Cassazione Civile, Ordinanza n. 20264/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di servizi di telecomunicazione stipulato da un soggetto, poi utilizzato anche da una seconda persona per usufruire dei servizi a condizioni economiche più vantaggiose. A seguito di numerosi disservizi, il contraente originario aveva agito contro la società erogatrice dei servizi chiedendo, in via contrattuale, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; la seconda utilizzatrice aveva invece proposto domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e, in grado di appello, aveva sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto riqualificare la domanda secondo il principio iura novit curia, anche riconducendola allo schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile tale diversa impostazione per novità della domanda, perché fondata su un diverso quadro fattuale, in particolare sull'allegazione dell'esecuzione del mandato senza rappresentanza ex art. 1705, comma 2, c.c. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 113, comma 1, e 345 c.p.c., nonché degli artt. 1411, comma 2, 1218 e 2043 c.c., sostenendo che, a fronte di fatti storici rimasti immutati, il giudice avrebbe dovuto solo riqualificare giuridicamente la pretesa senza considerarla domanda nuova; lamentava inoltre che i giudici di merito avessero sovrapposto erroneamente il titolo giuridico al fatto costitutivo materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che il giudice può e deve qualificare la domanda in base ai fatti tempestivamente allegati, ma che il limite invalicabile è il mutamento del quadro fattuale introdotto nel corso del giudizio. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la domanda proposta in appello era nuova e quindi inammissibile, perché fondata su una diversa allegazione di fatto, ossia sull'esecuzione del mandato senza rappresentanza e sulla conseguente azione diretta del mandante contro il terzo contraente. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio denunciato; la Corte non ravvisa violazione, poiché la decisione di merito non ha attribuito un bene diverso da quello domandato ma ha escluso la novità della domanda per mutamento del fatto costitutivo.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Il giudice deve applicare d'ufficio la norma giuridica corretta ai fatti allegati, secondo il principio iura novit curia.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammissibili domande nuove; lo è anche la domanda che, pur formalmente diversa, introduca un nuovo quadro fattuale e un nuovo tema di indagine.
art. 1411, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità della pretesa allo schema del contratto a favore di terzo; la Corte non accoglie tale ricostruzione in quanto comportava una diversa allegazione fattuale.
art. 1218 c.c.
Norma evocata per la pretesa responsabilità contrattuale da inadempimento del fornitore di servizi.
art. 2043 c.c.
Norma evocata per la pretesa responsabilità extracontrattuale; la Corte ribadisce che la diversa qualificazione giuridica è ammessa solo a fatti invariati.
art. 1705, comma 2, c.c.
Richiamato nella motivazione per spiegare che l'allegazione dell'esecuzione del mandato senza rappresentanza introduceva un diverso assetto fattuale rispetto a quello dedotto in primo grado.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio processuale denunciato in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in combinato disposto con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile la domanda va identificata, nel suo nucleo immodificabile, in base al bene della vita richiesto e ai fatti storici-materiali allegati, non al solo nomen iuris attribuito dalla parte.
- Il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, può riqualificare giuridicamente la domanda solo se restano invariati i fatti costitutivi tempestivamente dedotti; non può invece sostituire o integrare il fatto costitutivo senza incorrere in una domanda nuova.
- In appello la modificazione del titolo giuridico è ammissibile solo se non altera il quadro fattuale e non introduce un nuovo tema di indagine e decisione; se comporta l'allegazione di fatti diversi, la domanda è inammissibile ex art. 345 c.p.c.
- In materia di azione risarcitoria, il passaggio da responsabilità contrattuale a responsabilità extracontrattuale o a uno schema negoziale diverso richiede che il fatto storico posto a base della pretesa sia già stato tempestivamente allegato in primo grado.
- L'azione diretta del mandante verso il terzo contraente non può essere introdotta in appello se presuppone allegazioni fattuali ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →