Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza formale, trasmessa a mezzo pec in data 11.11.2025, con la quale i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Vittoria di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione del terreno sito in Vittoria in C.da Cicchitto contraddistinto in Catasto al fg. 118 particelle n. 623, 624 e 625, nonché per l’accertamento del relativo obbligo di provvedere in capo all’Ente.

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza diretta ad avviare una procedura a evidenza pubblica per l'alienazione di terreni acquisiti al patrimonio comunale, nonché ad avviare un procedimento di acquisizione o di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vittoria sull'istanza dell'11 novembre 2025, con cui sollecitavano l'avvio di una procedura a evidenza pubblica per l'alienazione di terreni siti in Vittoria, già acquisiti al patrimonio comunale a seguito di confisca e lottizzazione abusiva. In via subordinata, chiedevano l'avvio di un procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree e sollecitavano l'esercizio dell'autotutela sull'originario provvedimento di acquisizione, deducendo l'assenza di responsabilità per gli abusi e il prolungato inutilizzo dei beni. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, dell'obbligo di conclusione del procedimento, dei principi di ragionevole durata, affidamento, leale cooperazione, efficacia, efficienza e buon andamento, nonché illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e incertezza nell'esercizio del potere. Il Comune aveva eccepito il difetto di legittimazione, l'inammissibilità del rito sul silenzio per l'assenza di un obbligo di provvedere su attività discrezionali e l'incidenza dell'accertato coinvolgimento giudiziale dei ricorrenti nella vicenda abusiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale. Ha ricordato che l'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico specifico dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso nell'esercizio di una funzione pubblica tipizzata, e non una mera facoltà o potestà discrezionale. Nel caso concreto, la richiesta di avviare una procedura per l'alienazione di beni immobili comunali costituiva una mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, non essendo stata previamente accertata la cessata utilità dei beni e non sussistendo una posizione qualificata e differenziata dei ricorrenti. La precedente proprietà dei terreni non era sufficiente a trasformare un interesse di mero fatto in un interesse legittimo pretensivo all'avvio della procedura o all'ottenimento di una risposta espressa. Sono state ritenute irrilevanti anche la disponibilità a partecipare alla vendita, a sostenere i costi di bonifica e ripristino e a versare un corrispettivo. Quanto alla richiesta subordinata di acquisizione, il Collegio ha rilevato che l'acquisizione era già stata compiuta dal Comune. La parte dell'istanza diretta, in sostanza, a ottenere l'annullamento d'ufficio del provvedimento di acquisizione costituiva una sollecitazione all'esercizio dell'autotutela, sulla quale non grava alcun obbligo giuridico di provvedere, trattandosi di potere discrezionale esercitabile d'ufficio e non su istanza di parte. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    L'obbligo di provvedere sussiste quando l'istanza attiva una procedura amministrativa normativamente prevista e l'amministrazione è tenuta a esercitare una funzione pubblica tipizzata; non sussiste quando l'istanza sollecita una mera facoltà discrezionale, come l'avvio di una procedura di alienazione di beni comunali o l'esercizio dell'autotutela.

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere solo in presenza di uno specifico obbligo giuridico e di un'attività provvedimentale dovuta; non è utilizzabile per imporre l'attivazione di procedimenti rimessi alla discrezionalità amministrativa.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio è strumentale alla tutela contro la violazione dell'obbligo di agire in via provvedimentale previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e non opera rispetto a mere sollecitazioni prive di una posizione giuridica qualificata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio costituisce espressione di autotutela decisoria discrezionale; la sua attivazione non è coercibile mediante azione avverso il silenzio e l'amministrazione non ha un obbligo giuridico di pronunciarsi sulle istanze di riesame del privato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e correttezza dell'amministrazione possono fondare un obbligo di provvedere in presenza di esigenze di giustizia sostanziale e certezza dei rapporti, ma non attribuiscono tale obbligo quando manca una posizione qualificata e l'attività richiesta è rimessa alla discrezionalità dell'ente.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico specifico dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, derivante dalla legge o da principi generali applicabili a una posizione qualificata e differenziata; non è sufficiente che l'istanza solleciti una generica facoltà o potestà amministrativa.
  • La richiesta rivolta a un ente pubblico di avviare una procedura per l'alienazione di un bene immobile appartenente al patrimonio pubblico non determina, di regola, un obbligo di provvedere, poiché la scelta di alienare il bene presuppone valutazioni discrezionali dell'amministrazione, inclusa la verifica della cessata utilità del bene.
  • La precedente titolarità dominicale sul bene successivamente acquisito al patrimonio pubblico non attribuisce, da sola, al proprietario originario una posizione qualificata e differenziata idonea a ottenere l'avvio della procedura di alienazione o una pronuncia espressa mediante il rito sul silenzio.
  • Le istanze dirette a sollecitare l'annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento hanno natura di mera sollecitazione: l'autotutela è esercitata discrezionalmente d'ufficio e la sua attivazione non può essere imposta mediante l'azione avverso il silenzio.
  • Le disponibilità del privato a partecipare alla futura vendita, a sostenere costi di bonifica o ripristino e a corrispondere un prezzo all'amministrazione non trasformano una mera aspettativa di fatto in un interesse legittimo pretensivo all'avvio della procedura di alienazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAutotutelaPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.