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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17118/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva dalla condanna di due soggetti al risarcimento del danno in favore di tre attori, per avere impedito a questi ultimi di usufruire di una servitù di passaggio necessaria ad accedere al proprio fondo. In primo grado era stata riconosciuta la sussistenza del danno, identificato nell'impossibilità di coltivare convenientemente il fondo a causa dell'interruzione del passaggio, e ne era stata disposta la liquidazione equitativa in euro 5.000,00. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione e confermato la decisione, con condanna alle spese. In cassazione i soccombenti proponevano tre motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 112, 1226 e 2043 c.c., sostenendo che mancasse la prova del danno e, quindi, anche il presupposto per una liquidazione equitativa; con il secondo denunciavano violazione degli artt. 112 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il fondo servito fosse comunque accessibile da altra via, anche con mezzi meccanici, e che la mancata coltivazione dipendesse da una scelta volontaria della controparte; con il terzo censuravano l'eccessività della condanna alle spese, senza però indicare le norme violate né specifici superamenti dei parametri tabellari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza di merito aveva accertato il danno nella concreta impossibilità di coltivare il fondo per effetto dell'interruzione del passaggio, e ha ribadito che la valutazione delle prove è insindacabile in cassazione. Ha escluso anche il vizio di liquidazione equitativa, osservando che il giudice di merito aveva previamente accertato l'esistenza del pregiudizio e aveva motivato, sia pure sinteticamente, il criterio di stima, tenendo conto anche di una consulenza tecnica di parte e ridimensionandone le conclusioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso, sotto l'apparenza di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a un riesame del merito e dell'apprezzamento probatorio; ha inoltre richiamato il principio sull'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. e il limite della "doppia conforme". Il terzo motivo è stato giudicato palesemente inammissibile perché generico, privo dell'indicazione delle norme violate e del concreto scostamento dai parametri di liquidazione delle spese. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non può dirsi violato se il giudice non ha pronunciato su domanda non proposta o oltre i limiti della domanda; la doglianza non era pertinente perché la sentenza non aveva ecceduto il chiesto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammissibile solo dopo l'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile e quando la stima esatta sia oggettivamente difficile.

  • art. 2043 c.c.

    Il danno risarcibile deve risultare provato nell'an; non basta la mera allegazione dell'illecito o della compressione del diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza del danno grava sul danneggiato; la censura che mira a sovvertire l'accertamento fattuale non è ammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori o di sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il momento della sua deduzione nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e i documenti rilevanti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice abbia prima accertato l'esistenza concreta di un pregiudizio risarcibile e abbia motivato, anche sinteticamente, il criterio seguito per la stima.
  • L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mera mancata considerazione di singoli elementi di prova o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o dell'apprezzamento delle prove.
  • La doglianza relativa alle spese di lite è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e il concreto scostamento dai parametri di liquidazione applicabili.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le distinte ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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