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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05292/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio. Dall'ordinanza emerge che il ricorso articolava quattro motivi: i primi due contestavano la ricostruzione fattuale e la lettura degli indici sintomatici della finalità di spaccio, sostenendo in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio; il terzo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quarto censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo in rapporto alla vicenda concreta. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava profili di arbitrarietà.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici e comunque diretti a sollecitare un diverso apprezzamento di merito i primi due motivi, richiamando gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale: il quantitativo e il grado di purezza della cocaina detenuta in auto in una zona nota come piazza di spaccio, la presenza di una bilancina di precisione, di un'agenda con nomi e cifre e di una rilevante somma di denaro contante, tutti indici della destinazione allo spaccio. Anche il motivo sulla particolare tenuità è stato respinto perché la valutazione di esclusione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta non arbitraria, alla luce della concreta offensività della condotta e della quantità di droga, idonea alla preparazione teorica di circa 70 dosi. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato parimenti considerato generico e inerente al merito, essendo stata data rilevanza ai precedenti penali e alla consistenza della condotta. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta, valutata nella sua concreta offensività e nel quantitativo di sostanza detenuta, non è stata ritenuta tenue; la relativa valutazione di merito è insindacabile in cassazione se non arbitraria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Ai fini della finalità di spaccio, il giudice di merito può valorizzare un insieme di indici sintomatici quali quantità e purezza della sostanza, luogo del rinvenimento, presenza di strumenti di pesatura, annotazioni contabili e disponibilità di denaro contante.
  • La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è legittima quando è sorretta da argomentazioni non arbitrarie sulla concreta offensività della condotta e sulla consistenza del dato quantitativo.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e non denunciano vizi di manifesta illogicità o arbitrarietà della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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