Cassazione Civile, Sentenza n. 11472/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La ricorrente, affermandosi erede del de cuius in forza di un testamento olografo del 16 luglio 1997, conveniva in giudizio il procuratore del defunto e i suoi due figli. Sosteneva che il de cuius avesse conferito al procuratore una procura speciale per vendere 10/120 di un fabbricato e che questi avesse trasferito tali diritti a sé stesso; con una seconda procura gli sarebbe stato attribuito il potere di vendere ulteriori 90/120 del medesimo fabbricato, poi alienati, con atto del 4 aprile 2000, in parte al procuratore e in parte ai suoi figli. La ricorrente chiedeva di dichiarare nulle o annullabili le procure e invalidi gli atti di compravendita, lamentando inoltre la mancata resa del conto della gestione. I convenuti eccepivano il difetto di titolarità dell’azione, sostenendo che il testamento del 1997 era stato revocato da una successiva lettera olografa, ricevuta dalla ricorrente il 9 aprile 1998, che revocava l’istituzione ereditaria e nominava un nuovo erede universale. Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda perché la ricorrente non aveva tempestivamente disconosciuto la conformità della copia della lettera all’originale; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1811/2014 depositata il 18 marzo 2014, rigettava l’appello. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 684 e 2719 c.c. e 214 c.p.c.: sosteneva che, in mancanza dell’originale della revoca, i convenuti avrebbero dovuto provare che essa fosse ancora esistente all’apertura della successione, che l’onere di disconoscimento non riguardasse una scrittura proveniente da un terzo e che il disconoscimento della copia non fosse soggetto ai termini dell’art. 215 c.p.c.; richiamava inoltre il principio per cui chi invoca un testamento senza poterne produrre l’originale deve chiedere l’accertamento della sua esistenza e del suo contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta l’unico motivo e, conseguentemente, il ricorso. Conferma che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale è soggetto agli artt. 214 e 215 c.p.c. e deve essere formulato in modo formale e specifico nella prima udienza o risposta successiva alla produzione. L’onere riguardava anche la ricorrente, che agiva quale erede del sottoscrittore della scrittura, suo dante causa. La regola elaborata per chi invoca un testamento senza produrne l’originale non è pertinente: nel caso concreto i convenuti non chiedevano l’esecuzione del testamento successivo, ma ne facevano valere la revoca espressa del testamento precedente; inoltre, non risultava provata una successiva distruzione o cancellazione volontaria dell’atto di revoca. La mancata pubblicazione del testamento contenente la revoca non era rilevante, poiché la pubblicazione è preparatoria all’esecuzione e non è requisito di efficacia, e non era stata chiesta l’esecuzione di quel testamento. La ricorrente è condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere tempestiva, formale e specifica, secondo la disciplina prevista per il disconoscimento della scrittura privata.
art. 215 c.p.c.
Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Il termine di decadenza stabilito per il disconoscimento si applica anche alla contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
La copia fotografica o fotostatica non contestata acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale; la contestazione della sua conformità deve rispettare forme e termini del disconoscimento.
art. 214 c.p.c.
Del pari priva di fondamento è la deduzione secondo cui alla fattispecie non potrebbe trovare applicazione la previsione in tema di onere di disconoscimento, sul presupposto che la scrittura in copia di cui si evidenzia il tardivo disconoscimento della conformità all’originale, non sarebbe proveniente dalle parti in causa, ma da un terzo, in quanto non tiene conto della circostanza che l’attrice ha agito in questa sede vantando specificamente la qualità di erede del T., e cioè dello stesso autore dell’atto prodotto in copia, occorrendo a tal fine tenere conto della previsione di cui all’art. 214 c.p.c., che impone anche agli eredi, sebbene con particolari modalità, l’onere di disconoscimento della scrittura privata (ovvero nel caso di specie di conformità della copia dell’atto comunque riferibile al loro dante causa).
L’erede che agisce facendo valere tale qualità è soggetto all’onere di disconoscimento della scrittura del proprio dante causa; tale onere si estende, nel caso deciso, alla contestazione della conformità della copia riferibile al dante causa.
art. 681 c.c.
La formulazione letterale dell’art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa (fatta salva l’ipotesi sopra evidenziata in cui la revoca per incompatibilità derivi dalla redazione di un successivo testamento, e quindi dalla formazione di un atto che abbia le forme stabilite dall’art. 680 c.c.), impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.
La revoca espressa di un testamento non è tacitamente revocabile mediante le ordinarie condotte di distruzione, lacerazione o cancellazione previste per la revoca del testamento; resta salva la revoca tacita desumibile da un successivo testamento con disposizioni incompatibili, nei limiti indicati dalla Corte.
art. 680 c.c.
Ed, invero, quanto alla revoca del testamento viene in gioco la previsione di cui all’art. 681 c.c., la quale prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall’art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio.
La revoca espressa, totale o parziale, di un testamento può essere a sua volta revocata nelle forme previste per la revoca espressa: con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio.
art. 684 c.c.
La formulazione letterale dell’art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa (fatta salva l’ipotesi sopra evidenziata in cui la revoca per incompatibilità derivi dalla redazione di un successivo testamento, e quindi dalla formazione di un atto che abbia le forme stabilite dall’art. 680 c.c.), impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.
Una volta intervenuta la revoca espressa del testamento, la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione non determina, ai sensi dell’art. 684 c.c., la reviviscenza delle disposizioni testamentarie già revocate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, applicato dalla Corte per dichiarare dovuto l’ulteriore contributo unificato in seguito al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale è soggetto agli artt. 214 e 215 c.p.c.: deve essere formulato in modo formale e specifico nella prima udienza o risposta successiva alla produzione, altrimenti la copia non contestata acquista l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2719 c.c.
- L’onere di disconoscere una scrittura privata riferibile al dante causa grava anche sull’erede che agisca in giudizio facendo valere la propria qualità ereditaria, secondo le modalità previste dall’art. 214 c.p.c.
- La regola per cui chi invoca le disposizioni di un testamento senza poterne produrre l’originale deve domandare l’accertamento dei requisiti e del contenuto del testamento e provare che l’irreperibilità non dipenda dalla volontà di revoca non si applica automaticamente quando la copia è invocata per far valere la revoca di un precedente testamento, e non per ottenere l’esecuzione del testamento successivo.
- La revoca espressa di un testamento può essere revocata nelle forme previste per la revoca espressa; non è sufficiente, per far rivivere le disposizioni testamentarie già revocate, la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione dell’atto di revoca. Può invece rilevare un successivo testamento con disposizioni incompatibili, nei limiti indicati dalla Corte.
- La pubblicazione del testamento olografo è un atto preparatorio alla sua esecuzione e non un requisito della sua efficacia; non è quindi necessaria per far valere in giudizio la revoca da esso disposta, quando non se ne chieda l’esecuzione.
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