Cassazione Civile, Ordinanza n. 23145/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura valutativa per un posto di professore di prima fascia presso un ateneo pubblico. All'esito della selezione il concorrente poi vittorioso in via amministrativa era stato dichiarato vincitore; un altro partecipante aveva impugnato gli atti sostenendo che alcuni titoli dichiarati dal vincitore non fossero veritieri o non fossero valutabili come tali, in particolare due brevetti non concessi ma solo domande di brevetto, alcuni progetti non finanziati e la qualità di socio di un'associazione scientifica non più attiva. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto sussistenti incongruenze e aveva ordinato una nuova valutazione del curriculum, senza però disporre l'esclusione automatica del vincitore. In appello, il Consiglio di Stato aveva invece ritenuto che l'autodichiarazione fosse essenziale nella procedura, che l'irregolarità delle dichiarazioni imponesse l'esclusione e che operasse il principio di autoresponsabilità del concorrente, annullando integralmente gli atti impugnati. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato accertato la falsità delle dichiarazioni, materia riservata al giudice ordinario e subordinata a querela di falso; dall'altro, sconfinamento nel merito per avere il giudice amministrativo sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione circa le conseguenze delle irregolarità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi attinessero non a un vero sconfinamento esterno della giurisdizione, ma a censure sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme compiuta dal Consiglio di Stato, quindi a errori interni alla sua giurisdizione e non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Ha inoltre osservato che l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, quale antecedente logico-giuridico della decisione amministrativa, poteva essere svolto incidentalmente dal giudice amministrativo; che la querela di falso riguarda la falsità materiale del documento e non la verità del suo contenuto; e che la valutazione sull'esclusione dalla procedura rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
delimita il controllo della Corte di cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione, non consentendo un sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo
art. 7 cod. proc. amm.
richiamato insieme all'art. 8 cod. proc. amm. per affermare che la questione della veridicità dell'autodichiarazione rientra nel perimetro della giurisdizione amministrativa
art. 8 cod. proc. amm.
consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente delle questioni pregiudiziali; il riferimento alla risoluzione dell'incidente di falso concerne la falsità materiale, non la falsità ideologica del contenuto dichiarativo
art. 34 cod. proc. civ.
richiamato come modello del principio di accertamento incidentale delle questioni pregiudiziali
art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000
invocato nel ricorso come disciplina dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive; la Corte non lo interpreta nel merito, ma rileva che la questione appartiene alla valutazione del giudice amministrativo
art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato nel dibattito sulla decadenza dal beneficio; la sentenza dà atto dell'opzione interpretativa del Consiglio di Stato, ma chiarisce che essa resta nei limiti della giurisdizione amministrativa
art. 77 cod. proc. amm.
richiamato per distinguere l'incidente di falso dalla contestazione della veridicità del contenuto delle dichiarazioni
art. 231 cod. proc. civ.
richiamato per la medesima distinzione tra falsità materiale del documento e falsità ideologica del contenuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro le sentenze del Consiglio di Stato, la Corte di cassazione può scrutinare solo la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non gli errori di interpretazione o di applicazione della legge commessi dal giudice amministrativo.
- L'accertamento della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa in una procedura amministrativa può essere svolto incidentalmente dal giudice amministrativo quando la questione costituisce antecedente logico-giuridico della decisione impugnata.
- La querela di falso è strumento riferibile alla falsità materiale o estrinseca del documento, non alla contestazione della verità del contenuto ideologico della dichiarazione resa.
- In una procedura selettiva pubblica, la valutazione delle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere ai fini dell'esclusione o della decadenza dal beneficio, se connessa al sindacato di legittimità dell'atto amministrativo, resta nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
- Il principio di autoresponsabilità del concorrente e l'eventuale automatismo decadenziale desumibile dalla disciplina applicabile sono questioni interpretative interne alla giurisdizione del giudice amministrativo, non profili di sconfinamento nella giurisdizione ordinaria.
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