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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-279/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — People Against Dirty Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark ecovie – Earlier EU figurative and word marks ECOVER and earlier EU word mark ECOVER ESSENTIAL – International registration of an earlier figurative mark ecover – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-279/24

Giurisprudenza europea62024TJ0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione dell'EUIPO che aveva respinto l'opposizione del titolare del marchio anteriore "ECOVER" contro la registrazione del segno "ecovie". Pur assumendo identici i prodotti in causa, la Commissione di ricorso aveva ritenuto insufficiente la somiglianza tra i segni e debole il carattere distintivo del marchio anteriore; il Tribunale ha invece qualificato entrambe le valutazioni come errate. Ne è derivato l'annullamento della decisione e la condanna dell'EUIPO alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.

Marchio UE: annullamento della decisione EUIPO per errata valutazione del rischio di confusione tra "ecovie" ed il marchio anteriore "ECOVER" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO abbia violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 negando il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "ecovie" e il marchio anteriore denominativo "ECOVER", in particolare quanto a pubblico rilevante, confronto dei segni, carattere distintivo del marchio anteriore e valutazione globale della confondibilità.

Principio di diritto

Il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO perché la Commissione di ricorso ha erroneamente qualificato come bassa, invece che media, la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e ha sottovalutato, invece che riconoscere come medio, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. In un'opposizione basata su un marchio anteriore, quando i prodotti sono assunti identici e il pubblico rilevante è quantomeno il grande pubblico con attenzione media, una somiglianza media dei segni unita a un carattere distintivo medio del marchio anteriore può imporre il riconoscimento di un rischio di confusione; la decisione che lo escluda sulla base di una errata ponderazione di tali fattori deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), Regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE e rischio di confusione tra "ecovie" ed "ECOVER"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "ecovie" e il marchio anteriore denominativo "ECOVER".

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è People Against Dirty Holdings Ltd, titolare dell'opposizione respinta in sede amministrativa. Il convenuto è l'EUIPO; nel procedimento amministrativo la controparte era Ningbo Future Houseware Co. Ltd, richiedente la registrazione del marchio contestato.

La domanda di registrazione riguardava un segno figurativo per prodotti delle classi 21, 22 e 24. L'opposizione era fondata, in particolare, sul marchio UE denominativo "ECOVER" e su altri marchi anteriori figurativi e denominativi. L'Opposition Division aveva respinto l'opposizione, e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda soprattutto sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione nel pubblico, incluso il rischio di associazione.

Sono richiamati inoltre:

  • l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sul perimetro dell'esame dell'EUIPO nelle opposizioni;
  • l'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla decisione senza fase orale;
  • gli articoli 134, paragrafo 1, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese;
  • l'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e l'articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di contenuto del ricorso.

Inammissibilità del richiamo generico agli atti amministrativi

Il Tribunale ricorda anzitutto che un rinvio generale alle osservazioni presentate dinanzi all'EUIPO non può supplire alla mancata esposizione, nel ricorso, degli elementi essenziali dell'argomentazione. Per questo motivo, l'esame viene limitato ai motivi effettivamente sviluppati nell'atto introduttivo.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Ai fini della valutazione del rischio di confusione, il Tribunale precisa che va considerato il consumatore medio del prodotto interessato e, soprattutto, la fascia di pubblico con il livello di attenzione più basso tra quelle rilevanti. Nel caso di specie, poiché i prodotti erano destinati almeno al grande pubblico, la valutazione deve essere compiuta prendendo in considerazione il pubblico generale con livello di attenzione medio, anche se alcuni prodotti potevano essere destinati a professionisti.

Il Tribunale respinge quindi l'impostazione della Commissione di ricorso nella parte in cui attribuiva rilievo a un pubblico misto con attenzione variabile da media ad alta: ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), occorre tener conto del segmento meno attento.

Confronto dei prodotti

Per economia processuale, sia l'Opposition Division sia la Commissione di ricorso avevano assunto che i prodotti fossero identici, senza compiere un confronto dettagliato. Il Tribunale prende atto di tale premessa, non contestata dalla ricorrente, e la utilizza come base dell'analisi del rischio di confusione.

Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il marchio richiesto è un segno figurativo contenente il termine "ecovie"; il marchio anteriore è il denominativo "ECOVER".

Il Tribunale conferma che il prefisso comune "eco" è descrittivo e quindi privo di carattere distintivo per il pubblico rilevante, poiché evoca l'idea di ecologia/ecologico. Conferma anche che le terminazioni "vie" e "ver" hanno carattere distintivo.

Tuttavia, il fatto che "eco" sia descrittivo non impedisce di prenderlo in considerazione nel confronto dei segni, in quanto esso si colloca all'inizio dei segni, ha una lunghezza non trascurabile e contribuisce all'impressione complessiva. Inoltre, nel marchio richiesto gli elementi figurativi sono considerati accessori rispetto all'elemento verbale.

Somiglianza visiva

La Commissione di ricorso aveva ritenuto i segni soltanto debolmente simili sul piano visivo. Il Tribunale censura tale valutazione e afferma che la somiglianza visiva è di grado medio.

Le ragioni sono tre:

  • i segni condividono le prime tre lettere, "eco";
  • condividono anche la lettera "v" e la lettera "e" in posizione finale parziale;
  • le differenze tra "vie" e "ver" non eliminano la forte comunanza iniziale, soprattutto perché le due parole hanno la stessa lunghezza.

Il Tribunale osserva inoltre che la presenza di elementi figurativi nel marchio richiesto non è sufficiente a neutralizzare il peso dell'elemento verbale comune.

Somiglianza fonetica

Anche sul piano fonetico la Commissione di ricorso aveva qualificato la somiglianza come bassa. Il Tribunale corregge tale conclusione e la qualifica come media.

Pur essendo diverse le pronunce finali "vie" e "ver", il prefisso "eco" deve essere pronunciato in modo identico e anche la consonante iniziale della seconda parte del segno coincide nella percezione di una parte del pubblico. La lunghezza complessiva dei termini è identica, sicché la pronuncia generale resta vicina.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, i segni coincidono nel prefisso "eco", ma tale elemento ha scarso impatto perché descrittivo. Il Tribunale non modifica, in sostanza, la valutazione di una somiglianza concettuale bassa.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore avesse un carattere distintivo intrinseco inferiore alla media. Il Tribunale ritiene errata tale conclusione e afferma che il carattere distintivo è medio.

La ragione è che il prefisso descrittivo "eco" e la desinenza distintiva "ver" occupano ciascuno metà della lunghezza del segno; la componente finale distintiva rafforza quindi la capacità del marchio di individuare l'origine commerciale dei prodotti oltre il minimo garantito dalla registrazione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dei correttivi apportati dal Tribunale, la base della motivazione della Commissione di ricorso risulta viziata. La Commissione aveva escluso il rischio di confusione facendo leva, tra l'altro, su:

  • somiglianza visiva, fonetica e concettuale solo bassa;
  • carattere distintivo debole del marchio anteriore;
  • differenze percepibili tra le terminazioni "vie" e "ver".

Poiché il Tribunale ha invece riconosciuto una somiglianza visiva e fonetica media e un carattere distintivo medio del marchio anteriore, la valutazione complessiva non poteva concludere per l'assenza di rischio di confusione, soprattutto a fronte dell'assunzione di prodotti identici.

Dispositivo e spese

Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 marzo 2024 e condanna l'EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della ricorrente, comprese le spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.

Il Tribunale precisa tuttavia che le spese del procedimento dinanzi all'Opposition Division non sono recuperabili ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, sicché la domanda in tal senso è inammissibile.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che, nell'opposizione tra marchi, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e tener conto del pubblico meno attento, della somiglianza complessiva dei segni e del carattere distintivo del marchio anteriore. Inoltre, un elemento descrittivo iniziale non può essere automaticamente escluso dal confronto se contribuisce all'impressione d'insieme, specie quando i segni presentano una struttura complessiva molto vicina.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto della proprietà intellettualespese processuali

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