Cassazione Penale, Sentenza n. 32499/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, denunciando: (1) vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis c.p. (fattispecie di lieve entità), rilevando che la quantità era limitata; (2) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del lucro), sostenendo che si trattava di poche dosi compatibili con il fatto di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato il motivo. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale che: (a) ha escluso la causa di proscioglimento ex art. 131-bis per la presenza di una recidiva specifica infra-quinquennale che indica maggiore propensione a delinquere, dimestichezza e progressione criminale, con conseguente maggiore intensità del dolo ai sensi dell'art. 133 c.p.; (b) ha escluso l'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4 c.p. ritenendo che il lucro ricavabile dalla detenzione delle dieci dosi di cocaina non fosse di speciale tenuità e rilevando inoltre un profilo di negatività della personalità del ricorrente. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta non manifestamente illogica o contraddittoria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e al ricorrente è stato addebitato l'onere a norma dell'art. 616 cod.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Fattispecie contestata: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La condanna è stata confermata sulla base del rinvenimento di 5 involucri di cocaina per complessivi 1,807 grammi.
codice penale, art. 131-bis
Cause di proscioglimento per fatto di lieve entità. La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché la recidiva specifica infra-quinquennale e il quadro personale indicavano una maggiore propensione a delinquere e una maggiore intensità del dolo.
codice penale, art. 62, n. 4
Attenuante speciale per tenuità del fatto e del lucro. La Corte ha escluso l'attenuante valutando che il lucro derivante dallo spaccio delle dosi non era di speciale tenuità e avendo riscontrato elementi di propensione criminale del ricorrente.
codice penale, art. 133, comma 1
Riferimento alla maggiore intensità del dolo: la presenza di precedente specifico è stata ritenuta indicativa di maggiore intensità del dolo e quindi ostativa all'applicabilità di benefici come l'art. 131-bis.
Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana
Giurisprudenza citata che richiede, ai fini dell'abitualità, la commissione di almeno altri due reati della stessa indole; la Corte ha precisato che tale requisito non sussisteva ma ha comunque ritenuto il precedente significativo ai fini della valutazione della personalità.
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo
Precedente delle Sezioni Unite che riconosce la compatibilità tra l'art. 73, comma 5 e l'attenuante speciale dell'art. 62 n. 4, ma senza automatismi; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che va valutato il caso concreto.
Sez. 1, n. 14794 del 16/02/2023, Mattia
Precedente in cui la detenzione di dieci dosi non era di per sé incompatibile con l'attenuante, ma lì erano emerse circostanze diverse (assenza di dedizione allo spaccio, denaro non riconducibile a proventi): la Corte ha distinto quel caso da quello in esame.
Massime di principio
- La causa di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della situazione personale e della recidiva: la presenza di un precedente specifico infra-quinquennale può ostare anche se non ricorrono i requisiti dell'abitualità assoluta, quando indica maggiore propensione a delinquere e intensità del dolo.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non si applica automaticamente per piccole quantità: occorre valutare il lucro concreto, il valore commerciale dello stupefacente, la destinazione delle dosi, la condotta e la personalità dell'imputato; la mera numerazione delle dosi non è decisiva senza elementi che dimostrino mancanza di finalità lucrativa.
- In appello e in cassazione è determinante il confronto puntuale con la motivazione della corte di merito: deduzioni generiche o richiami a precedenti senza contestazione dei fatti o dei profili personali non bastano a ribaltare la decisione.
- La rinuncia a motivi di impugnazione in appello rende irrevocabile l'accertamento di responsabilità relativo a quei profili, limitando le possibilità di riesame in sede di legittimità.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è utile documentare il valore commerciale dello stupefacente, l'assenza di proventi riconducibili allo spaccio, la natura occasionale del possesso e l'assenza di precedenti specifici recenti; in mancanza di tali prove, le corti tendono a valorizzare la recidiva e gli indici di propensione criminale.
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