Cassazione Penale, Sentenza n. 17630/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 222 c.2 C.d.S.), con richiamo alla sola gravità del fatto e mancata considerazione degli elementi di difesa e delle condizioni personali dell'imputato; 2) omessa individuazione delle specifiche violazioni amministrative contestate ai sensi degli artt. 143 e 154 C.d.S. e mancanza di determinazione e motivazione delle sanzioni pecuniarie irrogate (quantificate in complessivi euro 300) senza richiamo ai criteri di commisurazione previsti dall'art. 195 C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente e sanzioni pecuniarie) e ha rinviato al Tribunale di Venezia per nuovo esame su tali profili, rilevando che il giudice di merito non ha specificato quali indici dell'art. 218 C.d.S. abbiano giustificato la durata della sospensione né quale specifico precetto degli artt. 143 e 154 C.d.S. sia stato violato per determinare la sanzione pecuniaria, né ha richiamato i criteri di commisurazione (art. 195 C.d.S.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che regola il patteggiamento; la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena concordata ai sensi di questa disposizione.
art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'omicidio stradale/omicidio colposo stradale; indica il reato per cui l'imputato è stato condannato mediante patteggiamento.
art. 222, comma 2, Codice della Strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; la Corte richiama che la determinazione della durata deve essere motivata con riferimento agli indici specifici dell'art. 218 C.d.S.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
Individua i criteri cui il giudice amministrativo/penale deve riferirsi per determinare la durata della sospensione della patente; la Corte ha rilevato che il giudice non ha indicato quale di questi indici abbia guidato la misura adottata.
art. 143 e art. 154, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 143 c. 11, 12 e 13; art. 154 c. 7 e 8
Articoli che prevedono specifiche violazioni del Codice della Strada; la Corte ha ravvisato l'obbligo per il giudice di indicare quale preciso precetto (tra i molteplici commi) è stato concretamente violato per poter correttamente determinare e motivare la sanzione pecuniaria.
art. 195, comma 2, Codice della Strada
gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del trasgressore, sue condizioni economiche
Stabilisce i criteri per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie; la Corte ha rilevato che detti criteri non sono richiamati né applicati nella motivazione impugnata.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso avverso le sentenze di patteggiamento quando esse omettono statuizioni non comprensive nell'accordo delle parti, in coerenza con la giurisprudenza di Sezioni Unite.
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di sanzioni amministrative, giustificando il controllo di legittimità su profili non negoziabili.
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al dovere di garantire il controllo giurisdizionale nelle materie penali, richiamato a supporto della necessità del controllo di legittimità anche sulle statuizioni non comprese dall'accordo di patteggiamento.
art. 568, comma 2 e art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate per sostenere che certe statuizioni non possono essere sottratte al controllo giurisdizionale e sono quindi sindacabili in cassazione.
Massime di principio
- La decisione di patteggiamento che include sanzioni amministrative accessorie deve motivare separatamente la loro imposizione: la durata della sospensione della patente va giustificata con riferimento agli indici dell'art. 218 C.d.S., non con un generico richiamo alla gravità del reato.
- Le sanzioni pecuniarie amministrative devono essere commisurate e motivate richiamando i criteri dell'art. 195 C.d.S.; il giudice deve indicare quale specifico comma degli articoli del Codice della Strada sia stato violato quando contesta violazioni multiple.
- Le motivazioni non possono limitarsi all'enunciazione del titolo di reato: quando esistono più fattispecie o diversi profili edittali il provvedimento deve precisare quale fattispecie è stata ritenuta violata per rendere intellegibile la commisurazione della sanzione.
- Nel patteggiamento, le statuizioni che non sono negoziabili dalle parti (es. alcune sanzioni amministrative) sono sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; pertanto omissioni o carenze motivazionali su tali profili possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
- Il giudice deve considerare e, se rilevanti, esporre perché non ritiene influenti le condizioni personali e familiari dell'imputato nella determinazione delle sanzioni accessorie quando queste circostanze sono state dedotte dalla difesa.
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