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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38708/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. Rimane ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, ma la censura viene ritenuta esplorativa, fondata su verifiche di fatto non consentite in sede di legittimità e comunque non dedotta con i motivi di appello. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ritiene la doglianza non consentita perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, cui il ricorrente non si confronta specificamente. La decisione di merito aveva evidenziato come ostativo alla causa di non punibilità l'abitualità del comportamento, desunta da plurimi e reiterati precedenti, anche per reati della stessa indole, compresi quattro precedenti condanne per evasione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non incide sulla responsabilità già accertata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la Corte di merito accerti un indice ostativo quale l'abitualità del comportamento, desunta da precedenti plurimi e reiterati, anche della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una nuova valutazione di fatto, soprattutto quando la doglianza è formulata in termini esplorativi o perplesse ricostruzioni alternative del materiale probatorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una questione non dedotta con i motivi di appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • La censura per vizio di motivazione è aspecifica e quindi inammissibile quando non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa dalla ricorrenza di un'abitualità del comportamento, quando il giudice di merito la desuma da precedenti numerosi e reiterati, anche per reati della stessa indole.
  • Quando il giudice di merito ha già indicato una ragione ostativa autonoma e sufficiente al diniego della non punibilità, non è necessaria un'ulteriore analisi delle specifiche circostanze del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniParticolare tenuità del fatto
RamiProcesso penaleMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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