Cassazione Penale, Sentenza n. 4023/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale ritenendosi ingiustificata la qualificazione quale soggetto che abitualmente vive, anche in parte, dei proventi di attività delittuosa (reati in materia di stupefacenti). Ha prodotto documentazione atta a dimostrare l'esistenza di fonti di reddito lecite e ha invocato anche i guadagni da lavoro in nero come operaio edile presso connazionali, sostenendo che tali proventi non possono essere ricondotti ad attività delittuosa
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e non per i meri vizi di valutazione della motivazione a meno che la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente. La Corte di appello aveva indicato sufficientemente gli elementi (plurimi precedenti per reati di traffico di stupefacenti e abituale frequentazione di soggetti con analoghi precedenti) che giustificavano l'applicazione della misura, per cui le censure dirette a contestarne l'adeguatezza logica erano inammissibili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, lett. b) e c))
La sorveglianza speciale è stata applicata perché il prevenuto rientra nelle ipotesi di soggetto pericoloso in ragione dei precedenti per reati inerenti il traffico di stupefacenti e per l'abituale frequentazione di soggetti con analoghi precedenti
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata la limitazione dei motivi di ricorso in cassazione nei procedimenti di prevenzione: la Corte evidenzia che, salvo i casi di motivazione assente o meramente apparente, non è consentito sollevare in sede di legittimità meri vizi di logica o valutazione del materiale probatorio
d.lgs. 16/09/2011, n. 169 (art. 10, comma 3)
Conferma che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello può essere proposto solo per violazione di legge, secondo la disciplina vigente dopo la novella
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure come la sorveglianza speciale) il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di diritto; non è il canale per rinnovare contestazioni di merito sulla valutazione delle prove
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizio motivazionale occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente (priva di coerenza e completezza), non semplicemente illogica o contraddittoria
- La sussistenza di precedenti penali e l'abituale frequentazione di soggetti pregiudicati costituiscono elementi rilevanti ai fini della pericolosità sociale e giustificano, se adeguatamente motivati, l'applicazione della misura
- La produzione di documenti attestanti redditi leciti può essere utile ma, se insufficiente o non decisiva, difficilmente ribalta la valutazione di pericolosità fondata su precedenti penali; il lavoro in nero è prova debole se non accompagnato da tracciabilità economica convincente
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è consigliabile perseguire con cura le vie di impugnazione di merito (appello) e raccogliere prove documentali chiare e verificabili (contratti, versamenti bancari, dichiarazioni fiscali) per dimostrare fonti di reddito lecite
- Chi presenta ricorsi infondati in materia di prevenzione può essere condannato alle spese e a sanzioni in favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare la fondatezza giuridica prima di appellarsi in Cassazione
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