Cassazione Civile, Sentenza n. 15581/2020 del 22/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità doganale)
La controversia
La controversia riguardava tre importazioni definitive effettuate nel 2009 e nel 2010 di elementi in acciaio inox dichiarati di origine malese. L’Agenzia delle Dogane aveva emesso avvisi di rettifica e provvedimenti sanzionatori, richiedendo rispettivamente Euro 6.281,00, Euro 4.815,00 ed Euro 44.594,00 per maggiori dazi antidumping, applicabili nella misura del 27,4% alle merci provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, anziché il dazio preferenziale invocato per le importazioni dalla Malaysia. Secondo gli accertamenti valorizzati dai giudici di merito, le merci erano state importate in una zona franca malese da documenti ZB1 e successivamente esportate verso l’Italia, senza lavorazioni, con documenti ZB2; le indagini OLAF e le informazioni fornite dalle autorità malesi indicavano inoltre che nella zona franca non vi erano attrezzature per produrre quei beni. La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse i ricorsi riuniti dell’importatrice e della sua rappresentante doganale; la Commissione tributaria regionale della Lombardia respinse l’appello, ritenendo provata in via induttiva la provenienza cinese delle merci e valorizzando il rapporto e gli accertamenti OLAF. In Cassazione la società propose dodici motivi. Con i motivi primo, terzo e quinto contestò, sotto il profilo motivazionale, l’accertamento dell’origine e del trasbordo, la mancata acquisizione del rapporto finale OLAF e la confusione tra provenienza e origine doganale. Con il secondo dedusse omessa pronuncia sull’obbligo di attivare la cooperazione amministrativa per verificare e invalidare i certificati di origine. Con il quarto lamentò omessa pronuncia sulla disciplina antielusiva dei dazi antidumping e sulla mancanza dei relativi presupposti. Con il sesto e l’ottavo invocò lo sgravio dei dazi per buona fede ed errore delle autorità doganali; con il settimo contestò l’applicabilità della sanzione dell’art. 303 TULD alla difformità dell’origine; con il nono denunciò omessa pronuncia sull’elemento soggettivo delle violazioni e sulla motivazione delle sanzioni. Con il decimo contestò il valore probatorio degli accertamenti OLAF; con l’undicesimo dedusse l’erronea applicazione del dazio antidumping e la retroattività dell’estensione alla Malaysia; con il dodicesimo eccepì la decadenza triennale, perché l’avviso era pervenuto all’importatrice dopo la scadenza del termine, benché fosse stato inviato prima e ricevuto in tempo dalla rappresentante doganale, obbligata in solido.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo e quinto, perché censuravano la valutazione delle prove e la motivazione al di fuori dei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; ha rilevato inoltre la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il secondo motivo è stato rigettato: non sussiste un obbligo generalizzato, assistito da nullità, di attivare la procedura di controllo e invalidazione dei certificati quando gli elementi acquisiti escludano ogni ragionevole dubbio sulla loro falsità; gli accertamenti di merito consentivano di ritenere che i certificati fossero stati rilasciati sulla base di informazioni inesatte dell’esportatore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione della deduzione d’appello e per mancata adeguata censura della motivazione con cui la CTR aveva ricostruito il mancato svolgimento di lavorazioni in Malaysia. Il decimo motivo è stato rigettato: gli accertamenti OLAF e le fonti di prova raccolte nel corso delle indagini sono utilizzabili in giudizio e possono anche da soli fondare gli avvisi, restando al contribuente l’onere di fornire prova contraria. I motivi sesto, settimo, ottavo e nono, formulati come denunce di omessa pronuncia, sono stati ritenuti inammissibili nella parte processuale per difetto di autosufficienza o genericità; la Corte li ha comunque esaminati come censure di violazione di legge e li ha rigettati. In particolare, la buona fede non esclude il recupero a posteriori quando l’errore doganale dipende dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, salvo prova delle condizioni previste dall’art. 220, par. 2, lett. b), C.d.C. La nozione di difformità qualitativa rilevante ai sensi dell’art. 303 TULD comprende anche la diversa origine della merce. Per le violazioni sostanziali incidenti sulla determinazione dell’imposta, il procedimento sanzionatorio è regolato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, non dalle formalità di contestazione anticipata e contraddittorio dell’art. 16. L’undicesimo motivo è stato rigettato: accertata la provenienza effettiva dalla Cina e la mancata spettanza del regime preferenziale, si applica il regime daziario antidumping previsto per le merci provenienti dal Paese di origine effettiva. Anche il dodicesimo motivo è stato rigettato: il termine triennale dell’art. 221 C.d.C. per la contabilizzazione a posteriori è un termine di decadenza, rispettato con il compimento degli adempimenti necessari alla notificazione entro il termine, senza che occorra che l’importatore ne abbia avuto conoscenza entro quella data. