Cassazione Civile, Ordinanza n. 23121/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di spese di giustizia asseritamente non pagate. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo la cartella priva di un contenuto motivazionale sufficiente, pur recando il riferimento alla sentenza da cui derivava l'obbligo di pagamento. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione con un unico motivo, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità era rimasta senza esito: il plico raccomandato indirizzato al difensore domiciliatario del controricorrente era stato restituito al mittente per irreperibilità del destinatario, senza perfezionamento della notificazione secondo le forme previste dall'ordinamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della notifica. Ha rilevato che la notifica a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione, ma richiede la consegna del plico o comunque l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario nelle forme legali; poiché ciò non è avvenuto e non risulta alcuna tempestiva riattivazione della notificazione da parte dei ricorrenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, e la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
Non è consentita la rinnovazione della notifica quando il procedimento notificatorio non si è perfezionato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere posto a carico delle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, essendo esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nella decisione.
Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916
Richiamata per affermare che la notifica non perfezionata e non entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario deve considerarsi omessa.
Cass., Sez. U, 15/07/2016, n. 14594
Richiamata per il principio della necessaria tempestiva riattivazione dell'attività notificatoria dopo l'esito negativo della notifica.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento, oppure con il compimento delle formalità sostitutive previste dall'ordinamento; la sola spedizione non basta.
- Se il tentativo di notifica del ricorso per cassazione non va a buon fine e l'atto non entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notifica.
- Quando il notificante apprende l'esito negativo del primo tentativo, deve riattivare tempestivamente la notificazione per conservare gli effetti della richiesta originaria; in mancanza, la vocatio in ius non si considera validamente instaurata.
- L'art. 291 c.p.c. non consente la rinnovazione della notifica in presenza di un procedimento notificatorio rimasto ineseguito in modo tale da impedire il perfezionamento dell'atto introduttivo.
- Le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, essendo esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito, non sono destinatarie dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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