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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel giudizio di merito una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 35.133,11 oltre accessori. I debitori avevano proposto opposizione. Nel corso del primo grado era stata rilevata la mancanza di mediazione obbligatoria e il procedimento era stato introdotto dagli opponenti; la banca aveva partecipato tramite difensore e il mediatore aveva preso atto dell’esito negativo. Il Tribunale aveva poi dichiarato improcedibile la domanda della banca per mancata adesione alla mediazione. La Corte d’appello ha invece ritenuto ritualmente instaurata la mediazione dagli opponenti e irrilevante la mancata comparizione personale della banca, decidendo nel merito e rigettando l’opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla mediazione obbligatoria, sostenendo che la banca non avesse partecipato personalmente al procedimento con procuratore speciale e che quindi la condizione di procedibilità non fosse integrata; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, reiterando censure già svolte in merito alla nullità del decreto ingiuntivo e contestando addebiti bancari quali capitalizzazione trimestrale, mancanza di pattuizione scritta di interessi e commissioni, regolamento valute e commissione di massimo scoperto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione relativa ai poteri di rappresentanza sostanziale del difensore comparso in mediazione non risultava trattata nella sentenza impugnata, non era indicato quando e come fosse stata devoluta nei gradi di merito e il ricorso non era autosufficiente, non riportando né localizzando adeguatamente il verbale di mediazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una vera censura di legittimità, ma la mera riproposizione delle difese di merito senza confronto con la motivazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato il contratto di finanziamento e le condizioni ivi pattuite. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    Richiamato in tema di mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per questione non trattata in sentenza.

  • art. 8 d.lgs. 28/2010

    Richiamato dal ricorrente sulla partecipazione al procedimento di mediazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 5 direttiva 2008/52/CE

    Richiamato dal ricorrente sul tema della mediazione, senza che la Corte ne esamini il contenuto nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mediazione; non decisivo per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Citato nel ricorso come norma asseritamente violata; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo delle difese di merito.

  • art. 116, secondo comma, c.p.c.

    Citato nel ricorso insieme all’art. 2697 c.c.; la doglianza è stata ritenuta non idonea a integrare un vero motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova; la Corte ha reputato il motivo una mera riproposizione di difese di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Evocato dalla Corte per precisare che il motivo di ricorso deve essere una censura argomentata contro la base logico-giuridica della sentenza, non una generica reiterazione delle difese.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che investe questioni non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra di averle specificamente devolute ai giudici di merito e non ne fornisce una compiuta localizzazione negli atti.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e autosufficiente contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito non integra un motivo ammissibile.
  • In tema di mediazione obbligatoria, la verifica della regolare partecipazione al procedimento richiede che la questione sia effettivamente scrutinata nel giudizio di merito e che il ricorso riporti gli elementi necessari a controllare il contenuto del verbale e i poteri rappresentativi del comparente.
  • La censura relativa alla validità di un contratto bancario o alla legittimità di singole clausole deve confrontarsi con l’accertamento del giudice di merito circa il contenuto negoziale effettivamente pattuito, non potendo limitarsi a doglianze astratte su interessi, spese o commissioni.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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