Cassazione Civile, Sentenza n. 37850/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di equo indennizzo ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del procedimento penale a suo carico (iniziato 21/03/2012, terminato con proscioglimento per prescrizione con sentenza del 04/06/2018). Il ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma II-sexies, lett. a) l. 89/2001 che presume, salvo prova contraria, l'inesistenza del pregiudizio per l'imputato prosciolto per prescrizione, sostenendo violazioni degli artt. 3 e 111 Cost., della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6 e 13) e criticando il riparto dell'onere della prova e la disparità di trattamento rispetto ad altre parti processuali e ad altre cause di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate e/o inammissibili le questioni di costituzionalità proposte, sostenendo che la presunzione introdotta dall'art. 2 comma II-sexies lett. a) è una regola relativa di riparto probatorio (non abroga il diritto dell'imputato di provare il danno) coerente con la scelta legislativa: il protrarsi del procedimento può compensarsi con il vantaggio per l'imputato della sopravvenuta estinzione per prescrizione; inoltre la possibilità di rinunciare alla prescrizione (art.157 c.p.) e di intervenire sul suo mancato esercizio rende prevedibile tale esito. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha specificato vizi di applicazione della presunzione da parte della Corte territoriale né allegato elementi concreti per dimostrare il danno subito dal protrarsi del giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e le spese liquidate a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001 n. 89 (l. 89/2001), art. 2 comma II-sexies lett. a)
La disposizione stabilisce una presunzione relativa secondo cui, limitatamente all'imputato, si presume l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando vi sia proscioglimento per prescrizione. La Corte l'ha interpretata come norma di riparto dell'onere della prova, non come esclusione assoluta del diritto all'indennizzo: l'imputato può comunque provare il danno in concreto.
legge 24 marzo 2001 n. 89 (l. 89/2001), artt. 2 e 3
Norme quadro sull'equo indennizzo per la durata non ragionevole dei procedimenti; la Corte ha richiamato la distinzione tra disciplina della prova e presupposti sostanziali per l'indennizzo.
codice penale, art. 157
Norma che consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte l'ha richiamata per motivare che l'esito prescrittivo è in parte prevedibile e gestibile dall'imputato, giustificando la presunzione legislativa.
legge 24 marzo 2001 n. 89 (l. 89/2001), art. 4
Regola la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento; la Corte ha chiarito che tratta fattispecie diverse rispetto alla domanda proposta dopo la sentenza di proscioglimento per prescrizione, perciò non annulla la presunzione dell'art. 2 comma II-sexies lett. a).
Costituzione, artt. 3 e 111
Richiamati dal ricorrente per profili di parità e di ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto infondate le censure, ritenendo compatibile la presunzione con i principi di ragionevolezza e di equità procedurale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 6 e 13
Richiamati come parametro di legittimità costituzionale dal ricorrente; la Corte ha osservato che la CEDU non è parametro diretto per sindacare la costituzionalità (è norma interposta ai sensi dell'art.117 Cost.) e ha ritenuto comunque infondate le doglianze sull'incompatibilità con la Convenzione.
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3
Norma di cui il ricorrente ha dato motivo di gravame in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della norma processuale; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificazione dei vizi di applicazione.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 2 comma II-sexies lett. a) l. 89/2001 è relativa: l'imputato prosciolto per prescrizione può comunque provare in concreto il pregiudizio subito e superare la presunzione.
- La norma in questione disciplina il riparto dell'onere della prova (valutazione probatoria), non esclude di per sé l'accesso all'indennizzo; pertanto in casi analoghi il ricorrente deve produrre elementi concreti (prova documentale o testimoniale) del danno subito a causa della durata irragionevole del processo.
- È rilevante distinguere le domande presentate in pendenza del procedimento (art.4 l.89/01) da quelle proposte dopo la sentenza di proscioglimento per prescrizione: le due ipotesi sono disciplinate diversamente e la scelta del legislatore di introdurre la presunzione opera solo nella fase post-sentenza.
- La possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione (art.157 c.p.) e di intervenire sul suo esercizio è un argomento a favore della ragionevolezza della presunzione: in situazioni analoghe il giudice valuterà la prevedibilità e l'eventuale scelta dell'imputato rispetto al maturare della prescrizione.
- Per impugnare con successo la valutazione della presunzione in sede di cassazione è necessario indicare vizi specifici di applicazione della norma da parte della Corte territoriale e non limitarsi a una diversa interpretazione generale della norma; occorre documentare elementi che dimostrino il danno non compensato.
- Le censure fondate esclusivamente su rimostranze di carattere generale (disparità astratta, contrasti con la CEDU senza parametri costituzionali chiari) difficilmente superano la sindacabilità della discrezionalità legislativa; è preferibile focalizzarsi su evidenze probatorie di pregiudizio concreto.
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