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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2094

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il decochinato come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, sulla base della rivalutazione effettuata secondo il regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei pareri favorevoli dell’EFSA. Vengono disciplinate le condizioni d’uso, il metodo di analisi, gli obblighi di monitoraggio post-commercializzazione e le misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 1289/2004 e prevede una disciplina transitoria per le scorte esistenti.

Autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione e introduzione di un periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA e, in generale, ai mangimi composti e alle premiscele contenenti decochinato destinati ai polli da ingrasso. L’autorizzazione riguarda due formulazioni equivalenti dell’additivo, Deccox e Avi-Deccox 60G, classificate nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con diretta applicabilità negli Stati membri e rilevanza SEE. È previsto un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 20 giugno 2022 secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione del decochinato come additivo per mangimi per polli da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione autorizza il decochinato come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il risultato della rivalutazione della sostanza, già autorizzata in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama i pareri EFSA del 30 ottobre 2014, del 29 novembre 2018 e del 28 gennaio 2021. Da tali valutazioni risulta che, alle condizioni d’uso proposte, il decochinato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace nel prevenire la coccidiosi. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessari né un tempo di attesa per la sicurezza dei consumatori né limiti massimi di residui. Per la formulazione Avi-Deccox 60G, la modifica dei supporti e della forma fisica rispetto a Deccox non incide su sicurezza o efficacia, e le due formulazioni sono considerate equivalenti ai fini del controllo della coccidiosi.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda Zoetis Belgium SA quale titolare dell’autorizzazione e si applica agli additivi, alle premiscele e ai mangimi composti contenenti decochinato destinati ai polli da ingrasso. Gli allegati disciplinano in modo distinto le due formulazioni autorizzate: Deccox e Avi-Deccox 60G. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Condizioni di autorizzazione e obblighi operativi

Gli allegati prescrivono che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere mescolato con altri coccidiostatici. Inoltre, il titolare dell’autorizzazione deve attuare programmi di monitoraggio successivo all’immissione in commercio per la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp.

Tutela degli utilizzatori e sicurezza sul lavoro

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre al minimo i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con misure organizzative, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Dati tecnici, metodo di analisi e periodo di autorizzazione

Gli allegati contengono la composizione delle due formulazioni, la formula chimica del decochinato, il numero CAS, le impurezze associate e il metodo analitico da utilizzare per la determinazione della sostanza nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevamento di fluorescenza (RP-HPLC-FL), norma EN 16162. Per entrambe le formulazioni, il periodo di autorizzazione termina il 20 dicembre 2031.

Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio

Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004, che aveva autorizzato in precedenza Deccox per dieci anni. È tuttavia previsto un regime transitorio: la sostanza e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 20 giugno 2022 secondo la normativa applicabile prima del 20 dicembre 2021, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il decochinato, nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici, è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni riportate negli allegati. L’autorizzazione riguarda le formulazioni Deccox e Avi-Deccox 60G per i polli da ingrasso.

Base giuridica e rivalutazione

L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sugli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 3. La sostanza era già autorizzata ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed è stata rivalutata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Pareri EFSA e condizioni di sicurezza

Secondo i pareri EFSA richiamati, il decochinato non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte; è efficace contro la coccidiosi; non richiede tempo di attesa per la sicurezza dei consumatori; non necessitano limiti massimi di residui. La modifica della composizione di Avi-Deccox 60G rispetto a Deccox non incide su sicurezza o efficacia, e le due forme sono considerate equivalenti ai fini del contrasto alla coccidiosi.

Condizioni specifiche di impiego e monitoraggio

Gli allegati impongono di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; di incorporare l’additivo nei mangimi composti sotto forma di premiscela; di non mescolarlo con altri coccidiostatici; di attuare programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato per la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp.; e di adottare procedure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale per ridurre i rischi per gli utilizzatori.

Metodo di analisi e composizione

Per la determinazione del decochinato nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi è previsto il metodo RP-HPLC-FL, conforme alla norma EN 16162. Gli allegati specificano composizione, formula chimica, impurezze e tenori minimi e massimi autorizzati per le due formulazioni.

Abrogazione del precedente regime

Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 1289/2004 è abrogato.

Misure transitorie

La sostanza e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 20 giugno 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 20 dicembre 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e periodo di autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Negli allegati è previsto il termine finale di autorizzazione del 20 dicembre 2031 per entrambe le formulazioni.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura e immissione sul mercato

Testo integrale

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