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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2093

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione del disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi per tutte le specie animali, qualificandolo come additivo organolettico del tipo aromatizzante. La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere favorevole dell’EFSA, che non ha evidenziato rischi per salute animale, salute umana o ambiente alle condizioni d’uso proposte, e sulla verifica dei metodi di analisi. Sono tuttavia previste condizioni specifiche di impiego ed etichettatura, incluso un tenore massimo raccomandato di 50 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità e il divieto di considerare autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio.

Autorizzazione del disodio 5’-guanilato (GMP) come additivo organolettico aromatizzante per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’impiego del disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi organolettici e del gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda l’additivo incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e disciplina anche gli obblighi di etichettatura e di uso nelle premiscele; non è invece autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Autorizzazione del disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 autorizza il disodio 5’-guanilato (GMP) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell’EFSA del 5 maggio 2021, secondo cui, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non presenta effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente ed è efficace per contribuire all’aroma dei mangimi.

Ambito di applicazione e base normativa

L’autorizzazione riguarda l’impiego del disodio 5’-guanilato come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e constata che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento. La domanda era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 ed era corredata della documentazione richiesta.

Esclusione dell’acqua di abbeveraggio

Il regolamento chiarisce che la richiesta del titolare includeva anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale impiego non può essere autorizzato perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Il considerando 9 specifica però che questa esclusione non impedisce l’utilizzo del disodio 5’-guanilato in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego e controllo

L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per consentire un migliore controllo, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre previsto un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva pari a 50 mg per kg di mangime completo con umidità del 12%, quando usata da sola o in combinazione con altri ribonucleotidi allo stesso livello.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare espressamente il tenore massimo raccomandato di 50 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. Se il livello d’uso indicato per la premiscela comporta il superamento di tale soglia nel mangime completo, l’etichetta della premiscela deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Si tratta di prescrizioni finalizzate alla tracciabilità e al rispetto del livello massimo raccomandato.

Identificazione della sostanza e metodi analitici

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b627i e lo descrive come disodio 5’-guanilato (GMP), in polvere, prodotto per fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 10530 ed Escherichia coli K-12 KFCC 11067. La purezza minima è del 97%; sono indicati formula chimica, numero CAS ed EINECS. Per l’identificazione si rinvia alla monografia FAO JECFA "disodium 5’-guanylate"; per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele di aromi per mangimi e nell’acqua il metodo previsto è la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV (HPLC-UV).

Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento

Il periodo di autorizzazione termina il 20 dicembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Dal considerando 4 e 9 risulta che l’impiego del disodio 5’-guanilato come aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio; resta però possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego ed etichettatura

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso di additivo e premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato: 50 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%, da solo o in combinazione con altri ribonucleotidi allo stesso livello. Se il livello d’uso nella premiscela comporta il superamento di tale soglia, l’etichetta deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Identificazione, composizione e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con numero 2b627i, denominazione disodio 5’-guanilato (GMP), in polvere, prodotto per fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 10530 ed Escherichia coli K-12 KFCC 11067, purezza minima 97%, formula C10H12N5Na2O8P, numero CAS 5550-12-9 ed EINECS 226-914-1. Per l’identificazione si richiama la monografia FAO JECFA "disodium 5’-guanylate"; per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele e nell’acqua si utilizza HPLC-UV.

Periodo di autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 20 dicembre 2031.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturamercato interno

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