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Direttiva 2010/13

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina UE sui servizi di media audiovisivi, fissando un quadro armonizzato minimo per televisione e servizi a richiesta. Essa si fonda sul principio del paese di origine, ma prevede specifiche deroghe, meccanismi di cooperazione tra Stati membri e regole comuni su contenuti, comunicazioni commerciali, tutela dei minori, accessibilità e promozione delle opere europee. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità rilevanti, soprattutto nella scelta degli strumenti di attuazione, nelle eventuali norme più rigorose e nell’adozione di sistemi di coregolamentazione o autoregolamentazione.

Coordinamento delle norme nazionali sulla fornitura di servizi di media audiovisivi, con disciplina comune per televisione, servizi a richiesta e comunicazioni commerciali audiovisive.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai servizi di media audiovisivi forniti da operatori soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, sia lineari (radiodiffusione televisiva/trasmissione televisiva) sia non lineari (servizi a richiesta), nonché alle comunicazioni commerciali audiovisive inserite in tali servizi. Rientrano nel perimetro anche gli aspetti connessi a tutela dei minori, accessibilità per le persone con disabilità, opere europee, sponsorizzazione, inserimento di prodotti, diritti esclusivi, brevi estratti di cronaca e diritto di rettifica. Sono esclusi, tra gli altri, i siti Internet privati, i contenuti audiovisivi meramente accessori o non aventi come finalità principale la fornitura di programmi, la corrispondenza privata, i servizi radiofonici, i servizi testuali autonomi, i giochi d’azzardo online e i motori di ricerca; sono inoltre escluse le versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Non si applica ai servizi destinati a essere ricevuti solo in paesi terzi e non ricevuti direttamente o indirettamente nel territorio dell’Unione tramite apparecchiature comuni destinate al pubblico.

Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi

La direttiva codifica la disciplina europea dei servizi di media audiovisivi, sostituendo la direttiva 89/552/CEE e armonizzando un nucleo minimo di regole per la televisione e per i servizi a richiesta. L’impianto è ispirato al principio del paese di origine, alla libera circolazione dei servizi e alla tutela di interessi generali quali pluralismo, minori, dignità umana, consumatori, accessibilità e promozione delle opere europee.

Obiettivi e logica regolatoria

La direttiva persegue la creazione di un mercato interno dei servizi di media audiovisivi senza frontiere interne, con condizioni di concorrenza leale e certezza del diritto. Al tempo stesso mira a preservare la funzione culturale e sociale dei media audiovisivi, rafforzando la protezione dei minori, la dignità umana, il diritto all’informazione e la diversità culturale e linguistica.

La direttiva riconosce la natura duplice, culturale ed economica, dei servizi di media audiovisivi e lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nell’attuazione, soprattutto quanto a forme, mezzi, eventuali norme più rigorose e uso di coregolamentazione o autoregolamentazione.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito materiale comprende i servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, nonché le comunicazioni commerciali audiovisive. La nozione di servizio richiede la responsabilità editoriale di un fornitore e la destinazione al grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche.

L’articolo 1 distingue tra:

  • servizi lineari, ossia radiodiffusione o trasmissione televisiva;
  • servizi a richiesta, cioè contenuti selezionati dal fornitore e scelti dall’utente al momento desiderato;
  • comunicazioni commerciali audiovisive, che includono pubblicità, sponsorizzazione, televendita e inserimento di prodotti;
  • opere europee, definite secondo criteri di origine, coproduzione e assenza di misure discriminatorie nei Paesi terzi interessati.

Restano esclusi, tra l’altro, i contenuti audiovisivi meramente accessori, la corrispondenza privata, i servizi radiofonici, i servizi testuali autonomi, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i giochi d’azzardo online e i motori di ricerca.

Giurisdizione, paese di origine e deroghe

L’articolo 2 stabilisce criteri dettagliati per individuare lo Stato membro competente: sede principale e decisioni editoriali, localizzazione degli addetti, primo Stato di avvio dell’attività con legame stabile ed effettivo, uplink o capacità satellitare, e in ultima istanza il criterio di stabilimento del TFUE.

L’articolo 3 consacra la libertà di ricezione e ritrasmissione dei servizi provenienti da altri Stati membri. Sono ammesse deroghe eccezionali per la televisione in caso di violazioni gravi e ripetute delle norme su minori e incitamento all’odio, con notifiche, consultazioni e controllo della Commissione. Per i servizi a richiesta, deroghe ulteriori sono possibili solo per ragioni tassative di ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza e tutela dei consumatori, sempre nel rispetto di proporzionalità, necessità e procedura.

