Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33207/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il Giudice non avesse adempiuto all'obbligo di verificare l'ammissibilità della sostituzione della pena prevista nell'accordo; ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 24/01/2024 lamentando violazione di legge perché, nonostante l'accordo ex art. 444 c.p.p. prevedesse anche la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare, il Giudice risultava del tutto silente sulla richiesta di sostituzione e non aveva adottato i provvedimenti previsti dagli artt. 448, comma 1-bis e 545-bis, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero (patteggiamento). La Corte rileva che l'accordo ha natura unitaria e comprende anche le condizioni concordate (es. richiesta di sostituzione della pena), che il giudice è tenuto a considerare integralmente.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Prevede i vizi impugnabili in sede di impugnazione. La Corte ha ritenuto che la mancata corrispondenza tra l'accordo e la sentenza rientri nei vizî riconducibili a questa norma, rendendo il ricorso ammissibile.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Richiamato quale norma che impone al giudice di adottare specifici provvedimenti in relazione alle richieste connesse all'accordo; la Corte ha censurato l'omissione del Giudice nel pronunciarsi sulla sostituzione della pena.

  • art. 545-bis cod. proc. pen., comma 2

    Norma procedurale richiamata per l'obbligo di motivazione e di valutazione delle richieste connesse alla decisione penale; la Corte ha sottolineato l'omissione del relativo esame da parte del Giudice.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le condizioni concordate tra parti hanno natura unitaria: se l'accordo prevede la sostituzione della pena, il giudice è obbligato a verificare e decidere espressamente sull'ammissibilità di tale sostituzione.
  • Il giudice non può scindere i termini del patto: l'eventuale inapplicabilità della sanzione sostitutiva comporta il rigetto dell'intera proposta e non la possibilità di accogliere parzialmente l'accordo.
  • L'omissione del giudice nel pronunciarsi su un elemento essenziale dell'accordo (es. richiesta di sanzione sostitutiva) costituisce vizio suscettibile di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti per il prosieguo.
  • Le parti (in particolare la difesa) devono curare che l'accordo sia completo e che il provvedimento giudiziale riproduca e confronti tutte le condizioni pattuite; in caso di omissione è possibile il ricorso ex art. 448 c.p.p.
  • Per il pubblico ministero e per il giudice, è obbligatorio motivare in modo specifico l'accoglimento o il rigetto delle richieste accessorie al patteggiamento (es. sostituzioni della pena), in osservanza delle norme procedurali richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.