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Sentenza

Sentenza n. 677/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto di rigetto della istanza di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e notificato in data 18.05.22.

Giustizia amministrativa202200934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, notificato il 18 maggio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego motivato dall'assenza dei requisiti reddituali e alloggiativi. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere e violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo di essere titolare di una società che nel 2021 avrebbe prodotto un reddito di 74.361,06 euro e di risiedere effettivamente nel Comune di Livorno. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta e omessa valutazione di circostanze determinanti, assumendo che la Questura avrebbe dovuto esaminare e motivare la situazione complessiva personale e sociale. La Questura ha contestato le censure, evidenziando l'assenza di documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, la nuova iscrizione anagrafica per ricomparsa dal 4 marzo 2022 a un indirizzo diverso da quello indicato nell'istanza, l'inattività della società, il mancato deposito del bilancio 2020 e la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno. Ha inoltre segnalato due precedenti penali, relativi a falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. È stata considerata decisiva l'assenza di qualsiasi documentazione sulla situazione alloggiativa, quale contratto di locazione, dichiarazione di ospitalità o certificato di idoneità alloggiativa. La mera iscrizione anagrafica non è stata ritenuta sufficiente, anche perché il ricorrente risultava nuovamente iscritto per ricomparsa, dal 4 marzo 2022, a un indirizzo diverso da quello indicato nell'istanza. È stata inoltre ritenuta non comprovata la disponibilità di un reddito idoneo: i controlli amministrativi avevano evidenziato che la società del ricorrente era inattiva, non aveva depositato il bilancio 2020 e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per quell'anno. Il TAR ha rilevato anche che l'affermazione sull'assenza di segnalazioni di polizia era smentita da due condanne per falsità materiale. In ogni caso, il diniego non si fondava su un automatismo ostativo, ma su una motivazione articolata relativa alla mancanza dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione e alla valutazione della sua situazione, ma il giudice ha respinto la censura.

  • art. 24 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che la censura fosse ritenuta fondata.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'azione della Questura; il giudice ha escluso l'illegittimità del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la mera iscrizione anagrafica non dimostra necessariamente la disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa; il richiedente deve fornire documentazione concreta, quale contratto di locazione, dichiarazione di ospitalità o certificato di idoneità alloggiativa.
  • La disponibilità di un reddito sufficiente deve essere adeguatamente documentata; la titolarità formale di una società non dimostra da sola l'effettiva percezione di redditi quando dai controlli amministrativi risultino l'inattività della società e l'assenza di bilanci o dichiarazioni fiscali pertinenti.
  • Il diniego di un titolo di soggiorno non è fondato su un automatismo ostativo quando l'amministrazione espone una motivazione articolata che valuta la mancanza dei requisiti richiesti e considera gli elementi risultanti dai controlli effettuati.
  • La motivazione del diniego può ritenersi adeguata quando individua concretamente l'assenza dei requisiti alloggiativi e reddituali richiesti, anche se il richiedente invoca genericamente il proprio inserimento sociale o l'assenza di segnalazioni di polizia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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