Norme più rigorose, cooperazione e autoregolamentazione

L’articolo 4 consente agli Stati membri di applicare ai fornitori sotto la loro giurisdizione norme più dettagliate o rigorose nei settori coordinati, purché conformi al diritto UE. Se una trasmissione è in tutto o in larga parte diretta a un altro Stato membro, quest’ultimo può attivare il meccanismo di cooperazione con lo Stato di giurisdizione e, in caso di elusione, adottare misure solo dopo notifica e decisione favorevole della Commissione.

La direttiva promuove espressamente i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione, ma non obbliga gli Stati a istituirli. L’attuazione deve essere assicurata da organismi nazionali competenti, preferibilmente indipendenti e trasparenti, e la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione è considerata essenziale.

Obblighi comuni a tutti i servizi di media audiovisivi

Gli articoli 5, 6 e 7 impongono obblighi di trasparenza e contenuto generale applicabili a tutti i servizi:

  • accesso facile, diretto e permanente alle informazioni sul fornitore, compresi nome, sede, contatti e, se necessario, autorità di vigilanza;
  • divieto di incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità;
  • incentivo alla graduale accessibilità dei servizi per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Tutela dei minori e dignità umana

La direttiva contiene un impianto forte di protezione dei minori. Per i servizi a richiesta, i contenuti che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori devono essere resi accessibili solo in modo da impedirne la normale fruizione da parte dei minori.

Per la televisione, è vietata la diffusione di programmi che possano nuocere gravemente ai minori, in particolare quelli con pornografia o violenza gratuita. Gli altri programmi potenzialmente nocivi possono essere trasmessi solo se l’orario o misure tecniche escludono la normale visione/ascolto da parte dei minori; se trasmessi in chiaro, devono essere preceduti da avvertenza acustica o identificati con simbolo visivo.

La direttiva chiarisce che tali misure non richiedono necessariamente controlli preventivi pubblici sui contenuti.

Comunicazioni commerciali audiovisive: regole generali

L’articolo 9 fissa i principi comuni per tutte le comunicazioni commerciali audiovisive:

  • devono essere immediatamente riconoscibili;
  • sono vietate le forme occulte e subliminali;
  • non devono ledere la dignità umana;
  • non devono promuovere discriminazioni;
  • non devono incoraggiare comportamenti dannosi per salute, sicurezza o ambiente.

Vi sono inoltre divieti specifici per tabacco e sigarette, medicinali e cure soggetti a prescrizione, e limiti per le bevande alcoliche. La direttiva incoraggia codici di condotta per la pubblicità di alimenti e bevande ad alto contenuto di grassi, zuccheri, sale e sostanze analoghe nei programmi per bambini.

Sponsorizzazione e product placement

L’articolo 10 regola la sponsorizzazione: il contenuto e la programmazione non possono essere influenzati, non è ammessa promozione diretta di acquisto o noleggio, e il pubblico deve essere chiaramente informato dell’esistenza della sponsorizzazione. Sono vietate sponsorizzazioni da parte di imprese del tabacco; quelle di imprese farmaceutiche non possono promuovere medicinali soggetti a prescrizione.

L’articolo 11 vieta in linea generale l’inserimento di prodotti, ma lo consente, salvo diversa scelta dello Stato membro, in opere cinematografiche, film e serie, programmi sportivi e di intrattenimento leggero, nonché in caso di fornitura gratuita di beni o servizi di valore significativo. Sono esclusi i programmi per bambini per la deroga principale. Il product placement deve essere segnalato, non alterare l’indipendenza editoriale, non incoraggiare direttamente l’acquisto e non dare indebito rilievo ai prodotti. È vietato per tabacco e medicinali soggetti a prescrizione.

Servizi a richiesta: minori e opere europee

Per i servizi a richiesta, l’articolo 12 impone che i contenuti gravemente dannosi per i minori siano messi a disposizione solo con modalità che impediscano la fruizione normale da parte dei minori.