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel caso di specie il terzo ed il quinto motivo hanno ad oggetto censure relative all’erronea o insufficiente o contraddittoria motivazione, inammissibili in quanto vertenti sulla valutazione delle prove effettuata dal Giudice d’appello; mentre il primo motivo, con il quale formalmente si deduce anche l’omissione della motivazione su un fatto decisivo, investe un fatto in realtà esaminato dalla CTR e circa il quale questa ha esposto una propria valutazione delle fonti probatorie acquisite in giudizio, esponendo o richiamando i vari fatti secondari o argomenti logico-induttivi (sintetizzati nella narrativa in fatto che precede) in virtù dei quali ha ritenuto dimostrata la provenienza tal quali delle merci dalla RPC.
Nel regime applicabile, il motivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione né la valutazione delle prove; è deducibile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, purché non sia stato già esaminato dal giudice di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Peraltro i motivi ex art. 360, n. 5, sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., comma 5, in presenza di decisioni conformi pronunciate nei due gradi del giudizio di merito e fondate su motivazioni di analogo contenuto, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata in seguito ad appello depositato il 25.09.2013 e quindi proposto dopo l’11.09.2012, data di entrata in vigore della L. n. 184 del 2012, (cfr. Cass. sez. V ord. 11.05.2018 n. 11539; Cass. sez. V 18.12.2014 n. 26860).
In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, fondate su motivazioni di analogo contenuto, è preclusa la censura motivazionale ai sensi dell’art. 360, n. 5, nei giudizi cui si applica la disciplina richiamata.
art. 112 c.p.c.
Invero in esso viene denunciata la violazione dell’obbligo di esame di un’eccezione riproposta nell’atto d’appello, senza riportare letteralmente le espressioni con cui detta deduzione era stata formulata, sì da adempiere al precetto di autosufficienza del ricorso e consentire alla Corte di verificare la pertinenza del motivo rispetto alla doglianza svolta nel giudizio di merito.
La denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorso per cassazione riporti in modo puntuale la deduzione proposta in appello, così da consentire alla Corte di verificarne la riproposizione e la pertinenza.
art. 97 nonies DAC
Va immediatamente rilevato che la ricorrente presuppone erroneamente che l’ordinamento doganale comunitario preveda una specifica obbligatorietà, con conseguente sanzione di nullità, dell’attivazione della procedura amministrativa di controllo ed invalidazione a posteriori dei certificati di origine; obbligo che in realtà non sussiste ove non vi sia ragionevole dubbio sulla falsità dei certificati di origine;
La procedura amministrativa di controllo e invalidazione a posteriori dei certificati di origine non è obbligatoria a pena di nullità in ogni caso; non occorre attivarla quando sussistono elementi che eliminano ogni ragionevole dubbio circa la falsità dei certificati.
Reg. (CE) n. 1073/1999
Tali conclusioni sono state da questa Corte ritenute valevoli anche per le altre relazioni ispettive OLAF, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall’OLAF hanno rilevanza probatoria nell’Unione Europea in forza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1073 del 1999, (applicabile al caso di specie), poichè non solo il citato Reg., art. 9, comma 1, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori (il cui medesimo art., comma 2, stabilisce l’equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro), ma anche l’art. 9, comma 3, e l’art. 10, comma 1, (che prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito, nonchè della comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini), inducono a ritenere utilizzabili anche altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dal suddetto organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione.
