Cassazione Civile, Sentenza n. 38054/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio di decadenza da sindaco per incandidabilità prevista dall'art. 10, lett. d), d.lgs. 235/2012, a seguito delle dimissioni del Giunta; dedotte violazioni processuali (artt. 115,116,100,112 c.p.c. e divieto di scienza privata) per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio e senza indicazione degli atti le dimissioni non documentate ex actis; censura anche di diritto sostanziale sul trattamento della pena ai fini dell'incandidabilità (attribuzione della pena complessiva ex art. 81 c.p. e necessità di frazionamento dell'aumento, mancata contestazione dell'aggravante ex art. 61 n.9 c.p., e richieste interpretazioni restrittive delle limitazioni al diritto di elettorato passivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere anche d'ufficio quando il fatto sopravvenuto risulti documentato o sia notorio; ha escluso che l'uso del notorio integri il divieto di scienza privata nel caso di dimissioni evidenti nella comunità locale e ha rilevato che la Corte d'appello non ha pregiudicato il diritto di difesa, avendo disposto udienza per il contraddittorio. Sul merito dell'incandidabilità, la Corte ha confermato che l'art. 10, lett. d) d.lgs. 235/2012 valuta la pena detentiva complessivamente irrogata per uno o più delitti e che l'abuso di poteri o la violazione dei doveri può sussistere quando la condotta sia stata agevolata dalle qualità soggettive dell'agente (es. ruolo di mandatario SIAE), sicché la pena complessiva superiore a sei mesi rende operativa la causa di incandidabilità; il frazionamento dell'aumento ex art. 81 c.p. non è rilevante ai fini del computo, e la mancata contestazione di specifica aggravante non impedisce il riconoscimento dell'abuso/violazione dei doveri se emergente dagli accertamenti penali. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - art. 10, lett. d)
L'incandidabilità si applica quando la condanna alla reclusione complessiva per uno o più delitti è superiore a sei mesi e i reati sono stati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione o servizio; il giudice valuta la materialità dell'abuso o della violazione anche sulla base del ruolo dell'agente e della valutazione della pena complessiva, senza richiedere l'espressa contestazione di un'aggravante specifica
Codice penale - art. 640, secondo comma, n.1
art. 640, secondo comma, n. 1
Reato di truffa aggravata contestato al ricorrente; costituisce uno dei delitti considerati ai fini dell'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 235/2012 se commesso con le modalità che dimostrano abuso delle qualità soggettive (es. posizione di mandatario)
Codice penale - artt. 480 e 493
Reati di falso, valutati congiuntamente alla truffa e ritenuti funzionali a dimostrare la violazione dei doveri inerenti al servizio o alla funzione svolta
Codice penale - art. 61, n. 2 e n. 9
art. 61, n. 2; art. 61, n. 9
Richiamate per definire circostanze (n.2) e aggravanti (n.9); la Corte ritiene che l'eventuale mancata contestazione dell'aggravante n.9 non esclude la valutazione dell'abuso dei poteri/violazione dei doveri se tale elemento emerge dalla fattispecie materiale già accertata
Codice penale - art. 81, secondo comma
art. 81, secondo comma c.p.
Aumento della pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che la pena complessiva risultante dall'applicazione di art. 81 vada considerata ai fini del superamento della soglia dei sei mesi prevista dall'art. 10 d.lgs. 235/2012, senza necessità di frazionamento tra reato principale e satelliti
Codice di procedura civile - art. 115
Consente l'utilizzazione dei fatti notori da parte del giudice; la Corte ha richiamato questa norma per sostenere che fatti notori (es. dimissioni dell'eletto) possono essere presi in considerazione anche al di fuori del principio dispositivo
Codice di procedura civile - art. 116
Richiamato insieme ad art. 115 nell'ambito delle regole sul probatorio e sul notorio; la Corte ha ritenuto non violata la regola del contraddittorio essendo stato dato successivo spazio alle parti per discutere l'evento sopravvenuto
Codice di procedura civile - artt. 100 e 112
art. 100 e art. 112 c.p.c.
Richiamati nelle censure del ricorrente relative all'interesse ad agire e al diritto di difesa; la Corte ha chiarito che l'interesse all'impugnazione sussiste quando la cassazione della statuizione sulla cessazione della materia del contendere può riaprire il dibattimento sostanziale
Codice di procedura civile - art. 336, primo comma
art. 336, primo comma c.p.c.
Indicata in relazione all'automatica travolgimento di statuizioni accessorie (es. decisione sulle spese) qualora venga cassata la decisione principale
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - art. 97
art. 97 disp. att. c.p.c.
Divieto della scienza privata; la Corte ha distinto tra scienza privata e fatto notorio, ritenendo che le dimissioni, ove notorie, non costituiscano scienza privata e possono essere utilizzate ai sensi di art. 115 c.p.c.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020)
Norma speciale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti in alcuni procedimenti durante la pandemia; richiamata per giustificare la modalità decisionale adottata dalla Corte
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 16, comma 1
art. 16, comma 1, d.l. 228/2021
Proroga dell'applicazione delle disposizioni procedurali emergenziali; richiamata insieme all'art. 23 d.l. 137/2020 per la regola sulla trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio anche in appello quando il fatto sopravvenuto risulti acquisito agli atti o sia notorio; il giudice deve comunque garantire il contraddittorio sulle conseguenze processuali di tale fatto.
- Nei giudizi elettorali il principio dispositivo è temperato: il giudice ha ampi poteri officiosi per tutelare l'interesse pubblico e può intervenire su fatti sopravvenuti rilevanti per l'assetto dell'organo elettivo.
- Il ricorso al fatto notorio è legittimo se il fatto ha grado di conoscenza pubblico e incontestabile nella collettività locale; ciò non configura scienza privata vietata dall'ordinamento processuale.
- Ai fini dell'incandidabilità prevista dall'art. 10, lett. d) d.lgs. 235/2012, va considerata la pena detentiva complessiva irrogata per uno o più delitti (anche mediante aumento per continuazione ex art. 81 c.p.); non è necessario che sia stata espressamente contestata una specifica aggravante se l'abuso di poteri o la violazione dei doveri emerge dalla fattispecie materiale accertata.
- La mancata indicazione formale della fonte da cui il giudice ha desunto un fatto notorio non è di per sé nocumento se è rispettato il diritto di difesa (udienza e possibilità di discutere l'incidenza del fatto).
- Se le parti non concordano sull'effetto di un fatto sopravvenuto, la valutazione appartiene al giudice: o dichiara cessata la materia del contendere (regolando le spese) o prosegue sul merito.
- Le limitazioni all'elettorato passivo devono essere interpretate con attenzione, ma l'orientamento giurisprudenziale consente di ricomprendere nel divieto comportamenti non espressamente elencati se concretamente lesivi dell'interesse pubblico tutelato.
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