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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-67/25

Order of the President of the General Court of 3 March 2025. — Călin Georgescu v Romania and European Commission. — Interim relief – Dismissal of the main action – No need to adjudicate. — Case T-67/25 R

Giurisprudenza europea62025TO0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta da Călin Georgescu. La decisione deriva dal fatto che, con ordinanza separata adottata lo stesso giorno, il Tribunale aveva già respinto la causa principale come in parte manifestamente irricevibile e in parte per manifesta mancanza di giurisdizione. Le spese del procedimento cautelare sono state poste a carico del ricorrente, poiché l’istanza non era stata notificata ai convenuti.

Procedimento cautelare divenuto privo di oggetto per la previa declaratoria di inammissibilità e difetto di giurisdizione della causa principale

La questione giuridica

Se, dopo il rigetto della causa di merito come in parte manifestamente irricevibile e in parte per manifesta mancanza di giurisdizione, vi fosse ancora luogo a provvedere sull’istanza di provvedimenti provvisori proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE; e quale fosse la disciplina delle spese del procedimento cautelare non ancora notificato alle parti convenute.

Principio di diritto

Quando la domanda principale è già stata respinta in via definitiva come in parte manifestamente irricevibile e in parte per manifesta mancanza di giurisdizione, l’istanza cautelare, per la sua natura accessoria, resta priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire. Quanto alle spese dell’incidente cautelare, se l’istanza non è stata notificata ai convenuti e questi non hanno quindi sostenuto costi, il richiedente sopporta le proprie spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale

Procedimento cautelare divenuto privo di oggetto per il rigetto della causa principale

L’ordinanza del Presidente del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2025 riguarda un’istanza di provvedimenti provvisori proposta nell’ambito della controversia T-67/25 R, collegata alla causa principale T-67/25. La domanda cautelare era stata presentata ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e concernava, in sostanza, il contesto delle elezioni presidenziali rumene e una decisione della Corte costituzionale romena.

Fatti e domande formulate dal ricorrente

Il ricorrente, Călin Georgescu, chiedeva al Presidente del Tribunale di:

  • imporre al Governo romeno di riprendere il secondo turno delle elezioni presidenziali rumene conformemente al diritto nazionale e internazionale applicabile;
  • sospendere gli effetti giuridici della Decisione n. 32/2024 della Curtea Constituțională;
  • ordinare la comunicazione immediata delle misure adottate alla Commissione europea e alla Commissione di Venezia.

Parallelamente, nella causa principale, egli aveva proposto un ricorso fondato sugli articoli 263 e 265 TFUE, chiedendo, da un lato, di accertare un’inerzia della Commissione per non aver adottato misure idonee a monitorare i processi elettorali in Romania e a prevenire violazioni dei diritti fondamentali, e, dall’altro, di dichiarare incompatibili con il diritto dell’Unione alcune misure adottate dalle autorità rumene.

Esito della causa principale

Il Tribunale ricorda che, con ordinanza resa nella stessa data nella causa Georgescu/Romania e Commissione (T-67/25), il ricorso di merito è stato respinto, in parte come manifestamente irricevibile e in parte per manifesta carenza di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Ragionamento del Presidente del Tribunale

La motivazione dell’ordinanza è essenziale e si fonda sulla natura accessoria del procedimento sommario rispetto alla causa principale. Poiché il ricorso principale non era più pendente, veniva meno il presupposto stesso per esaminare l’istanza cautelare. Di conseguenza, il Presidente del Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

Regime delle spese

Quanto alle spese, il Tribunale richiama:

  • l’articolo 133 del regolamento di procedura, secondo cui la decisione sulle spese è contenuta nella sentenza o nell’ordinanza che chiude il procedimento;
  • l’articolo 137 del medesimo regolamento, secondo cui, quando una causa non giunge a sentenza, le spese sono rimesse alla discrezionalità del Tribunale.

Poiché l’istanza cautelare era stata decisa prima della notifica a Romania e Commissione, e dunque prima che tali parti potessero sostenere spese, il Presidente del Tribunale ha disposto che il ricorrente sopporti le proprie spese.

Dispositivo

L’ordinanza conclude con due capi dispositivi:

  • non vi è più luogo a statuire sull’istanza di provvedimenti provvisori;
  • Călin Georgescu sopporta le proprie spese.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che il procedimento cautelare non ha autonomia rispetto alla causa principale: se quest’ultima viene eliminata dal ruolo per irricevibilità o difetto di giurisdizione, l’istanza ex articoli 278 e 279 TFUE diviene improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse processuale. Inoltre, in assenza di notifica alle parti convenute, le spese dell’incidente cautelare possono essere poste integralmente a carico del richiedente.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisoriecompetenza del tribunale ueirricevibilità del ricorsospese processualielezioni presidenziali

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