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Sentenza

Sentenza del 12/11/2019 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Padova che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2008 e 2009. Ha sostenuto che gli accertamenti fossero tempestivi, anche in virtù del raddoppio dei termini applicabile in presenza di fatti astrattamente configurabili come reati tributari; che la cessazione formale dell'associazione nel 2009 non impedisse di accertare successivamente i rapporti ancora pendenti; che le fatture di sponsorizzazione, per complessivi 118.000 euro, non fossero adeguatamente giustificate; e che l'ASD fosse decaduta dal regime forfetario della legge n. 398/1991 per mancata dimostrazione dei relativi requisiti. L'associazione ha contestato l'appello e proposto appello incidentale.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. L'avviso relativo al 2009 è stato confermato per IRES, IVA e IRAP, perché notificato entro il termine ordinario. L'avviso relativo al 2008 è stato confermato per IRES e IVA, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini sulla base di seri indizi di un reato tributario, anche se il procedimento penale era stato successivamente archiviato. È stato invece annullato limitatamente all'IRAP 2008, poiché per tale imposta non opera il raddoppio dei termini e il termine ordinario era scaduto. È stata inoltre ritenuta legittima l'adozione degli accertamenti nei confronti dell'associazione formalmente cessata, in virtù dell'ultrattività dell'ente per i rapporti ancora esistenti. Le fatture eccedenti l'unico contratto documentato sono state considerate non sufficientemente provate e l'associazione è stata ritenuta decaduta dal regime della legge n. 398/1991. L'appello incidentale è stato respinto e l'ASD è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

    Per gli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini continua ad applicarsi quando sussistono seri indizi di reato tributario che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, anche se la denuncia non è stata presentata tempestivamente.

  • Art. 57, D.P.R. n. 633/1972

    La disciplina dei termini di accertamento IVA segue, per il periodo considerato, gli stessi principi del raddoppio dei termini previsti per le imposte dirette in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

  • Art. 2, D.Lgs. n. 128/2015

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento [...] notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La norma transitoria salva gli effetti degli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, mantenendo applicabile il precedente regime del raddoppio dei termini.

  • Art. 1, commi 131 e 132, L. n. 208/2015

    Le modifiche sui termini di accertamento si applicano secondo il regime transitorio previsto dalla legge e non incidono sugli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015, per i quali opera la disciplina salvaguardata dal D.Lgs. n. 128/2015.

  • Art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio deve essere valutato dal giudice tributario sulla base degli elementi disponibili al momento dell'accertamento, senza necessità che il reato sia poi accertato in sede penale.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 8

    La presenza di elementi astrattamente idonei a configurare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti può giustificare il raddoppio dei termini, anche se il procedimento penale si conclude con l'archiviazione.

  • Art. 30 c.c. e art. 42 c.c.

    Le norme sulla liquidazione delle associazioni riconosciute non sono automaticamente applicabili alle associazioni non riconosciute; la cessazione formale di una ASD non determina di per sé l'estinzione dell'ente.

  • Legge n. 398/1991, art. 1

    Nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000,00 euro

    L'accesso al regime forfetario richiede, tra gli altri presupposti, il rispetto del limite di proventi commerciali nell'anno precedente. Il superamento della soglia o la mancata prova dei requisiti comporta la decadenza dal regime agevolato.

  • Art. 9, D.P.R. n. 544/1999

    Le ASD che optano per la legge n. 398/1991 devono applicare il regime previsto per i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e devono poter dimostrare documentalmente la sussistenza dei requisiti sostanziali.

  • Art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione disciplina il particolare regime IVA applicabile ai soggetti che rientrano nel regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini può essere riconosciuto sulla base della sussistenza di seri indizi di un reato tributario e dell'obbligo astratto di denuncia, senza che sia necessaria una denuncia tempestiva o una successiva condanna penale.
  • Il giudice tributario deve effettuare una prognosi postuma: deve verificare se, al momento dell'accertamento, esistessero elementi obiettivi e non pretestuosi tali da imporre la denuncia penale.
  • L'archiviazione del procedimento penale non elimina automaticamente la validità del raddoppio dei termini, perché il giudizio tributario valuta l'obbligo di denuncia in astratto, mentre l'accertamento della responsabilità penale spetta al giudice penale.
  • La cessazione formale di un'associazione non riconosciuta non comporta necessariamente la sua estinzione immediata. L'ente può restare soggetto di rapporti giuridici e processuali finché esistono debiti, crediti o altri rapporti non esauriti.
  • Le fatture non dimostrano da sole l'effettività di una prestazione. Per dedurre costi di sponsorizzazione occorre fornire un contratto coerente, documentazione specifica sulle attività svolte, modalità di esposizione del marchio, durata, destinatari e criteri di determinazione del corrispettivo.
  • La documentazione fotografica generica può non essere sufficiente a provare l'effettiva esecuzione e il valore economico delle prestazioni pubblicitarie, soprattutto quando gli importi fatturati sono sproporzionati rispetto al contratto disponibile.
  • Il regime agevolato della legge n. 398/1991 richiede sia il rispetto della soglia economica prevista per l'anno precedente sia la conservazione e produzione della documentazione necessaria a dimostrare i requisiti sostanziali.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono assistite da sanzioni penali tributarie; per l'IRAP restano quindi applicabili i termini ordinari.

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