Sentenza n. 974/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e/o recupero di rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, notificata ai ricorrenti quali responsabili dell'inquinamento
Esito
Favorevole al ricorrente (persona fisica destinataria dell'ordine)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Uta aveva ordinato la rimozione e lo smaltimento o recupero di rifiuti presenti su terreni individuati catastalmente, ritenendoli responsabili dell'abbandono in ragione delle funzioni svolte presso una società produttrice di fluoroderivati e del coinvolgimento in un procedimento penale concluso con sentenza di patteggiamento per reati ambientali. I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, hanno dedotto: violazione dell'art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006 e carenza di legittimazione passiva delle persone fisiche; inutilizzabilità delle intercettazioni e della sentenza di patteggiamento; errore sui presupposti; mancato accertamento autonomo della responsabilità individuale; insufficienza e non partecipazione ai sopralluoghi; difetto di istruttoria e motivazione sulla presenza, natura, quantità e riconducibilità dei rifiuti all'attività societaria; illegittimo affidamento dell'istruttoria a un legale esterno quale supporto al RUP; genericità dell'ordine; violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per il mancato differimento del sopralluogo richiesto dagli interessati. È stato inoltre contestato che la sentenza di patteggiamento potesse costituire prova della responsabilità amministrativa dei ricorrenti e che potesse automaticamente fondare l'estensione alle persone fisiche della responsabilità imputabile alla società.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti, annullando l'ordinanza nella parte riguardante ciascun ricorrente. Il Collegio ha ritenuto decisivo l'art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006, interpretato alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato: quando l'attività di abbandono o gestione illecita dei rifiuti è riferibile a una società di capitali, il destinatario dell'obbligo di rimozione è, in via ordinaria, la persona giuridica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica. La responsabilità della persona fisica non può derivare dalla sola carica rivestita, da una generica posizione di garanzia o da un asserito omesso controllo. L'estensione all'amministratore o rappresentante richiede l'accertamento di una condotta personale, quale l'abuso dello schermo societario oppure un'iniziativa propria e ultra vires, contraria agli interessi della società e causalmente incidente sull'insorgenza o sull'aggravamento dell'inquinamento. Nel caso concreto tali circostanze non erano state né allegate né accertate. Inoltre, i rifiuti risultavano comparire già dal 2013, mentre uno dei ricorrenti aveva assunto la carica di amministratore solo dal maggio 2014 e, anteriormente, aveva svolto funzioni di direttore generale senza rappresentanza; la relazione istruttoria aveva erroneamente esteso la responsabilità anche a procuratori e preposti sulla base di una generica posizione di garanzia. Il TAR ha altresì escluso l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio amministrativo, ai sensi del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo applicabile la novella ai procedimenti amministrativi instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il patteggiamento era precedente. La sentenza penale non poteva quindi provare la responsabilità individuale dei ricorrenti né supplire all'istruttoria amministrativa. Le ulteriori censure sono state assorbite o comunque non necessarie ai fini decisori. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Disciplina l'obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abbandono, in solido con il proprietario o titolare di altro diritto sull'area quando la violazione sia imputabile a dolo o colpa.
art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
La disposizione non consente di imputare automaticamente agli amministratori la responsabilità della società. La responsabilità della persona fisica richiede che il fatto illecito sia concretamente imputabile alla sua condotta, in particolare mediante abuso dello schermo societario o iniziativa personale ultra vires e contraria agli interessi della società.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi
La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova della responsabilità nei giudizi amministrativi. La novella processuale si applica alle fattispecie in cui la norma di equiparazione viene concretamente applicata dopo la sua entrata in vigore, anche se il patteggiamento è anteriore.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale e alla richiesta di differimento del sopralluogo; la sentenza ha definito la controversia sulla diversa e assorbente questione dell'imputazione della responsabilità alle persone fisiche.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per contestare il ruolo del responsabile del procedimento e l'affidamento dell'istruttoria a un supporto esterno; la decisione è stata fondata principalmente sulla mancanza dei presupposti per imputare la responsabilità ambientale alle persone fisiche.
art. 444 c.p.p.
Individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la cui efficacia probatoria amministrativa è stata esclusa dal successivo art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'abbandono o la gestione illecita dei rifiuti è riferibile a una società di capitali, l'obbligo di rimozione e ripristino previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 grava ordinariamente sulla persona giuridica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, e non si trasferisce automaticamente agli amministratori o ai dipendenti.
- La responsabilità personale dell'amministratore o rappresentante ai sensi dell'art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006 richiede l'accertamento di una condotta propria concretamente imputabile, quale l'abuso dello schermo societario oppure un'iniziativa ultra vires, assunta in contrasto con gli interessi della società e causalmente idonea a provocare o aggravare l'inquinamento.
- La sola carica societaria, la generica posizione di garanzia, il dovere di vigilanza o l'omesso controllo non sono sufficienti, di per sé, a fondare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti della persona fisica.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova della responsabilità in un procedimento o giudizio amministrativo, anche quando il patteggiamento sia stato pronunciato anteriormente, se l'applicazione della norma extrapenale di equiparazione avviene successivamente.
- L'amministrazione non può estendere la responsabilità prevista dall'art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006 a procuratori, preposti o altri soggetti in base a una generica posizione di garanzia, quando la norma considera amministratori o rappresentanti e non risultano accertate condotte personali abusive o ultra vires.
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