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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Art.6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97 - Omessa presentazione dichiarazione - Sanzioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento delle sanzioni applicate nell'ambito dell'accertamento IVA e IRPEF relativo al 2008. Sosteneva che il contribuente fosse responsabile delle omissioni fiscali, tra cui irregolarità contabili, mancata conservazione di fatture, omessa presentazione o infedeltà delle dichiarazioni e mancati adempimenti relativi al modello 770. Secondo l'Ufficio, l'affidamento degli adempimenti a un commercialista non avrebbe escluso la responsabilità del contribuente, anche per omessa vigilanza sull'operato del professionista. L'Agenzia deduceva inoltre che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 fosse applicabile soltanto al mancato versamento del tributo e non alle ulteriori violazioni contabili e dichiarative. Il contribuente sosteneva invece di aver conferito al Rag. Nicola S. l'incarico per tutti gli adempimenti fiscali dal 2006 al 2009, di averlo denunciato all'autorità giudiziaria e di essere estraneo alle omissioni, senza dolo né colpa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato non applicabili le sanzioni. È stato ritenuto provato, mediante l'estratto del cassetto fiscale, le copie delle dichiarazioni, il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro e la querela penale, che il professionista aveva ricevuto l'incarico di curare gli adempimenti fiscali e che le omissioni erano a lui esclusivamente imputabili. La Commissione ha affermato che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 non richiede l'esistenza di un giudicato penale, essendo sufficiente la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria e la prova dell'assenza di dolo o colpa del contribuente. Le questioni relative alla debenza del tributo e alla deducibilità dei costi non sono state riesaminate, poiché il giudizio di appello era limitato alle sanzioni. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Il contribuente, il sostituto d'imposta e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente non è sanzionabile quando dimostra che l'omissione fiscale deriva esclusivamente dalla condotta di un terzo, previamente denunciata all'autorità giudiziaria. Non è necessario attendere un giudicato penale; occorre però provare l'incarico conferito, l'esclusiva riferibilità dell'inadempimento al terzo e l'assenza di dolo o colpa del contribuente.

  • Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

  • Art. 92, comma 2, codice di procedura civile

    Richiamato quale ulteriore fondamento della compensazione delle spese, considerata la particolare complessità e l'incertezza della situazione concreta.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    Invocato dall'Agenzia per denunciare ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse esteso l'esonero a violazioni diverse dal mancato versamento; la censura non è stata accolta.

  • Art. 109, comma 4, D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal contribuente per sostenere la deducibilità dei costi non contabilizzati, purché risultanti da elementi certi e precisi. La questione non è stata esaminata nel merito in appello.

  • Cassazione civile, sentenze n. 26848/2007 e n. 25136/2009

    Richiamate a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'esclusione delle sanzioni, non occorre una pronuncia penale definitiva, essendo sufficiente la denuncia del fatto e la dimostrazione dell'esclusiva responsabilità del terzo.

Massime di principio

  • L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza e l'ampiezza dell'incarico.
  • Per ottenere l'esclusione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 occorre provare che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo e che il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria.
  • Non è necessario attendere il giudicato penale del procedimento contro il professionista, ma la denuncia da sola non basta: sono necessarie ulteriori prove documentali e circostanziali dell'estraneità del contribuente.
  • La prova dell'assenza di dolo o colpa è essenziale. Condotte del contribuente che evidenzino mancata vigilanza, consapevolezza delle irregolarità o partecipazione alle omissioni possono impedire l'esonero dalle sanzioni.
  • L'esclusione delle sanzioni non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta accertata: tributo, interessi e sanzioni sono profili distinti e devono essere valutati separatamente.
  • È opportuno conservare incarichi, ricevute di trasmissione, copie delle dichiarazioni, comunicazioni con il professionista, pagamenti e ogni prova dell'attività di controllo svolta, oltre a presentare tempestivamente denuncia in caso di appropriazione o omissione da parte del consulente.
  • La decisione riguarda una situazione concreta e non stabilisce che ogni errore del commercialista sia automaticamente idoneo a escludere le sanzioni; l'esonero dipende dalla prova dell'esclusiva responsabilità del terzo e dall'assenza di colpa del contribuente.

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