Sentenza n. 346/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La sentenza era stata notificata il 13 marzo 2024, ma il titolo era rimasto ineseguito, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito e ha depositato documentazione relativa al pagamento delle spese di lite del giudizio presupposto, ma non ha contestato il mancato adempimento dell'obbligo di attribuzione della carta docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia, relativamente all'attribuzione del contributo alla formazione mediante la carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, o un suo delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inerzia a cura della ricorrente per adottare gli atti necessari, anche con il supporto delle strutture amministrative competenti. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, ferma la possibilità di applicarla successivamente su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 cod. proc. amm. e l'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva.
art. 93 c.p.c.
Il testo richiama la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Il testo richiama tali disposizioni per la regolazione delle spese e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Rilevano, secondo il testo, per la condanna alle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione non adempia all'obbligo conformativo o di pagamento da essa derivante, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentalmente provato e non è specificamente contestato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine fissato nella sentenza.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza per il caso di persistente inerzia, con attribuzione al commissario dei poteri necessari ad adottare gli atti esecutivi e con fissazione di un termine decorrente dalla comunicazione dell'ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, valutate le circostanze concrete e l'esiguità dell'importo, il giudice ritenga non sussistenti allo stato i relativi presupposti; essa può essere disposta successivamente su istanza dell'interessato in caso di perdurante inottemperanza.
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