Regolamento (UE) 2021/2108
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2108 della Commissione del 29 novembre 2021 recante la trecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/2108 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione dà attuazione a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 23 novembre 2021, aggiungendo una nuova voce all'elenco delle persone fisiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica, con aggiunta di una nuova persona fisica, dell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002 relativo a persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori dell'Unione che devono dare esecuzione alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare al congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato I. La modifica riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento di una persona fisica specificamente indicata; non disciplina nuove categorie di soggetti né introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.
Modifica dell'elenco sanzionatorio relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2108 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, strumento cardine dell'Unione per le misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità è dare attuazione, a livello UE, all'aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 23 novembre 2021.
Ambito e funzione della misura
Il testo interviene esclusivamente sull'allegato I del regolamento base, che contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle misure già esistenti.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. Il considerando evidenzia che l'aggiornamento è necessario per mantenere l'efficacia delle misure restrittive e garantire coerenza con la designazione internazionale.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento di esecuzione, che aggiunge all'elenco delle persone fisiche la voce relativa a "Emraan Ali". La scheda contiene elementi identificativi dettagliati, tra cui alias, dati anagrafici, nazionalità, documenti di viaggio, identificativo nazionale, indirizzi precedenti e informazioni descrittive. Il soggetto è qualificato come alto esponente dell'ISIL e come persona coinvolta nel reclutamento e nella formazione per atti terroristici.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera con efficacia immediata, in linea con la natura urgente delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, con inserimento di una nuova persona fisica nell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Nuova iscrizione nell'elenco delle persone fisiche
L'allegato aggiunge la voce relativa a "Emraan Ali" (alias incerto: "Abu Jihad TNT"), con dettagli identificativi completi: data e luogo di nascita, nazionalità, numeri di passaporto, numero di identificazione nazionale, indirizzi precedenti e ulteriori informazioni, tra cui il ruolo di alto esponente dell'ISIL e attività di reclutamento e formazione per atti terroristici. La data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), è il 23.11.2021.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per garantire l'effettività delle misure restrittive.
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