Cassazione Civile, Ordinanza n. 04048/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La società in amministrazione straordinaria aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della controparte di due gruppi di crediti: da un lato somme a titolo di indennità/oneri di occupazione e vigilanza per la mancata liberazione di immobili da rimanenze della fallita, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, oltre alle indennità maturande; dall'altro somme per depositi cauzionali relativi a immobili in locazione e per rimborsi di costi sostenuti per conto della fallita. Il credito era stato negato dal giudice delegato e poi dal Tribunale di Milano in sede di opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente ha proposto dieci motivi: ha censurato, in sintesi, la motivazione per relationem sulla nullità del contratto di cessione dei rami aziendali; l'omessa verifica dell'interesse alla declaratoria di nullità; l'erroneo richiamo di norme del d.lgs. 270/1999 e dell'art. 1418 c.c.; la motivazione apparente sul rigetto degli oneri di occupazione e vigilanza; l'erronea interpretazione dell'accordo quadro del 2 luglio 2019; la violazione degli artt. 1591 e 2697 c.c. sul danno da occupazione illegittima e sulla sua prova; l'omesso esame di fatti decisivi; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mutatio della causa petendi sul deposito cauzionale; la violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; e l'omesso esame dell'ammissione al passivo di un terzo soggetto, ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva aderito per relationem a un precedente dello stesso ufficio sulla nullità del contratto di cessione, senza riprodurne compiutamente le ragioni né svolgere un'autonoma valutazione critica. Ha accolto anche il sesto motivo, affermando che il Tribunale aveva errato nel negare il credito da occupazione senza titolo: il danno per mancato godimento del bene sussiste per la sola perdita della possibilità concreta di utilizzo del bene e, se non provabile nel preciso ammontare, va liquidato equitativamente anche con parametro locativo di mercato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo. L'ottavo, il nono e il decimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o erano generici e tendevano a una rivalutazione del merito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti dell'accoglimento e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza rende autonomamente conoscibili i contenuti richiamati e li sottopone a una propria valutazione critica; altrimenti la decisione è nulla per difetto di motivazione.
art. 100 c.p.c.
Il motivo che invoca la carenza di interesse alla declaratoria di nullità è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem inidonea.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per le censure di violazione di legge su interpretazione del contratto, occupazione senza titolo, prova del danno e regole di responsabilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per omesso esame di fatti decisivi; i motivi così formulati sono stati in parte assorbiti e in parte ritenuti inammissibili.
art. 62 d.lgs. 270/1999
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della disciplina alla fattispecie; motivo assorbito.
art. 63 d.lgs. 270/1999
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della disciplina alla fattispecie; motivo assorbito.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla declaratoria di nullità del contratto di cessione; il motivo corrispondente è stato assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; il motivo è stato assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente; il motivo è stato assorbito.
artt. 1362, 1363, 1366, 1375 c.c.
Richiamati per contestare l'interpretazione dell'accordo quadro del 2 luglio 2019; il motivo è stato assorbito perché la Corte ha ritenuto comunque accertata la previsione di oneri di occupazione a carico della controparte.
art. 1591 c.c.
In caso di occupazione senza titolo di un immobile il danno da perdita subita deriva dalla perdita della concreta possibilità di godimento del bene; la liquidazione può essere equitativa anche mediante il canone di mercato.
art. 2697 c.c.
Per il danno da occupazione senza titolo, una volta allegata la perdita del godimento del bene, il danno può essere provato anche presuntivamente ed essere liquidato equitativamente.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata respinta perché il Tribunale non ha mutato la causa petendi, ma ha deciso coerentemente sulla domanda effettivamente proposta.
artt. 1218, 1223, 1375, 2043 c.c.
Richiamati per sostenere la sussistenza dei presupposti del credito da deposito cauzionale; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata pertinenza alla ratio decidendi.
Massime di principio
- La sentenza motivata per relationem è nulla quando il giudice si limiti a richiamare un precedente senza riprodurne compiutamente il contenuto e senza svolgere un'autonoma verifica della pertinenza e decisività delle ragioni richiamate rispetto alla controversia decisa.
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno da perdita subita non richiede la prova del mancato conseguimento di una specifica redditività del bene, essendo sufficiente allegare la perdita della concreta possibilità di godimento, anche solo diretto, del bene stesso.
- Se il danno da occupazione illegittima non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo in via equitativa, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che presuppone una motivazione diversa da quella realmente adottata o che mira a una rivalutazione del merito.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03980/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03981/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03982/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03985/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03986/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_civile · 17 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03987/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →