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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/352

Regolamento delegato (UE) 2022/352 della Commissione del 29 novembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2021 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione relative al formato elettronico unico di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce l’aggiornamento 2021 della tassonomia IFRS incorporata nel formato elettronico unico di comunicazione (ESEF). La modifica riguarda il regolamento delegato (UE) 2019/815 e recepisce gli aggiornamenti annuali pubblicati dalla Fondazione IFRS, inclusi nuovi elementi, aggiornamenti di etichette e ulteriori orientamenti per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS. La disciplina è di natura tecnica e si applica in via diretta agli Stati membri, con possibilità di applicazione anticipata per ridurre gli oneri di transizione.

Aggiornamento 2021 della tassonomia IFRS per il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) applicabile alle relazioni finanziarie annuali degli emittenti UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti soggetti agli obblighi di trasparenza della direttiva 2004/109/CE che redigono relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci in formato elettronico unico di comunicazione (ESEF), in particolare quando i bilanci consolidati sono redatti secondo gli IFRS adottati o equivalenti. Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 aggiornando la tassonomia di base e le relative etichette, con effetti nell’Unione europea e ai fini SEE. Si applica dal 1o gennaio 2022 alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2022 o successivamente; è però consentita l’applicazione anticipata per gli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2021 o successivamente. L’articolo 2 si applica dalla data di entrata in vigore.

Aggiornamento 2021 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione relative al formato elettronico unico di comunicazione

Il regolamento delegato (UE) 2022/352 aggiorna, con finalità tecniche, il regolamento delegato (UE) 2019/815 sul formato elettronico unico di comunicazione (ESEF). L’intervento recepisce la versione aggiornata della tassonomia IFRS pubblicata nel marzo 2021 dalla Fondazione IFRS e mira a garantire un’applicazione più armonizzata dell’obbligo di marcatura dei bilanci consolidati IFRS nelle relazioni finanziarie annuali.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE e si colloca nell’ambito degli obblighi di trasparenza degli emittenti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La Commissione evidenzia che la tassonomia di base dell’ESEF è costruita sulla tassonomia IFRS e deve essere aggiornata annualmente per tenere conto di nuovi standard, modifiche agli standard esistenti, evidenze di prassi e miglioramenti tecnologici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli emittenti tenuti a redigere relazioni finanziarie annuali in formato ESEF, in particolare quando i bilanci consolidati sono redatti secondo gli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 oppure secondo IFRS considerati equivalenti ai fini della disciplina richiamata. L’aggiornamento incide sulla tassonomia da utilizzare per la marcatura elettronica dei bilanci consolidati IFRS, senza introdurre una nuova strategia normativa o una modifica sostanziale dell’impianto esistente.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/815

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento delegato (UE) 2019/815 tramite:

  • aggiornamento dell’allegato I, con sostituzione delle definizioni dei prefissi esef_cor, esef_all e ifrs-full;
  • aggiornamento dell’allegato VI, che contiene lo schema della tassonomia di base per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS;
  • inserimento, ove necessario, di ulteriori tipi di etichette previsti dalla tassonomia IFRS per favorire una marcatura armonizzata.

Disposizione transitoria e applicazione anticipata

L’articolo 2 consente, in deroga alla disciplina modificata dal regolamento delegato (UE) 2020/1989, di applicare il regolamento anche alle relazioni finanziarie annuali relative a esercizi iniziati anteriormente al 1o gennaio 2022. Questa previsione è volta a facilitare la transizione degli emittenti e a ridurre i costi di conformità.

Decorrenza

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o gennaio 2022 per gli esercizi finanziari iniziati da tale data in poi. Resta ferma l’efficacia immediata della disposizione transitoria dell’articolo 2 dalla data di entrata in vigore.

Contenuto tecnico degli allegati

Gli allegati riportano la nuova versione della tassonomia e numerosi elementi XBRL, membri, assi, note di documentazione e guidance, con particolare attenzione alle voci IFRS rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato e delle informazioni integrative. Si tratta di un aggiornamento ampio ma tecnico, che interviene sulla struttura di tagging e sui riferimenti di tassonomia, più che sulla disciplina sostanziale di redazione del bilancio.

Effetti pratici per i professionisti italiani

Per avvocati, commercialisti e responsabili amministrativi, il rilievo principale è operativo: occorre verificare l’allineamento dei sistemi di reporting elettronico alla tassonomia IFRS 2021 e la corretta applicazione della nuova versione per i bilanci relativi agli esercizi aperti dal 1o gennaio 2022. È opportuno considerare anche l’applicazione anticipata per gli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2021, qualora funzionale a uniformare i processi di rendicontazione e ridurre successive riconfigurazioni."}

Disposizioni principali

Aggiornamento della tassonomia ESEF

L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815, sostituendo le definizioni di alcuni prefissi e aggiornando gli allegati I e VI conformemente agli allegati I e II del nuovo regolamento. L’intervento adegua la tassonomia di base alla versione IFRS aggiornata al marzo 2021 e introduce, ove opportuno, ulteriori tipi di etichetta per armonizzare la marcatura dei bilanci consolidati IFRS.

Applicazione temporale e applicazione anticipata

L’articolo 2 stabilisce una disposizione transitoria: in deroga al regolamento delegato (UE) 2019/815 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1989, il nuovo regolamento può essere applicato alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci relativi a esercizi finanziari iniziati prima del 1o gennaio 2022. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e l’applicazione dal 1o gennaio 2022 per gli esercizi successivi; l’articolo 2 si applica dalla data di entrata in vigore.

Aggiornamento dei riferimenti alla tassonomia IFRS

Gli allegati tecnici aggiornano i riferimenti ai namespace IFRS, sostituendo le definizioni di esef_cor, esef_all e ifrs-full con quelle relative alla tassonomia 2021. L’allegato II sostituisce integralmente la tabella dello schema di tassonomia di base per il marcaggio dei bilanci consolidati IFRS, includendo numerosi elementi, membri, assi e note di guidance per il tagging XBRL.

Diretta applicabilità

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza societariacontabilitàrendicontazione elettronica

Testo integrale

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