Ordinanza n. 1466/2026 - Napoli, Sezione 8
previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento A) del Verbale n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2026 della Sottocommissione n. I (operante presso la Corte d’Appello di Roma), nella parte in cui ha attribuito all'elaborato del ricorrente (contraddistinto dalla Busta n. -OMISSIS-) il punteggio insufficiente di 12/30, determinando un giudizio di non idoneità e la preclusione all'accesso alla prova orale; B) della Comunicazione n. -OMISSIS- del 27 marzo 2026, recante la formale esclusione dell'odierno deducente dalla procedura abilitativa; C) in parte qua, del Verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025 della Commissione Centrale, laddove dovesse essere interpretato nel senso di avallare l'assolvimento dell'obbligo motivazionale mediante il mero "voto numerico", in assenza di segni grafici o esplicitazioni logiche; D) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali di correzione relativi alla Busta n.-OMISSIS-. NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del Dott. -OMISSIS- alla rinnovazione della correzione del proprio elaborato da parte di una Commissione in diversa composizione (c.d. commissione ombra), ovvero, in via cautelare interinale, alla ammissione con riserva alla prova orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di correzione dell'elaborato scritto con attribuzione del punteggio di 12/30, conseguente giudizio di non idoneità ed esclusione dalla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione che aveva valutato insufficiente il suo elaborato scritto, la comunicazione di esclusione dalla procedura abilitativa e gli atti presupposti, chiedendo la rinnovazione della correzione da parte di una commissione in diversa composizione o, in via cautelare, l'ammissione con riserva alla prova orale. Ha dedotto, tra l'altro, l'erronea applicazione della disciplina normativa dell'esame, l'insufficienza del voto numerico quale motivazione in assenza di segni grafici o spiegazioni discorsive e la disparità di trattamento rispetto alla valutazione di altri elaborati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che all'esame indetto nel 2025 si applica ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della stessa legge e dell'obbligo di motivazione estesa previsto da tale disposizione. È quindi sufficiente, ai fini della motivazione della valutazione, l'attribuzione del voto numerico, purché riferibile a criteri di valutazione previamente stabiliti, salvo il caso di contraddizione manifesta tra elementi obiettivi, criteri e voto attribuito. Il Collegio ha condiviso l'orientamento dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e dà conto sia del superamento della soglia sia del grado di apprezzamento dell'elaborato. Ha inoltre respinto il motivo relativo alla disparità di trattamento, rilevando che gli elaborati sono valutati singolarmente e discrezionalmente secondo i criteri prefissati e che un giudizio favorevole relativo ad altro candidato non sana gli errori dell'elaborato del ricorrente; un raffronto significativo richiederebbe comunque la considerazione complessiva degli elaborati, non della sola soluzione giuridica. La sospensione è stata negata e il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita’ di esame, secondo le norme previgenti
Per l'esame indetto nel 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della stessa legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La disposizione non si applica ratione temporis alla procedura esaminata; pertanto non opera l'obbligo di motivazione estesa che accompagni il voto numerico.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione delle valutazioni degli elaborati può essere assolto dall'attribuzione di un voto numerico, secondo i principi giurisprudenziali richiamati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'uso del voto numerico quale criterio motivazionale, purché adeguatamente contestualizzato rispetto a una scala di valori oggettiva e a criteri predefiniti.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione forense soggette, ratione temporis, alla disciplina previgente richiamata dall'art. 49 della legge n. 247/2012, l'obbligo di motivazione della valutazione degli elaborati può essere assolto mediante l'attribuzione di un voto numerico, senza necessità di una motivazione discorsiva o di segni grafici, salvo che la commissione si sia previamente autovincolata a fornire una motivazione ulteriore.
- Il voto numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione tecnica di un elaborato quando sia espresso nell'ambito di criteri di valutazione chiari, oggettivi e previamente stabiliti; il sindacato di legittimità può operare, in particolare, in presenza di una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi dell'elaborato, criteri prefissati e punteggio attribuito.
- La sufficienza del voto numerico quale motivazione non dipende da esigenze contingenti quali il numero dei partecipanti o le specifiche modalità organizzative della prova, ma dall'idoneità intrinseca del punteggio, riferito a criteri oggettivi, a esprimere sinteticamente il giudizio tecnico della commissione.
- La disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali non può desumersi dal solo confronto tra la soluzione giuridica adottata dal ricorrente e quella di un altro candidato: occorre una comparazione complessiva degli elaborati, considerando completezza, profondità, coerenza logico-giuridica e capacità espositiva. In ogni caso, la valutazione favorevole di un altro elaborato non elimina gli eventuali errori presenti in quello del ricorrente.
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