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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-278/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — People Against Dirty Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark ecovie – Earlier EU figurative and word marks ECOVER and earlier EU word mark ECOVER ESSENTIAL – International registration of an earlier figurative mark ecover – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-278/24

Giurisprudenza europea62024TJ0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO nella controversia tra il segno richiesto "ecovie" e il marchio anteriore ECOVER. Ha ritenuto errate le valutazioni dell’EUIPO sul livello di attenzione del pubblico, sulla somiglianza dei segni e sul carattere distintivo del marchio anteriore. Di conseguenza, ha concluso che l’esclusione del rischio di confusione non era corretta e ha condannato l’EUIPO alle spese.

Marchio UE "ecovie": annullata la decisione EUIPO che negava il rischio di confusione con i segni anteriori ECOVER in un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il Board of Appeal avesse correttamente escluso il rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto "ecovie" e il marchio anteriore denominativo ECOVER, valutando: il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione; la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore; e, in definitiva, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 in presenza di beni considerati identici.

Principio di diritto

Nel giudizio di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto anche del pubblico con il livello di attenzione più basso e della distintività intrinseca del marchio anteriore. Se i beni sono assunti come identici, una somiglianza visiva e fonetica media dei segni, unitamente a un carattere distintivo intrinseco medio del marchio anteriore, può bastare a imporre la constatazione di un rischio di confusione; il Tribunale ha quindi annullato la decisione dell’EUIPO che, avendo erroneamente ridotto la somiglianza dei segni e la distintività del marchio anteriore, aveva escluso tale rischio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "ecovie" e opposizione fondata su ECOVER

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è la domanda di registrazione del segno figurativo "ecovie" per beni delle classi 20 e 21, opposta dal titolare dei marchi anteriori ECOVER e segni correlati.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 7 marzo 2022 Ningbo Future Houseware Co. Ltd ha chiesto la registrazione del marchio figurativo "ecovie" per numerosi prodotti delle classi 20 e 21 della classificazione di Nizza. People Against Dirty Holdings Ltd ha presentato opposizione il 8 giugno 2022 invocando vari marchi anteriori, in particolare il marchio UE denominativo ECOVER. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo insussistente il rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Censure dedotte nel ricorso

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato come violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ha contestato in particolare:

  • la definizione del pubblico di riferimento e del relativo grado di attenzione;
  • la valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
  • la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore ECOVER;
  • la conclusione finale circa l’assenza di rischio di confusione.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), un marchio non può essere registrato se, per l’identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei beni o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione. La valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei beni o servizi, nonché della percezione del pubblico pertinente. Il Tribunale richiama anche l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sul perimetro dell’esame in sede EUIPO, e le regole processuali sul contenuto del ricorso e sulle spese.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico generale e i professionisti, con livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale osserva però che, ai fini del rischio di confusione, occorre considerare anche la parte del pubblico con il livello di attenzione più basso. Poiché i beni erano, quantomeno, destinati al pubblico generale con livello di attenzione medio, il Tribunale ha ritenuto necessario fondare l’analisi proprio su tale segmento del pubblico, senza trascurare il parametro dell’attenzione media.

Confronto tra i segni

Il Tribunale conferma che il prefisso comune "eco" è percepito come descrittivo, richiamando l’idea di ecologia/compatibilità ambientale e dunque ha scarsa capacità distintiva. Tuttavia, ciò non significa che debba essere ignorato del tutto nella valutazione complessiva. Inoltre, il segno richiesto contiene l’elemento verbale "ecovie" e alcune componenti figurative, mentre il marchio anteriore è denominativo: per giurisprudenza costante, nell’analisi visiva il componente verbale resta normalmente dominante. Sul piano visivo il Tribunale rileva che i segni condividono le prime quattro lettere, cioè "ecov", e presentano ulteriori corrispondenze di lettere nella parte finale. Le differenze tra "vie" e "ver" non bastano, nel caso concreto, a neutralizzare la somiglianza complessiva. Ne deriva una somiglianza visiva di grado medio, non basso. Sul piano fonetico il Tribunale giunge alla medesima conclusione: il prefisso comune e la struttura complessiva dei termini generano una somiglianza fonetica media, nonostante la diversa pronuncia delle desinenze. La somiglianza concettuale resta invece bassa, dato il ruolo limitato del prefisso descrittivo.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva qualificato il carattere distintivo intrinseco del marchio ECOVER come inferiore alla media. Il Tribunale contesta tale valutazione. Richiama che, in una procedura di opposizione, l’esame della distintività intrinseca del marchio anteriore è un elemento necessario dell’analisi complessiva del rischio di confusione. Nel caso concreto, il prefisso "eco" è privo di distintività, ma la desinenza "ver" ha carattere distintivo; considerata la struttura del segno e la lunghezza identica delle sue componenti principali, il marchio anteriore possiede una distintività intrinseca media, non inferiore alla media.

Valutazione globale del rischio di confusione

Poiché i beni sono stati assunti come identici, un rischio di confusione poteva essere escluso solo in presenza di differenze molto marcate tra i segni. Il Tribunale ritiene invece che la Commissione di ricorso abbia fondato la propria conclusione su presupposti errati, avendo sottostimato la somiglianza visiva e fonetica e il carattere distintivo del marchio anteriore. Tenuto conto dell’identità dei beni, del livello di attenzione medio del pubblico generale, della somiglianza media dei segni e della distintività media del marchio ECOVER, l’esclusione del rischio di confusione non era giustificata. La decisione impugnata è quindi viziata e va annullata.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’EUIPO, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese del giudizio. Quanto alle spese del procedimento amministrativo, il Tribunale precisa che sono recuperabili solo quelle necessarie dinanzi alla Commissione di ricorso, mentre non lo sono quelle relative alla Divisione di opposizione. L’EUIPO è quindi tenuto a rifondere le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso, ma non quelle della fase di opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualespese processuali

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