Sentenza n. 2657/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 per il servizio rifiuti del Comune di Chiusa Sclafani, comprese le decurtazioni del PEF grezzo, e atti comunali di approvazione del PEF 2022-2025 e delle tariffe TARI 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente territorialmente competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società affidataria del servizio rifiuti, aggiudicataria nel 2024 di una gara bandita nel 2022, ha impugnato la nota della SSR Palermo Ovest dell’8 novembre 2024 e gli atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025, nonché gli atti comunali di approvazione del PEF 2022-2025 e delle tariffe TARI 2024. Ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento, trasparenza e terzietà dell’ETC, nonché delle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023; ha denunciato eccesso di potere per erronei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha contestato le riduzioni apportate al PEF grezzo, sostenendo che la SSR si fosse limitata a riallineare il canone ai valori dell’offerta di gara senza verificare l’equilibrio economico-finanziario del servizio e senza considerare l’inflazione maturata tra l’offerta del 2022 e l’aggiudicazione del 2024. Ha inoltre contestato il parere professionale allegato alla nota, assumendo che la disciplina degli avvicendamenti gestionali richiamata non giustificasse la sostituzione dei dati del PEF grezzo con quelli dell’offerta. Le medesime censure sono state rivolte agli atti comunali per illegittimità derivata. La SSR ha eccepito l’inammissibilità, rilevando che l’approvazione definitiva dell’aggiornamento spettava ad ARERA e non era stata ancora adottata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulle decurtazioni, sull’equilibrio economico-finanziario, sull’inflazione e sui vizi procedimentali. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento del PEF si articoli in una fase di validazione da parte dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica sostanziale della coerenza regolatoria e di approvazione da parte di ARERA. Poiché l’approvazione di ARERA non era stata adottata né impugnata, gli atti di validazione contestati avevano natura endoprocedimentale e provvisoria, non erano immediatamente lesivi e non erano autonomamente impugnabili. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF
l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;
Il procedimento prevede una validazione preliminare dell’ente di governo d’ambito e una successiva verifica sostanziale di ARERA, cui compete l’approvazione definitiva. In assenza di quest’ultima, la validazione dell’ente territoriale resta provvisoria e, di regola, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente è una fase endoprocedimentale e provvisoria quando è ancora prevista la successiva verifica di coerenza regolatoria e approvazione di ARERA.
- L’approvazione di ARERA non è un adempimento meramente formale: comprende la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e può investire anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione svolta dall’ente di governo d’ambito.
- In mancanza dell’approvazione definitiva di ARERA, gli atti di validazione del PEF adottati dall’ente territorialmente competente non sono, in via ordinaria, immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili; restano salve le specificità delle fattispecie nelle quali la questione controversa è estranea ai poteri di intervento di ARERA.
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