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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR PNIEC a fronte dell'istanza avanzata in data 12.4.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Agrisardegna”

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico con sistema di accumulo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di VIA presentata il 12 aprile 2024 per un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Guspini, con potenza di picco di 102,27 MWp, potenza nominale di 97,4 MWac e sistema di accumulo da 90 MW. Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico e successive integrazioni documentali, l'ultima fase di consultazione si è conclusa il 6 settembre 2025, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la Soprintendenza avessero completato i rispettivi apporti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché del Regolamento UE 2022/2057, della disciplina europea sulle energie rinnovabili e del Regolamento UE 2022/2577. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il Ministero avrebbe dovuto adottare il provvedimento conclusivo nei successivi termini di legge. Le amministrazioni si sono costituite chiedendo il rigetto con memoria di mero stile e hanno eccepito in udienza l'irricevibilità per tardività ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva l'azione ex art. 31 c.p.a.: l'ultima fase di consultazione si era conclusa il 6 settembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 29 gennaio 2026 e depositato il 12 febbraio 2026, dunque entro l'anno dalla scadenza del termine di conclusione e mentre l'inadempimento perdurava. Nel merito, ha accolto la domanda, ritenendo illegittimo il silenzio. Per i progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, l'art. 25, comma 2-bis, impone alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; il direttore generale competente deve poi adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto ministeriale nei termini previsti. Il TAR ha qualificato come perentori i termini della procedura e ha ritenuto che né la mancata espressione dei pareri nei termini né eventuali pareri negativi possano eliminare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi espressamente. Ha quindi dichiarato l'illegittimità del silenzio e ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, senza vincolo sul contenuto; al direttore generale competente di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione dello schema; in caso di ulteriore inadempimento, al titolare del potere sostitutivo di adottare i provvedimenti entro i successivi novanta giorni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    L'azione contro il silenzio è tempestiva se proposta durante la permanenza dell'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale; nel caso concreto il ricorso è stato proposto tempestivamente rispetto alla conclusione dell'ultima fase di consultazione.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua, tra gli altri, i progetti PNRR, PNIEC e quelli sottoposti alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, cui si applicano i termini speciali di conclusione della VIA.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA e costituisce il riferimento per il decorso del termine massimo previsto per la predisposizione dello schema.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione del pubblico, dalla cui conclusione decorre il termine di trenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni.

    Stabilisce termini speciali e perentori per la predisposizione dello schema e l'adozione del provvedimento di VIA; la loro scadenza rende illegittima l'inerzia, senza esonerare l'amministrazione dall'obbligo di una pronuncia espressa.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Attribuisce al titolare del potere sostitutivo il compito di intervenire in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Conferma il carattere perentorio dei termini procedimentali della VIA, secondo la ricostruzione accolta dal giudice.

  • art. 2 l. 241/1990

    Esprime il principio generale di obbligatorietà della conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Prevede l'adempimento informativo della Segreteria al passaggio in giudicato della sentenza.

  • Regolamento (UE) 2022/2577

    È richiamato quale espressione del favor europeo per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e della qualificazione dei relativi interventi come di prevalente interesse pubblico.

Massime di principio

  • Per i progetti di VIA rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione prevista dall'art. 23; il direttore generale competente deve poi adottare il provvedimento conclusivo nei successivi termini di legge.
  • I termini speciali previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006 per la VIA dei progetti PNRR, PNIEC e assimilati hanno carattere perentorio e la loro inosservanza rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione.
  • La mancata acquisizione dei pareri o l'espressione di pareri negativi da parte degli organi coinvolti nel procedimento di VIA non elimina l'obbligo dell'amministrazione competente di adottare una pronuncia espressa entro i termini procedimentali.
  • L'azione contro il silenzio è tempestiva quando viene proposta mentre perdura l'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.
  • In caso di accertata inerzia, il giudice può ordinare la scansione degli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento, assegnando termini alla commissione tecnica per lo schema, all'organo dirigenziale per il provvedimento finale e, in caso di ulteriore inadempimento, al titolare del potere sostitutivo, senza predeterminare il contenuto della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipi di precauzione e prevenzione

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