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Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 25/09/2025 - Reg. Generale n. -OMISSIS- del Comune di Melilli;

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a una tettoia metallica, a un pergolato fotovoltaico e a uno scavo destinato alla realizzazione di una piscina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, quanto alla tettoia metallica di circa 34 mq, che l’opera fosse precaria, amovibile, aperta su tre lati e riconducibile all’art. 20 l.r. 4/2003; ha inoltre dedotto che il Comune non avesse valutato le osservazioni presentate dopo la comunicazione di esito negativo della CILA. Quanto al pergolato fotovoltaico, ha sostenuto che si trattasse di opera precaria e amovibile realizzabile in edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. e-quater), d.P.R. 380/2001. Con riferimento alla tettoia, ha anche invocato l’effetto sospensivo di una richiesta di parere rivolta al Genio civile, asseritamente funzionale alla sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Per lo scavo destinato alla piscina, ha dedotto la natura pertinenziale e prefabbricata dell’opera, nonché il rispetto della soglia volumetrica del 20 per cento, ritenendo quindi non necessario un titolo edilizio. Sono stati inoltre dedotti violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, contraddittorietà, violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dei principi di logicità e buon andamento. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danno morale. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che la CILA fosse stata definita negativamente senza impugnazione, che l’art. 20 l.r. 4/2003 riguardasse soltanto la chiusura di spazi preesistenti, che il pergolato fosse difforme dagli elaborati presentati, che lo scavo fosse privo di titolo e che non fosse stata presentata alcuna istanza di sanatoria al Comune.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il TAR ha accolto la censura relativa alla tettoia sub a), rilevando che il Comune aveva inviato alla ricorrente una comunicazione di esito negativo della CILA, assegnandole dieci giorni per presentare osservazioni, che le osservazioni erano state effettivamente trasmesse via PEC e che l’amministrazione non le aveva valutate né menzionate nell’ordinanza di demolizione. Il fatto che le osservazioni non fossero confluite nel fascicolo elettronico per ragioni organizzative interne non era imputabile alla ricorrente, né esisteva un obbligo di utilizzare esclusivamente tale fascicolo, essendo la PEC uno strumento valido di comunicazione con la pubblica amministrazione. Il Comune, avendo attivato il contraddittorio, aveva ingenerato un affidamento sulla valutazione delle osservazioni e non poteva poi ometterne l’esame invocando la natura vincolata dell’attività. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla tettoia, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la CILA alla luce delle osservazioni, salvo il riesercizio del potere. Sono stati respinti gli ulteriori motivi relativi alla tettoia: la richiesta di parere al Genio civile non costituiva istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non essendo stata indirizzata al Comune competente, e non produceva quindi alcun effetto sospensivo del potere repressivo. Sono state respinte anche le censure relative al pergolato fotovoltaico, poiché il Comune aveva contestato la difformità dell’opera rispetto agli elaborati presentati, in particolare quanto alla distanza dal confine, senza che la ricorrente avesse formulato una contestazione specifica. Quanto allo scavo per la piscina, il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, l.r. 16/2016, anche le piscine pertinenziali prefabbricate interrate entro il limite del 20 per cento del volume dell’edificio richiedono la SCIA e non sono realizzabili in edilizia libera. Il TAR ha inoltre escluso che il Comune potesse integrare in giudizio la motivazione dell’ordinanza con nuovi profili di abusività non contenuti nell’atto impugnato, qualificandoli come inammissibile integrazione postuma della motivazione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica, priva di prova e comunque collegata a un vizio meramente procedimentale che imponeva la riedizione del potere. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione imponeva al Comune di dare conto, anche nell’ordinanza repressiva, delle osservazioni procedimentali ritualmente presentate, soprattutto dopo l’attivazione del contraddittorio.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative, una volta attivate dall’amministrazione mediante comunicazione e assegnazione di un termine per le osservazioni, impongono l’effettiva valutazione delle deduzioni dell’interessato.

  • art. 20 l.r. 4/2003

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione alla tettoia, ma la sentenza non decide definitivamente la riconducibilità dell’opera alla disposizione, annullando l’atto per il vizio partecipativo e disponendo il riesercizio del potere.

  • art. 6, lett. e-quater), d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la realizzabilità in edilizia libera del pergolato fotovoltaico, ma la censura è stata respinta per la difformità dell’opera rispetto agli elaborati presentati.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità deve essere indirizzata al Comune competente al rilascio del titolo; una mera richiesta di parere al Genio civile non integra una domanda di sanatoria e non sospende il potere repressivo.

  • art. 10, comma 5, l.r. 16/2016

    Le piscine pertinenziali prefabbricate interrate, anche se di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell’edificio, sono realizzabili mediante SCIA e non in edilizia libera.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In sede cautelare il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito quando le esigenze cautelari risultino adeguatamente tutelabili con la rapida definizione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie difensive non possono introdurre ex post nuovi profili di illegittimità o abusività non contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione comunica all’interessato un esito negativo e gli assegna un termine per presentare osservazioni, essa è tenuta a esaminare effettivamente le osservazioni ritualmente trasmesse e a darne conto nel provvedimento conclusivo; l’omissione determina l’illegittimità dell’atto, anche se l’attività amministrativa è qualificata come vincolata.
  • L’invio tramite PEC di osservazioni e documenti alla pubblica amministrazione è valido e non può essere disconosciuto per il solo fatto che la documentazione non sia confluita nel fascicolo elettronico interno, quando la mancata acquisizione dipenda da un problema organizzativo dell’amministrazione.
  • L’amministrazione che abbia attivato il contraddittorio procedimentale non può successivamente omettere la valutazione delle osservazioni invocando la natura vincolata dell’attività o l’assenza di un obbligo originario di comunicazione di avvio; tale condotta viola i doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione.
  • Una richiesta di parere rivolta a un’amministrazione diversa da quella competente al rilascio del titolo edilizio non costituisce istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e non sospende il potere comunale di repressione dell’abuso.
  • Le piscine pertinenziali prefabbricate interrate entro il limite volumetrico previsto dalla legge regionale non sono per ciò solo opere libere, quando la disciplina applicabile assoggetti espressamente la loro realizzazione a SCIA.
  • L’annullamento per un vizio procedimentale comporta il riesercizio del potere amministrativo e non riconosce automaticamente il diritto al risarcimento, che richiede comunque una domanda specifica e la prova del danno, del nesso causale e degli ulteriori presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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