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Sentenza

Sentenza n. 2568/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala che aveva annullato una sanzione disciplinare e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata con nota del 20 giugno 2024 e condannato il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese del giudizio di merito. Nel corso del giudizio il Comune ha accreditato spontaneamente l'importo dovuto, integralmente soddisfacendo l'interesse sostanziale azionato. Le parti hanno quindi concordato sulla cessazione della materia del contendere; permaneva soltanto la questione della regolazione delle spese, rispetto alla quale il Comune ne chiedeva la compensazione e il ricorrente chiedeva la condanna dell'Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accreditamento dell'importo dovuto costituiva adempimento spontaneo dell'Amministrazione, non imposto da un ordine giudiziale, e pienamente satisfattivo dell'interesse azionato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso. Il Comune è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un comportamento spontaneo dell'amministrazione, non imposto da un ordine giudiziale, determina l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente.
  • L'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale mediante adempimento spontaneo dell'amministrazione comporta la definizione del giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con attitudine al giudicato formale e sostanziale.
  • Quando l'amministrazione adempie alla pretesa del ricorrente soltanto dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione se risulta che il ricorso era stato reso necessario dal precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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