Sentenza del 16/02/2016 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Art.6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97 - Omessa presentazione dichiarazione - Sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento delle sanzioni applicate nell'ambito dell'accertamento IVA e IRPEF relativo al 2008. Sosteneva che il contribuente fosse responsabile delle omissioni fiscali, tra cui irregolarità contabili, mancata conservazione di fatture, omessa presentazione o infedeltà delle dichiarazioni e mancati adempimenti relativi al modello 770. Secondo l'Ufficio, l'affidamento degli adempimenti a un commercialista non avrebbe escluso la responsabilità del contribuente, anche per omessa vigilanza sull'operato del professionista. L'Agenzia deduceva inoltre che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 fosse applicabile soltanto al mancato versamento del tributo e non alle ulteriori violazioni contabili e dichiarative. Il contribuente sosteneva invece di aver conferito al Rag. Nicola S. l'incarico per tutti gli adempimenti fiscali dal 2006 al 2009, di averlo denunciato all'autorità giudiziaria e di essere estraneo alle omissioni, senza dolo né colpa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato non applicabili le sanzioni. È stato ritenuto provato, mediante l'estratto del cassetto fiscale, le copie delle dichiarazioni, il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro e la querela penale, che il professionista aveva ricevuto l'incarico di curare gli adempimenti fiscali e che le omissioni erano a lui esclusivamente imputabili. La Commissione ha affermato che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 non richiede l'esistenza di un giudicato penale, essendo sufficiente la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria e la prova dell'assenza di dolo o colpa del contribuente. Le questioni relative alla debenza del tributo e alla deducibilità dei costi non sono state riesaminate, poiché il giudizio di appello era limitato alle sanzioni. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Il contribuente, il sostituto d'imposta e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La norma è stata interpretata nel senso che il contribuente non è sanzionabile quando dimostra che l'omissione fiscale deriva esclusivamente dalla condotta di un terzo, previamente denunciata all'autorità giudiziaria. Non è necessario attendere un giudicato penale; occorre però provare l'incarico conferito, l'esclusiva riferibilità dell'inadempimento al terzo e l'assenza di dolo o colpa del contribuente.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
Richiamato quale ulteriore fondamento della compensazione delle spese, considerata la particolare complessità e l'incertezza della situazione concreta.
Art. 112 codice di procedura civile
Invocato dall'Agenzia per denunciare ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse esteso l'esonero a violazioni diverse dal mancato versamento; la censura non è stata accolta.
Art. 109, comma 4, D.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal contribuente per sostenere la deducibilità dei costi non contabilizzati, purché risultanti da elementi certi e precisi. La questione non è stata esaminata nel merito in appello.
Cassazione civile, sentenze n. 26848/2007 e n. 25136/2009
Richiamate a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'esclusione delle sanzioni, non occorre una pronuncia penale definitiva, essendo sufficiente la denuncia del fatto e la dimostrazione dell'esclusiva responsabilità del terzo.
Massime di principio
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza e l'ampiezza dell'incarico.
- Per ottenere l'esclusione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 occorre provare che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo e che il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria.
- Non è necessario attendere il giudicato penale del procedimento contro il professionista, ma la denuncia da sola non basta: sono necessarie ulteriori prove documentali e circostanziali dell'estraneità del contribuente.
- La prova dell'assenza di dolo o colpa è essenziale. Condotte del contribuente che evidenzino mancata vigilanza, consapevolezza delle irregolarità o partecipazione alle omissioni possono impedire l'esonero dalle sanzioni.
- L'esclusione delle sanzioni non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta accertata: tributo, interessi e sanzioni sono profili distinti e devono essere valutati separatamente.
- È opportuno conservare incarichi, ricevute di trasmissione, copie delle dichiarazioni, comunicazioni con il professionista, pagamenti e ogni prova dell'attività di controllo svolta, oltre a presentare tempestivamente denuncia in caso di appropriazione o omissione da parte del consulente.
- La decisione riguarda una situazione concreta e non stabilisce che ogni errore del commercialista sia automaticamente idoneo a escludere le sanzioni; l'esonero dipende dalla prova dell'esclusiva responsabilità del terzo e dall'assenza di colpa del contribuente.
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