Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 10 del 25.2.2026, recante l’ingiunzione di messa in pristino dello stato dei luoghi;

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di messa in pristino dello stato dei luoghi, comprendente la demolizione di numerose opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari o titolari delle opere)

Prevale il privato

La controversia

Le parti ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 10 del 25 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né svolge una valutazione analitica del fumus boni iuris; si limita a rilevare la natura demolitoria dell’atto e la pluralità delle opere interessate. È inoltre segnalata la connessione con altro giudizio, promosso dalla ricorrente contro il provvedimento inibitorio relativo a una SCIA in sanatoria presentata per un impianto di pesa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale impugnata. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, affermando che il pericolo di un danno grave e irreparabile è in re ipsa in ragione della natura dell’ordinanza, che ingiunge la demolizione di numerose opere. La sospensione è stata disposta per giungere all’udienza di merito re adhuc integra. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo ingiunge la demolizione di numerose opere, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ai fini della tutela cautelare, in ragione degli effetti materiali irreversibili dell’esecuzione.
  • La tutela cautelare può essere concessa per preservare l’integrità della situazione di fatto sino alla decisione di merito, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza demolitoria e fissando contestualmente l’udienza pubblica di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.