L’articolo 13 richiede che questi servizi promuovano, ove possibile e con mezzi adeguati, la produzione e l’accesso alle opere europee. Gli strumenti indicati dalla direttiva sono aperti e includono contributi finanziari, quota di catalogo e rilievo editoriale delle opere europee. Gli Stati membri devono trasmettere una relazione alla Commissione entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni quattro anni; la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Eventi di particolare rilevanza sociale e brevi estratti di cronaca

Gli articoli 14 e 15 disciplinano due aspetti distinti.

Da un lato, gli Stati membri possono adottare elenchi di eventi di particolare rilevanza per la società, nazionali o meno, assicurando che non siano trasmessi in esclusiva in modo da impedire a una parte importante del pubblico di seguirli su canali liberamente accessibili. Le misure devono essere notificate alla Commissione, che verifica la compatibilità con il diritto UE, consulta il comitato di contatto e pubblica gli elenchi.

Dall’altro lato, ogni emittente stabilita nell’Unione deve poter accedere, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, agli eventi di grande interesse pubblico per realizzare brevi estratti di cronaca. Gli estratti possono essere utilizzati solo per notiziari di carattere generale; possono essere trasmessi anche a richiesta solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore. Gli Stati membri possono prevedere un compenso, ma non oltre i costi supplementari direttamente sostenuti per l’accesso.

Promozione delle opere europee e delle produzioni indipendenti

Gli articoli 16 e 17 impongono alle emittenti, ove possibile e con mezzi appropriati, di riservare la maggior parte del tempo di trasmissione alle opere europee, escludendo notiziari, sport, giochi, pubblicità, teletext e televendite. Se la quota non è raggiungibile, deve essere mantenuto almeno il livello medio del 1988, sostituito dal 1990 per Grecia e Portogallo.

Inoltre, almeno il 10% del tempo di trasmissione o, a scelta dello Stato membro, del bilancio di programmazione deve essere riservato a opere europee realizzate da produttori indipendenti; una quota adeguata deve riguardare opere recenti, diffuse entro cinque anni dalla produzione.

L’articolo 18 esclude dall’ambito di tali obblighi le trasmissioni locali non inserite in una rete nazionale.

Pubblicità televisiva e televendita

Gli articoli 19-26 disciplinano in modo dettagliato la pubblicità televisiva e la televendita. La regola di base è la netta separazione dal contenuto editoriale, mediante mezzi ottici, acustici o spaziali; gli spot isolati restano eccezionali.

La pubblicità e la televendita non devono compromettere l’integrità dei programmi. Sono previste regole specifiche sulle interruzioni:

  • film per la televisione, opere cinematografiche e notiziari: un’interruzione per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;
  • programmi per bambini: un’interruzione solo se la durata programmata supera trenta minuti;
  • funzioni religiose: nessuna interruzione.

L’articolo 23 fissa il limite del 20% per gli spot pubblicitari e di televendita per ora d’orologio, includendo le fasce di massima ascolto. Il limite non si applica agli annunci dell’emittente, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

Le finestre di televendita devono essere chiaramente identificate e avere durata minima ininterrotta di quindici minuti. I canali dedicati esclusivamente a pubblicità, televendita o autopromozione sono soggetti alla direttiva per analogia, ma non al capo VI né alle disposizioni quantitative richiamate. Per le trasmissioni destinate solo al territorio nazionale e non ricevibili in altri Stati membri, gli Stati membri possono prevedere condizioni diverse, nel rispetto del diritto UE.

Diritto di rettifica

L’articolo 28 riconosce a persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dalla nazionalità, il diritto di rettifica o misure equivalenti quando un programma televisivo leda i loro legittimi interessi tramite affermazioni di fatto non conformi al vero. Gli Stati membri devono garantire una procedura effettiva, termini ragionevoli, modalità idonee anche per soggetti stabiliti in altri Stati membri e rimedi giurisdizionali contro eventuali controversie.

Cooperazione istituzionale, recepimento e abrogazione della direttiva precedente

Gli articoli 29 e 30 istituiscono un comitato di contatto presso la Commissione e prevedono lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, in particolare tramite i regolatori indipendenti nazionali. L’articolo 32 impone agli Stati membri di comunicare il testo delle disposizioni nazionali di recepimento.

