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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09271/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un conducente di moto aveva agito davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale avvenuto a Roma, nel quale la motocicletta era entrata in collisione con un'autovettura di proprietà di una società e condotta da altra persona, assicurata presso la resistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il motociclista esclusivo responsabile del sinistro. L'attore aveva quindi proposto appello; la compagnia assicuratrice, costituendosi, aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del gravame per tardività della notificazione ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c. La Corte d'appello aveva accolto l'eccezione, ritenendo che la prima notificazione dell'appello, non andata a buon fine per trasferimento del procuratore della controparte, e la successiva rinnovazione fossero avvenute oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 421 e 164 c.p.c., nonché dell'art. 156, comma 2, c.p.c., sostenendo che la notificazione dell'impugnazione, pur viziata, aveva comunque raggiunto il proprio scopo perché la parte appellata si era costituita in giudizio; pertanto la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, ma disporre la rinnovazione della notificazione, trattandosi di nullità sanabile e non di inesistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, richiamando il principio per cui la notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte anziché al procuratore domiciliatario o eletto non è inesistente ma nulla; di conseguenza il giudice deve disporre la rinnovazione ex officio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che il destinatario non si sia costituito, nel qual caso la nullità è sanata ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. Poiché nel caso concreto la compagnia assicuratrice si era costituita, la declaratoria di inammissibilità per tardiva rinnovazione non era corretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dalla resistente per eccepire la tardività dell'impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale oltre il quale, secondo la Corte d'appello, sarebbe intervenuta la tardiva rinnovazione della notifica

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notifica nulla dell'impugnazione, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione ex officio

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nel provvedimento

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, in relazione ai vizi della notificazione e alla sanatoria

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    la nullità è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, con effetto ex tunc

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita a soggetto diverso dal procuratore domiciliatario o eletto integra una nullità della notifica e non una inesistenza dell'atto.
  • Quando la notifica dell'impugnazione è nulla, il giudice deve disporne la rinnovazione ex officio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la nullità sia già sanata.
  • Se la parte destinataria dell'impugnazione si costituisce in giudizio, la nullità della notificazione deve ritenersi sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
  • Non è corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il vizio della notificazione è sanabile e l'atto ha comunque consentito la costituzione della parte intimata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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