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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29129/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per partecipazione all'associazione camorristica (art. 416-bis) e per detenzione/porto di arma: il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino e le intercettazioni dimostrassero al più un rapporto di amicizia e attività di truffe assicurative a carattere personale, non l'affiliazione al clan; si contestava altresì la valutazione probatoria delle conversazioni utilizzate per il capo D) ("o fierr" e la "pistola parlata"), la qualificazione temporale della partecipazione associativa ai fini del trattamento sanzionatorio e l'assorbimento della detenzione nel porto dell'arma, nonché la mancata audizione dell'imputato in appello richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (Maestri) e delle Sezioni Unite (Dasgupta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che i motivi proponessero, in sostanza, una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la corretta rinnovazione dell'istruttoria in appello con l'esame del collaboratore Tamburrino e la valutazione conforme dei giudici di merito circa l'"essere a disposizione" del clan da parte di Gatta (partecipazione anche senza ruolo formale), nonché la sussistenza dell'aggravante per disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4) e la responsabilità per detenzione e porto d'arma sulla base delle intercettazioni collegate. Ha altresì respinto le doglianze sulla durata del reato permanente e sull'applicazione delle pene, ha escluso la necessità di audire l'imputato ex Maestri nelle condizioni del caso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è di condotta e si integra con l'appartenenza anche senza ruolo esecutivo specifico; rileva la "messa a disposizione" stabile di risorse e la compenetrazione con l'organizzazione

  • art. 416-bis, comma 4, cod. pen.

    Aggravante per la disponibilità di armi: la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza del carattere armato del clan e la vicinanza dell'imputato a soggetti apicali che usavano armi

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha osservato che il ricorso si risolve in una sindacazione di merito non consentita in Cassazione

  • art. 121 e art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella censura sulla mancata considerazione della memoria difensiva e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto le critiche meramente ricognitive e non decisive

  • artt. 10, 12 e 14 L. 497 del 1974

    Norme in tema di armi citate dalla difesa per criticare la valutazione probatoria dell'espressione "ferro"; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi investigativi e le intercettazioni contestuali per fondare la responsabilità

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati nella doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla temporalità della partecipazione; la Corte ha affermato che, in mancanza di prova del recesso, il reato permanente si considera cessato alla sentenza di primo grado e resta irrilevante la mera retrodatazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla configurabilità di concorso esterno; la Corte ha invece interpretato la condotta come partecipazione piena, non mera collaborazione esterna

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, Mannino; Sez. U, Modaffari; Sez. U, Dasgupta; pronunce su continuazione e assorbimento: Coscione, Vestita)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per precisare che: (i) la partecipazione mafiosa si può desumere da indicatori di compenetrazione/ messa a disposizione anche senza ruolo formale; (ii) in caso di riforma dell'assoluzione per diversa valutazione dell'attendibilità di una dichiarazione, il giudice d'appello deve rinnovare l'esame delle prove dichiarative quando richiesto dalle condizioni previste dalla giurisprudenza; (iii) la regola sull'assorbimento tra detenzione e porto richiede prova che la detenzione sia iniziata contestualmente al porto

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili
  • Per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è necessario che ogni partecipante abbia un ruolo formale o compia atti esecutivi specifici: rileva la "messa a disposizione" stabile di risorse e comportamenti che dimostrino compenetrazione con l'organizzazione
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (esame del collaboratore) è uno strumento valido per rivedere l'attendibilità di dichiarazioni decisive; la Corte di merito può fondare la condanna su tale rinnovazione se motivata e corroborata da altri elementi
  • La valutazione della sussistenza dell'aggravante per disponibilità di armi può fondarsi su elementi indiziari e intercettazioni se collegati a condotte e rapporti con soggetti armati e ad azioni documentate del clan
  • I principi della Corte EDU (es. Maestri) che impongono l'audizione dell'imputato in appello in caso di mutamento decisivo non sono automaticamente applicabili: sussistono condizioni precise (dichiarazioni rese in primo grado decisive per l'assoluzione e mancata possibilità di essere sentito in appello) che devono ricorrere per farne sorgere l'obbligo
  • Per l'accertamento della continuazione e dell'assorbimento tra porto e detenzione di arma è necessario provare specificamente le modalità temporali della detenzione: l'assorbimento non opera se la detenzione era precedente o non provata come iniziata contestualmente al porto
  • Nel reato permanente, in assenza di prova di estromissione o recesso, la cessazione si identifica per finzione giuridica con la pronuncia della sentenza di primo grado, con effetti sul calcolo della durata temporale contestata

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