Regolamento (UE) 2021/2096
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei CBS 143953. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria e irritazione oculare. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie animali e a condizioni tecniche dettagliate nell’allegato, con validità fino al 20 dicembre 2031.
Autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi per pollame e suini, con condizioni d’uso e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per l’alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953, classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame, i suini da ingrasso, i suinetti (svezzati e lattanti) e tutte le specie suine minori. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione nel tempo è fissata fino al 20 dicembre 2031. Non risultano esclusioni ulteriori oltre alle condizioni e ai limiti d’uso indicati nell’allegato.
Autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione autorizza un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per l’alimentazione animale. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale, e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 17 marzo 2021.
Contesto della valutazione e motivi dell’autorizzazione
La Commissione rileva che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. Dalla valutazione scientifica emerge che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non presenta un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. La Commissione conclude pertanto che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito soggettivo e specie animali interessate
L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le specie destinatarie sono:
- tutte le specie di pollame;
- suini da ingrasso;
- suinetti (svezzati e lattanti);
- tutte le specie suine minori.
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano il preparato autorizzato nell’Unione europea.
Condizioni di impiego e livelli minimi
L’allegato definisce la composizione dell’additivo e i livelli minimi di impiego per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%:
- per tutte le specie di pollame: 625 U/kg;
- per suini da ingrasso, suinetti (svezzati e lattanti) e tutte le specie suine minori: 2 000 U/kg.
L’additivo è descritto come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi con attività minima di 40 000 U/g. L’unità di attività è definita come la quantità di enzima che libera 0,48 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dall’arabinoxilano del frumento, a pH 4,2 e a 50 °C.
Obblighi informativi e misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha segnalato che l’additivo può essere un sensibilizzante delle vie respiratorie e un potenziale irritante per gli occhi, il regolamento impone misure di prevenzione per gli operatori del settore dei mangimi. In particolare:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
- qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodo di analisi e tracciabilità tecnica
L’allegato richiama un metodo colorimetrico per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi, basato sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina. È inoltre richiamato il ruolo del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che ha verificato la relazione sul metodo di analisi.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore ed efficacia
Il periodo di autorizzazione termina il 20 dicembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953, incluso nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 17 marzo 2021, che esclude effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA segnala tuttavia che l’additivo è un sensibilizzante delle vie respiratorie e un potenziale irritante per gli occhi, giustificando misure protettive per gli utilizzatori.
Condizioni d’impiego e misure di protezione
L’allegato prevede che per tutte le specie di pollame il tenore minimo sia 625 U/kg di mangime completo con umidità al 12%; per suini da ingrasso, suinetti (svezzati e lattanti) e tutte le specie suine minori il tenore minimo sia 2 000 U/kg. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodo di analisi e caratterizzazione
L’allegato descrive l’additivo come preparato con attività minima di 40 000 U/g, con metodo colorimetrico per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi, basato sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina. È inoltre richiamata la definizione dell’unità di attività: 1 U corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,48 μmol di zuccheri riduttori equivalenti xilosio al minuto a pH 4,2 e a 50 °C.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 20 dicembre 2031.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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