Cassazione Civile, Ordinanza n. 00970/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità)
La controversia
La controversia nasce da una gara centralizzata indetta da una centrale di acquisto regionale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari. A seguito di segnalazione della stazione appaltante, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento nei confronti di alcune imprese partecipanti, ritenendo integrata un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE e irrogando sanzioni amministrative pecuniarie, tra cui quella alla società ricorrente. La società ha impugnato la sanzione davanti al giudice amministrativo, ma TAR e Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso, ritenendo provata una strategia di gara coordinata e collusiva, basata su scambi di informazioni, consulenza comune e ripartizione preventiva dei lotti. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo deducendo, formalmente come nullità della sentenza e difetto di giurisdizione ex art. 360, n. 1, c.p.c., la violazione della legge n. 287 del 1990 e dell'art. 101 TFUE, l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e la violazione dei principi di equivalenza ed effettività. In sostanza ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe errato nell'interpretare e applicare il diritto UE antitrust, nel qualificare le condotte come intesa restrittiva senza valutare possibili esenzioni o la necessaria sensibile lesione della concorrenza, e nel confermare la sanzione senza considerare i principi europei di proporzionalità e adeguatezza, oltre a contestare la mancata rimessione della questione alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure miravano in realtà a contestare valutazioni di merito del giudice amministrativo e dell'Autorità antitrust, non i limiti esterni della giurisdizione. Ha inoltre precisato che l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra, di per sé, motivo di ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; e che la doglianza era comunque generica, perché non indicava quale specifica norma UE fosse stata mal interpretata né quale dubbio interpretativo imponesse il rinvio. Anche le contestazioni sulla sussistenza dell'intesa restrittiva e sulla quantificazione della sanzione sono state ritenute censure di merito, estranee al sindacato delle Sezioni Unite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
È richiamato come parametro sostanziale della disciplina antitrust europea; la Corte ribadisce che le doglianze sulla sua corretta interpretazione e applicazione attengono al merito, non ai limiti esterni della giurisdizione.
legge n. 287 del 1990
È la normativa nazionale antitrust richiamata dalla ricorrente; la Corte evidenzia che eventuali errori interpretativi nella sua applicazione non integrano difetto di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per correggere errori di merito o di interpretazione della legge applicabile.
art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a.
Viene richiamato per affermare che il giudice amministrativo, nel controllo sulle sanzioni antitrust, esercita un sindacato di merito anche sulla congruità e adeguatezza del quantum sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la base per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non è consentito sindacare errori di merito o di interpretazione della normativa sostanziale, neppure quando la disciplina applicata sia di derivazione europea.
- L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non costituisce, di regola, motivo di ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione, salvo che si alleghi un vero e proprio sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
- Le contestazioni sulla sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, sulla valutazione degli indizi e sulla ricostruzione del fatto sono censure di merito e non possono essere veicolate come motivi di giurisdizione.
- Nel controllo giurisdizionale sulle sanzioni amministrative antitrust il giudice amministrativo può verificare non solo la legittimità formale dell'atto, ma anche la congruità e adeguatezza della sanzione al caso concreto, nei limiti del sindacato previsto dalla legge.
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