L’articolo 33 prevede una relazione della Commissione entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, con possibile proposta di aggiornamento della direttiva in funzione dell’evoluzione del settore, della competitività e dell’alfabetizzazione mediatica. L’articolo 34 abroga la direttiva 89/552/CEE, fatti salvi gli obblighi di recepimento previsti per gli atti precedenti richiamati nell’allegato I. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è diretta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro dei servizi di media audiovisivi

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: servizio di media audiovisivo, programma, responsabilità editoriale, fornitore di servizi di media, radiodiffusione televisiva, servizio a richiesta, comunicazione commerciale audiovisiva, pubblicità televisiva, sponsorizzazione, televendita, inserimento di prodotti e opere europee. La nozione di servizio copre solo attività sotto responsabilità editoriale, destinate a informare, intrattenere o istruire il grande pubblico. Restano escluse le attività non economiche o non assimilabili alla radiodiffusione televisiva, i contenuti audiovisivi meramente accessori e diversi servizi espressamente indicati. La disciplina delle opere europee comprende opere originarie UE, opere di Stati terzi europei aderenti alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e coproduzioni ammesse da accordi UE-terzi.

Giurisdizione e principio del paese di origine

L’articolo 2 stabilisce i criteri per individuare lo Stato membro competente: sede principale e decisioni editoriali, presenza significativa degli addetti, primo Stato membro di avvio dell’attività con legame stabile ed effettivo, oppure uso di uplink o capacità satellitare nel territorio di uno Stato membro. In caso di incertezza residua, vale il criterio di stabilimento ex articoli 49-55 TFUE. L’articolo 3 sancisce la libertà di ricezione e ritrasmissione, consentendo deroghe eccezionali per la televisione in presenza di violazioni gravi e reiterate delle norme su minori e incitamento all’odio, e per i servizi a richiesta solo per motivi tassativi di ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza e tutela dei consumatori, nel rispetto di condizioni procedurali e proporzionalità.

Poteri nazionali, cooperazione e autoregolamentazione

L’articolo 4 consente agli Stati membri di imporre ai soggetti sotto la propria giurisdizione norme più dettagliate o rigorose, purché compatibili con il diritto UE. È previsto un meccanismo di cooperazione quando una trasmissione, pur essendo soggetta alla giurisdizione di uno Stato, è interamente o prevalentemente destinata ad altro Stato membro, con possibile intervento del comitato di contatto e controllo della Commissione. Gli Stati membri devono inoltre assicurare l’effettiva osservanza della direttiva e promuovere coregolamentazione e autoregolamentazione, senza esservi obbligati. La direttiva si coordina con la direttiva 2000/31/CE, salvo prevalenza della disciplina audiovisiva in caso di conflitto.

Obblighi comuni a tutti i servizi: trasparenza, divieto di odio e accessibilità

Gli articoli 5, 6 e 7 impongono: accesso facile, diretto e permanente alle informazioni identificative del fornitore; misure adeguate per evitare l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità; promozione della graduale accessibilità dei servizi per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Regole sui contenuti e sui minori

Gli articoli 8, 12 e 27 prevedono tutele rafforzate per minori e dignità umana. Le emittenti non devono trasmettere opere cinematografiche fuori dai periodi concordati con i titolari dei diritti. Per i servizi a richiesta, i contenuti gravemente dannosi per i minori devono essere resi accessibili solo in modo da escluderne la fruizione normale da parte dei minori. Per la televisione, sono vietati programmi che possano nuocere gravemente ai minori; gli altri programmi potenzialmente dannosi devono essere collocati o trattati tecnicamente in modo da impedire la visione/ascolto normale da parte dei minori, con avvertenza acustica o simbolo visivo quando trasmessi in chiaro.

Comunicazioni commerciali audiovisive: principi generali e divieti

L’articolo 9 fissa i requisiti generali: riconoscibilità immediata, divieto di comunicazioni occulte e subliminali, rispetto della dignità umana, divieto di discriminazioni, divieto di incentivo a comportamenti nocivi per salute, sicurezza e ambiente. Sono vietate le comunicazioni commerciali per sigarette e tabacco e quelle per medicinali o cure soggetti a prescrizione, mentre per l’alcol valgono limiti specifici. Il paragrafo 2 incoraggia codici di condotta per la pubblicità di alimenti e bevande non appropriate nei programmi per bambini.

