Sentenza n. 8686/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; • delibera ARNAS G. BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; • delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; • delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022 del Direttore generale n. 179 del 14.8.2019 dell'ASL 1; • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Sardegna e atti presupposti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. L'impugnazione comprendeva, tra gli altri, atti delle aziende sanitarie regionali, decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolari ministeriali, intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni e una nota esplicativa ministeriale. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato aderendo al meccanismo di definizione delle controversie sul cosiddetto payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il processo amministrativo è governato da un principio dispositivo in senso ampio. In assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina decisoria applicata alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118
Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback, al quale la ricorrente ha aderito effettuando il pagamento in misura ridotta e dichiarando conseguentemente il venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e non contrastata da diverse richieste delle altre parti, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla valutazione della parte circa la persistenza dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta adesione a un meccanismo normativo di definizione della controversia e il conseguente pagamento in misura ridotta possono fondare la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
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