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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37989/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di rimozione del gradino sul pianerottolo, negato il risarcimento per presunta alterazione del decoro dovuta al diverso colore delle tapparelle e per la perdita dei canoni di locazione, ritenendo però che le spese per la copertura dell'immobile (derivanti dalla sopraelevazione eseguita sui lastrici ceduti) dovessero gravare anche su Antonio Visaggio; il ricorrente ha dedotto cinque motivi di cassazione incentrati su violazione di norme sul godimento della cosa comune (art.1102 c.c.), sul decoro architettonico, sulla valutazione delle prove e dei testimoni, sulla quantificazione del danno e sull'applicazione errata delle norme sul riparto delle spese (art.1126 vs art.1127 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi (confermando che il gradino non arrecava pregiudizio, che il diverso colore delle tapparelle non era provato come alterazione economica del decoro, che la valutazione della prova testimoniale e del nesso causale sulle infiltrazioni era fondata e che non risultava la perdita dei canoni locativi), ma ha accolto il quinto motivo. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse applicato erroneamente l'art.1126 c.c. (riparto per riparazione/ricostruzione del lastrico) invece dell'art.1127 c.c. (sopraelevazione), con la conseguenza che la condanna di Antonio Visaggio al pagamento di euro 7.230,40 a titolo di concorso nelle spese per la copertura dell'immobile è stata cassata e cancellata. Sulle spese dei gradi di merito la Corte ha regolato la compensazione per un terzo e condannato il ricorrente al rimborso dei restanti due terzi; ha dichiarato irripetibili le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    La sentenza di merito è stata ritenuta corretta nel valutare che una piccola modificazione (apposizione di un gradino) che rende più agevole e sicuro l'uso della cosa comune non costituisce abuso né impedisce l'uso da parte degli altri condomini; la valutazione del giudice di merito su questo punto è insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 2933 c.c.

    Richiamato insieme ad altri articoli nella censura ma non oggetto di specifica disapplicazione; non emergono applicazioni particolari dalla motivazione.

  • art. 1126 c.c.

    La Corte rileva che l'art.1126 disciplina il riparto delle spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare già esistente; la Corte d'appello lo aveva applicato erroneamente al caso di sopraelevazione, motivo per cui la relativa condanna è stata cassata.

  • art. 1127 c.c.

    La Corte afferma che alla sopraelevazione (nuova costruzione che beneficia tutti i condomini) si applica la disciplina dell'art.1127 c.c.; la corretta qualificazione giuridica degli interventi è decisiva per il riparto delle spese.

  • art. 1138 c.c.

    Richiamato nella prospettazione di doglianze (decoro e innovazioni), ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da ribaltare la valutazione di merito.

  • art. 1134 c.c.

    Citat0 nella parte relativa alla disciplina contrattuale e delle innovazioni, ma non è stata applicata in modo determinante nella decisione di legittimità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nelle doglianze sul risarcimento danni: la Corte ha ritenuto che non fosse provato il danno patrimoniale in misura sufficiente.

  • art. 2051 c.c.

    Censurato in relazione alle responsabilità per infiltrazioni, ma il giudice d'appello ha escluso il nesso causale adeguatamente motivandolo con perizie e testimonianze.

  • art. 2053 c.c.

    Richiamato nei motivi del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il quantum del danno imputabile alle opere eseguite.

  • art. 2056 c.c.

    Citando norme sulla prova del danno da cose in custodia e responsabilità, la Corte ha comunque confermato la valutazione di merito circa la insufficiente prova offerta dal ricorrente.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in rapporto alla quantificazione del danno; la Corte ha ritenuto che non fosse stato provato il costo specifico per il ripristino delle sole aree interessate dalle macchie d'umidità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'attore non abbia fornito prova idonea del quantum richiesto (es. fattura generica non sufficiente).

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione della prova e della attività istruttoria, la Corte ha confermato la libertà e adeguatezza della valutazione delle fonti probatorie in sede di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di formazione della prova: la Corte non ha rilevato vizi rilevanti nella valutazione delle deposizioni e delle perizie.

  • art. 246 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'attendibilità dei testi per presunto interesse; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito che non aveva ritenuto sussistente l'inidoneità alla testimonianza per interesse.

Massime di principio

  • Modifiche alle parti comuni (es. apposizione di gradini) sono ammissibili se rendono l'uso della cosa comune più agevole e non arrechino effettivo pregiudizio né limitino l'uso degli altri condomini (art.1102 c.c.).
  • Per contestare un'alterazione del decoro architettonico occorre provare non solo il diverso aspetto estetico, ma anche l'effettivo pregiudizio economico o il deprezzamento dell'immobile; valutazione rimessa al giudice di merito.
  • La qualificazione dell'intervento (riparazione/ricostruzione del lastrico vs sopraelevazione) è decisiva per individuare la norma sul riparto delle spese: art.1126 c.c. per riparazioni/ricostruzioni del lastrico esistente; art.1127 c.c. per opere di sopraelevazione che beneficiano i condomini.
  • Le deduzioni sulla responsabilità per infiltrazioni e sui danni richiedono prova specifica del nesso causale e del quantum: fatture generiche o documenti unilaterali possono non essere sufficienti.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testi e delle perizie è questione di merito e difficilmente sindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali o violazioni di norme processuali.
  • Nelle controversie condominiali è fondamentale raccogliere prove tecniche dettagliate (perizie, misurazioni, stime economiche distinte per le parti danneggiate) quando si richiede risarcimento o quantificazione di spese.

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