Sentenza del 15/11/2016 n. 23487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR 1989. Secondo l'Agenzia, l'estinzione per inattività delle parti del giudizio d'appello, non riassunto dopo la morte della contribuente, avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992, l'inefficacia di tutti gli atti processuali, compresa la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, lasciando quindi efficace l'avviso di accertamento e legittima la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, quando il giudizio tributario di appello si estingue per inattività delle parti, trova applicazione l'art. 338 c.p.c., richiamato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992: la sentenza di primo grado passa in giudicato, salvo modifiche intervenute nel procedimento estinto. Poiché la sentenza di primo grado aveva annullato l'avviso di accertamento, tale annullamento è divenuto definitivo e l'atto impositivo non poteva essere posto a fondamento della cartella. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 45, comma 3
L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti
La norma disciplina gli effetti dell'estinzione nel grado in cui si verifica, ma non stabilisce che l'estinzione dell'appello travolga la sentenza di primo grado già pronunciata.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 49
Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e salvo quanto disposto dal presente decreto
Il rinvio consente di applicare l'art. 338 c.p.c. al processo tributario, poiché tale disposizione è compatibile con la disciplina speciale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1
Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili
Le norme del codice di procedura civile operano nel processo tributario quando la disciplina tributaria non prevede una regolamentazione incompatibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 63, comma 2
Nel giudizio di rinvio, la mancata riassunzione determina l'estinzione dell'intero processo; questa disciplina è diversa dall'estinzione del solo procedimento d'appello e non si applica al caso esaminato.
Art. 310, comma 2, c.p.c.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo
L'estinzione non elimina le sentenze di merito già pronunciate, principio coerente con la conservazione della sentenza di primo grado in caso di estinzione dell'appello.
Art. 338 c.p.c.
L'estinzione del procedimento d'appello ... fa passare in giudicato la sentenza impugnata
L'estinzione dell'appello rende definitiva la sentenza di primo grado, salvo eventuali modifiche prodotte da provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Massime di principio
- Se un giudizio tributario di appello si estingue per inattività delle parti, la sentenza di primo grado passa normalmente in giudicato ai sensi dell'art. 338 c.p.c., purché non si tratti di un giudizio di rinvio disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Quando la sentenza di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento e l'appello dell'Amministrazione si estingue, l'annullamento diventa definitivo e l'Amministrazione non può fondare una cartella su quell'accertamento.
- L'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992 rende inefficaci gli atti compiuti nel grado estinto, ma non comporta automaticamente la caducazione della sentenza di merito del grado precedente.
- È essenziale distinguere l'estinzione dell'appello dall'estinzione del giudizio di rinvio: nel primo caso può consolidarsi la sentenza impugnata; nel secondo può venir meno l'intero processo e può consolidarsi direttamente l'atto impositivo.
- La parte che propone l'appello deve rispettare gli adempimenti e i termini per la prosecuzione o riassunzione del giudizio; in caso contrario rischia che la decisione di primo grado diventi definitiva.
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