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Circolare

Circolare n. 40 del 30/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il Provvedimento del Garante privacy del 29 aprile 2009 sulla certificazione delle spese per medicinali. Stabilisce che, ai fini della deduzione e della detrazione, lo scontrino non deve più riportare in chiaro il nome del farmaco, ma il numero AIC, oltre a natura, quantità e codice fiscale del destinatario. Viene precisato che fino al 31 dicembre 2009 sono validi sia gli scontrini con il vecchio sistema sia quelli conformi alle nuove modalità, mentre l’adeguamento degli emittenti deve avvenire entro il 1° gennaio 2010.

Documenti di spesa per l’acquisto di medicinali ai fini di deduzione e detrazione IRPEF

Documenti di spesa per medicinali ai fini della deduzione e detrazione fiscale

La circolare interviene in materia di certificazione delle spese per l’acquisto di medicinali, recependo le indicazioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009. L’obiettivo è coordinare le esigenze di tutela della riservatezza con quelle fiscali, chiarendo come debbano essere redatti gli scontrini validi per la deduzione dal reddito e la detrazione d’imposta previste dal Tuir.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è quella degli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, come modificati dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali norme riconoscono il beneficio fiscale per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali a condizione che la spesa sia certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

La circolare richiama inoltre la risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, con cui era stato chiarito che:

  • la natura del prodotto può risultare soddisfatta dalla dicitura generica "farmaco" o "medicinale";
  • la qualità del prodotto è soddisfatta dalla denominazione del farmaco acquistato.

Intervento del Garante e tutela dei dati personali

Il Provvedimento del Garante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009, nasce dalle segnalazioni relative al fatto che l’indicazione in chiaro del nome del medicinale può comportare una lesione della riservatezza e della dignità del contribuente. Il Garante osserva che, quando la documentazione viene presentata a Caf o commercialisti, l’indicazione sullo scontrino del codice fiscale del destinatario insieme alla natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati costituisce un trattamento sistematico di dati sulla salute, idoneo a rivelare anche le patologie dell’interessato.

Per conciliare protezione dei dati personali e controllo fiscale, viene quindi ritenuto sufficiente indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), letto tramite codice a barre, in sostituzione della denominazione commerciale del farmaco.

Contenuto richiesto dello scontrino

In base alle indicazioni della circolare, ai fini del riconoscimento della deduzione o detrazione lo scontrino deve contenere:

  • natura dei medicinali acquistati;
  • quantità dei medicinali acquistati;
  • codice alfanumerico riportato sulla confezione di ciascun medicinale, corrispondente al numero AIC;
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali.

La denominazione commerciale del medicinale non è più necessaria ai fini fiscali, essendo sostituita dal codice AIC.

Regime transitorio e decorrenza dell’adeguamento

La circolare precisa che fino al 31 dicembre 2009 sono considerati validi, ai fini agevolativi, sia gli scontrini emessi secondo il vecchio sistema, con indicazione del nome del medicinale, sia quelli emessi secondo le nuove modalità introdotte dal Garante.

I soggetti che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci devono adeguarsi alle nuove indicazioni entro e non oltre il 1° gennaio 2010.

Vigilanza

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi contenuti nella circolare.

Punti principali

Premessa normativa e intervento del Garante

La circolare richiama gli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, come modificati dalla legge finanziaria 2007, che subordinano deduzione e detrazione delle spese sanitarie per medicinali alla presenza di fattura o scontrino con natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario. Il Provvedimento del Garante del 29 aprile 2009, pubblicato in G.U. n. 107 dell’11 maggio 2009, impone all’Agenzia delle Entrate di fornire indicazioni operative per sostituire la denominazione commerciale del farmaco con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Tutela della riservatezza e motivazione della modifica

Il Garante evidenzia che l’indicazione in chiaro del nome del medicinale, in sede di presentazione della documentazione fiscale a Caf o commercialisti, può rivelare dati idonei a svelare le patologie dell’interessato e quindi incidere sulla riservatezza e sulla dignità del contribuente. Per bilanciare questo interesse con quello pubblico al corretto controllo delle deduzioni e detrazioni, viene ritenuto sufficiente il codice AIC, leggibile tramite codice a barre, quale indicazione codificata della qualità del bene.

Requisiti dello scontrino per il beneficio fiscale

Ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino fiscale deve contenere: natura e quantità dei medicinali acquistati; codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, corrispondente al numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); codice fiscale del destinatario dei medicinali. Non è più richiesta la denominazione commerciale del farmaco.

Periodo transitorio e validità degli scontrini

La circolare prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2009: in tale periodo sono considerati validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema, recanti il nome del medicinale, sia quelli emessi con le nuove modalità basate sul codice AIC. I titolari del trattamento che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci devono adeguarsi alle nuove indicazioni entro e non oltre il 1° gennaio 2010.

Vigilanza degli uffici

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella circolare siano puntualmente osservati dagli uffici.

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