Ordinanza n. 88/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 10 del 25.2.2026, recante l’ingiunzione di messa in pristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di messa in pristino dello stato dei luoghi, comprendente la demolizione di numerose opere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari o titolari delle opere)
Prevale il privato
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 10 del 25 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né svolge una valutazione analitica del fumus boni iuris; si limita a rilevare la natura demolitoria dell’atto e la pluralità delle opere interessate. È inoltre segnalata la connessione con altro giudizio, promosso dalla ricorrente contro il provvedimento inibitorio relativo a una SCIA in sanatoria presentata per un impianto di pesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale impugnata. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, affermando che il pericolo di un danno grave e irreparabile è in re ipsa in ragione della natura dell’ordinanza, che ingiunge la demolizione di numerose opere. La sospensione è stata disposta per giungere all’udienza di merito re adhuc integra. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo ingiunge la demolizione di numerose opere, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ai fini della tutela cautelare, in ragione degli effetti materiali irreversibili dell’esecuzione.
- La tutela cautelare può essere concessa per preservare l’integrità della situazione di fatto sino alla decisione di merito, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza demolitoria e fissando contestualmente l’udienza pubblica di trattazione.
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