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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2095

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza tre forme di L-lisina come additivi per mangimi per tutte le specie animali, sulla base delle valutazioni EFSA e della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa con condizioni specifiche di composizione, uso, etichettatura e tutela degli utilizzatori, inclusa l’adozione di misure preventive contro i rischi da inalazione e contatto. Per alcuni prodotti è prevista anche la possibilità di impiego nell’acqua di abbeveraggio e l’obbligo di indicare avvertenze per evitare squilibri nutrizionali.

Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina, con condizioni d’uso, etichettatura e durata dell’autorizzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per l’alimentazione animale appartenenti alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, destinati a tutte le specie animali. Riguarda specificamente la L-lisina base, il monocloridrato di L-lisina e il solfato di L-lisina prodotti mediante i ceppi indicati di Corynebacterium glutamicum. Le autorizzazioni sono valide alle condizioni stabilite nell’allegato e fino al 20.12.2031; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione autorizza diverse forme di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e prende atto dei pareri favorevoli dell’EFSA, con alcune cautele specifiche per la tutela degli utilizzatori.

Base giuridica e presupposti scientifici

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e osserva che le domande di autorizzazione erano corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Dai pareri EFSA del 17 marzo 2021 e del 23 giugno 2021 risulta che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non producono effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente.

L’EFSA ha inoltre concluso che tutti gli additivi costituiscono una fonte efficace di L-lisina per tutte le specie animali. Per garantire la stessa efficacia nelle specie ruminanti e non ruminanti, gli additivi dovrebbero essere protetti dalla degradazione nel rumine. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Soggetti e prodotti interessati

L’autorizzazione riguarda:

  • L-lisina base e monocloridrato di L-lisina prodotti mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80183;
  • monocloridrato di L-lisina e solfato di L-lisina prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595;
  • solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80227.

Tutti questi prodotti sono classificati nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi.

Condizioni di autorizzazione e impiego

L’articolo 1 autorizza l’uso delle sostanze elencate nell’allegato alle condizioni ivi previste. L’allegato specifica, per ciascun prodotto, la composizione, la forma, i tenori minimi, le eventuali soglie massime e le altre disposizioni operative.

Per la L-lisina base liquida è richiesto un tenore minimo di L-lisina del 50 %. Per il monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro è previsto un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un’umidità massima dell’1,5 %. Per i preparati di solfato di L-lisina è richiesto un tenore minimo di L-lisina del 52 %, un tenore massimo di solfato del 24 % e un’umidità massima del 4 %.

Per il solfato di L-lisina è inoltre indicato un tenore massimo di utilizzo pari a 10 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Etichettatura, avvertenze e uso nell’acqua di abbeveraggio

L’allegato impone che il tenore di lisina sia indicato sull’etichetta dell’additivo. In più casi è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio.

Sulle etichette dell’additivo e delle premiscele deve comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per una delle forme di solfato l’avvertenza è formulata senza il richiamo specifico all’acqua di abbeveraggio, ma mantiene il medesimo messaggio di cautela nutrizionale.

Tutela degli utilizzatori e misure preventive

La Commissione dà rilievo alle conclusioni EFSA sulla sicurezza per gli utilizzatori. Per alcune forme prodotte con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595 e KCCM 80183 sono stati evidenziati rischi di inalazione e, in alcuni casi, irritazione o sensibilizzazione cutanea/oculare. Di conseguenza, l’allegato prescrive agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire tali rischi.

Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Per il solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80227, la protezione richiesta riguarda in particolare i rischi da inalazione.

Metodi di analisi e controlli

L’allegato richiama i metodi analitici applicabili alla quantificazione della lisina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua. Sono menzionati, tra gli altri:

  • cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, secondo EN ISO 17180;
  • il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F;
  • il Food Chemical Codex, monografia "L-lysine monohydrochloride";
  • la Farmacopea europea, monografia 20301, per l’identificazione del solfato.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

Per tutte le sostanze autorizzate il periodo di autorizzazione termina il 20.12.2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

Sono autorizzati, come additivi per mangimi della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", la L-lisina base, il monocloridrato di L-lisina e il solfato di L-lisina, alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama le domande presentate ex articolo 7 del regolamento e i pareri EFSA del 17 marzo 2021 e del 23 giugno 2021, dai quali risulta l’assenza di effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Ceppi di produzione e forme autorizzate

Le autorizzazioni riguardano: L-lisina base e monocloridrato di L-lisina prodotti mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80183; monocloridrato di L-lisina e solfato di L-lisina prodotti mediante Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595; solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KCCM 80227.

Sicurezza e misure di protezione per gli utilizzatori

La Commissione, sulla base dei pareri EFSA, ritiene necessarie misure di protezione adeguate per le forme prodotte con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2015595 e KCCM 80183. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Per il solfato di L-lisina prodotto con KCCM 80227 è prevista la protezione contro i rischi da inalazione.

Condizioni di impiego e avvertenze di etichettatura

Per tutte le forme autorizzate il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio, ove previsto nell’allegato. Sulle etichette dell’additivo e delle premiscele deve figurare l’avvertenza che, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri; per una delle forme di solfato è prevista una formulazione leggermente diversa che omette il riferimento specifico all’acqua di abbeveraggio.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

L’allegato definisce composizione, forma fisica, tenori minimi di L-lisina, tenore massimo di solfato e tasso massimo di umidità, nonché i metodi di analisi per quantificazione e identificazione. Sono richiamati, tra gli altri, EN ISO 17180, il regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F), il Food Chemical Codex per il monocloridrato e la Farmacopea europea, monografia 20301, per l’identificazione del solfato.

Durata dell’autorizzazione

Per tutte le sostanze autorizzate la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 20.12.2031.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturasalute degli animalisicurezza degli utilizzatori

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