Sponsorizzazione e inserimento di prodotti

L’articolo 10 disciplina la sponsorizzazione: nessuna influenza su contenuto e programmazione, divieto di promozione diretta di acquisto/locazione, obbligo di trasparenza verso il pubblico; vietata la sponsorizzazione da parte di imprese del tabacco e limitata quella di imprese farmaceutiche. L’articolo 11 vieta in via generale l’inserimento di prodotti, ammettendolo solo in specifiche categorie di programmi e secondo condizioni tassative, con obbligo di identificazione, divieti assoluti per tabacco e medicinali soggetti a prescrizione. Le norme di dettaglio si applicano ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

Servizi a richiesta: tutela dei minori e promozione delle opere europee

L’articolo 13 impone agli Stati membri di fare in modo che i servizi a richiesta promuovano, ove possibile e con mezzi adeguati, la produzione e l’accesso alle opere europee. La promozione può consistere in contributi finanziari, quota nel catalogo o rilievo delle opere europee. Gli Stati membri devono relazionare alla Commissione entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni quattro anni; la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio sulla base dei dati nazionali e di uno studio indipendente.

Eventi di particolare rilevanza per la società e brevi estratti di cronaca

L’articolo 14 consente agli Stati membri di adottare elenchi di eventi di particolare rilevanza sociale, imponendo che non siano trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte importante del pubblico dell’accesso su canali liberamente accessibili. Le misure devono essere notificate alla Commissione, che ne verifica la compatibilità entro tre mesi e pubblica gli elenchi. L’articolo 15 riconosce a ogni emittente dell’Unione il diritto di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, agli eventi di grande interesse pubblico per realizzare brevi estratti di cronaca, con limiti sulla finalità informativa, sulla fonte, sulla durata e sui costi, che non possono superare i costi supplementari direttamente sostenuti.

Promozione delle opere europee nelle trasmissioni televisive

Gli articoli 16, 17 e 18 impongono alle emittenti, ove possibile e con mezzi appropriati, di riservare la maggior parte del tempo di trasmissione alle opere europee, con applicazione graduale. In alternativa, se la quota non è raggiungibile, si applica la soglia media del 1988, sostituita dal 1990 per Grecia e Portogallo. Almeno il 10% del tempo di trasmissione o del bilancio di programmazione deve essere riservato a opere europee realizzate da produttori indipendenti, con una quota adeguata di opere recenti. Il capo non si applica alle trasmissioni locali non inserite in una rete nazionale.

Regole sulla pubblicità televisiva e sulla televendita

Gli articoli 19-26 stabiliscono che pubblicità e televendite siano chiaramente riconoscibili e separate dal contenuto editoriale. Sono previsti limiti alle interruzioni dei programmi, divieti specifici per opere cinematografiche, film per la televisione, notiziari, programmi per bambini e funzioni religiose, nonché un tetto del 20% per gli spot pubblicitari e di televendita per ora d’orologio. Le finestre di televendita devono essere chiaramente identificate e durare almeno quindici minuti. Per canali dedicati esclusivamente a pubblicità, televendita o autopromozione si applica la direttiva per analogia, ma non il capo VI né alcune disposizioni quantitative; è prevista anche una deroga per trasmissioni destinate solo al territorio nazionale e non ricevibili in altri Stati membri.

Diritto di rettifica e rimedi

L’articolo 28 riconosce a ogni persona fisica o giuridica il diritto di rettifica o misure equivalenti quando un programma televisivo lede i suoi legittimi interessi tramite affermazioni false. Gli Stati membri devono garantire una procedura effettiva, con termini ragionevoli e modalità che consentano l’esercizio del diritto anche a soggetti residenti o stabiliti in un altro Stato membro, nonché possibilità di ricorso giurisdizionale.

Attuazione, controllo e abrogazione della direttiva precedente

Gli articoli 29-33 istituiscono un comitato di contatto, disciplinano la cooperazione tra organismi di regolamentazione e impongono agli Stati membri di comunicare le disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 33 prevede una relazione della Commissione entro il 19 dicembre 2011 e poi ogni tre anni. L’articolo 34 abroga la direttiva 89/552/CEE, mantenendo fermi i termini di recepimento previsti nell’allegato I, parte B, che richiamano il 3 ottobre 1991, il 31 dicembre 1998 e il 19 dicembre 2009 per gli atti precedenti; la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica agli Stati membri destinatari, lasciando impregiudicati i termini di recepimento indicati nell’allegato I.

Come è indicizzato

Materiemedia audiovisivimercato internoconcorrenzatutela dei consumatoriprotezione dei minori

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