Sentenza n. 3822/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Como, sulle due richieste di convocazione per primo ingresso / attesa occupazione dei cittadini indiani in epigrafe;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dalla Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Como sulle richieste di convocazione per il primo ingresso e l’attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione sulle rispettive procedure successive all’ingresso in Italia a seguito di nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorso affermava genericamente che nessuno dei due aveva ricevuto la convocazione finalizzata all’esame della pratica e al rilascio del permesso di soggiorno, senza descrivere le concrete vicende procedimentali e senza depositare documentazione relativa alla posizione di uno dei ricorrenti. Dagli atti prodotti dall’amministrazione è emerso che le due posizioni erano diverse: per il primo cittadino erano state richieste integrazioni documentali ed era stata svolta una verifica dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, conclusasi con parere negativo, cui aveva fatto seguito l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta; per il secondo cittadino l’integrazione documentale richiesta non era stata riscontrata ed era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che la domanda era stata formulata in termini generici e indifferenziati, senza allegare circostanze specifiche sui singoli procedimenti e senza produrre documentazione idonea a comprovare entrambe le posizioni, con conseguente difetto di specificità dei motivi. In secondo luogo, ha escluso l’ammissibilità del ricorso collettivo perché i ricorrenti non avevano identiche posizioni sostanziali e processuali né si trovavano nella stessa fase procedimentale: uno era interessato da una richiesta di integrazione istruttoria, con sospensione dei termini, mentre l’altro aveva ricevuto un preavviso di revoca del nulla osta. Le diverse vicende richiedevano accertamenti istruttori distinti e non presentavano una connessione sufficiente a giustificare la trattazione unitaria. Il giudice ha richiamato la regola secondo cui il ricorso deve riguardare un solo provvedimento, salva una rigorosa connessione procedimentale o funzionale, e il corollario per cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità delle posizioni sostanziali e processuali, assenza anche potenziale di conflitto d’interessi, identità dell’oggetto delle domande e dei motivi. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio solo dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, la possibile inammissibilità del ricorso collettivo è stata segnalata in udienza prima della decisione.
art. 31 c.p.a.
Richiamato implicitamente dalla natura dell’azione proposta per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione; la domanda non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile solo quando i ricorrenti vantino identiche posizioni sostanziali e processuali, propongano domande identiche per oggetto e motivi e non si trovino neppure potenzialmente in conflitto di interessi.
- La proposizione cumulativa di domande riferite a procedimenti amministrativi diversi richiede una connessione procedimentale o funzionale rigorosa; la mera comunanza del tema o dell’interesse perseguito non è sufficiente a giustificare la trattazione unitaria.
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti si trovino in fasi procedimentali differenti e le rispettive posizioni richiedano accertamenti istruttori diversi e incompatibili con una trattazione comune.
- Nei giudizi amministrativi aventi a oggetto il silenzio della pubblica amministrazione, i motivi devono indicare con sufficiente specificità le circostanze e gli atti riferibili al singolo procedimento; il rinvio generico alla documentazione o la mancata allegazione degli elementi relativi a uno dei ricorrenti determina il difetto di specificità della domanda.
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