Gli accertamenti OLAF sono utilizzabili come prova nel giudizio doganale. La rilevanza probatoria non è limitata alla relazione conclusiva: comprende anche documenti, informazioni e verbali acquisiti o formati durante le indagini.
art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
In tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore richiesto dal Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, n. 2, lett. b), (Codice doganale comunitario) ai fini dell’esenzione della contabilizzazione “a posteriori” dei dazi, può essere invocato solo se l’errore dell’autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana, sicchè quando l’errore dell’Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore – in particolare sull’origine della merce – tale buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.
L’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede che l’errore dell’autorità non fosse ragionevolmente rilevabile dall’importatore diligente e che questi abbia rispettato le prescrizioni doganali. La mera ricezione da parte dell’autorità di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, in particolare sull’origine, non costituisce errore attivo idoneo a fondare l’esenzione; l’importatore deve provare le condizioni previste dalla norma e l’esercizio della diligenza professionale.
art. 239 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Tutti i motivi sono articolati come censure di violazione di norme di diritto, finalizzate a dimostrare la fondatezza della tesi dell’applicabilità degli artt. 220 e 239 CDC, nel primo caso, dell’inapplicabilità del TULD, art. 303, nel secondo e dell’erronea applicazione del D.Lgs. n. 472, artt. 5 e 16, nel terzo, implicitamente risolte in senso negativo dalla CTR, e quindi atteggiandosi in tutti i casi come motivi di ricorso per violazione di legge, dei quali contengono (tranne l’ottavo motivo, assolutamente generico) tutti gli elementi essenziali.
La Corte richiama la disposizione tra le basi della domanda di sgravio, ma il passaggio non espone un autonomo criterio interpretativo dell’art. 239; il motivo volto a invocarla è comunque rigettato nel contesto della controversia.
art. 303 D.P.R. n. 43/1973 (TULD)
la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione pregnante in relazione sia alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell’efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie accordate dall’Unione Europea ad alcuni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo: ne consegue che la sanzione prevista dal TULD, art. 303, riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all’origine delle merci stesse, atteso che il comma 3, non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1, fa riferimento alle difformità di qualità, da interpretarsi estensivamente come comprensive, anche, delle diversità di origine, senza che a ciò osti la natura sanzionatoria della disposizione, che, in quanto non eccezionale, è suscettibile di interpretazione estensiva nè, peraltro, l’eventuale buona fede dell’importatore che non assume rilevanza nel caso di accertata falsità della documentazione di origine della merce.
La difformità dell’origine della merce rientra nelle difformità qualitative sanzionabili ai sensi dell’art. 303 TULD; la buona fede dell’importatore non esclude la sanzione quando sia stata accertata la falsità della documentazione d’origine.
artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 472/1997
Il nono motivo è privo di fondamento in quanto, trattandosi nella specie di violazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta (violazioni sostanziali “correlate al tributo”), il procedimento di irrogazione è regolato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, senza le formalità di anticipata contestazione e conseguente contraddittorio anticipato previsti dall’art. 16 invocato dalla contribuente.
Per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imposta, l’irrogazione delle sanzioni segue il procedimento dell’art. 17 e non richiede le formalità di preventiva contestazione e contraddittorio anticipato previste dall’art. 16.
art. 16 D.Lgs. n. 472/1997
Il nono motivo è privo di fondamento in quanto, trattandosi nella specie di violazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta (violazioni sostanziali “correlate al tributo”), il procedimento di irrogazione è regolato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, senza le formalità di anticipata contestazione e conseguente contraddittorio anticipato previsti dall’art. 16 invocato dalla contribuente.
Le garanzie procedimentali di preventiva contestazione e contraddittorio previste dall’art. 16 non si applicano al procedimento sanzionatorio per le violazioni sostanziali considerate, regolato dall’art. 17.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, artt. 20 e 221
Poichè nella specie non si discute del termine per l’azione di riscossione diretta del dazio doganale, ma di quello relativo all’esercizio del potere di contabilizzazione a posteriori dello stesso, e quindi dell’accertamento definitivo circa l’entità del dazio dovuto, è evidente che il termine triennale di cui all’art. 221, invocato è un termine di decadenza, per il quale vige, nel nostro ordinamento, il principio generale che l’Ente onerato dell’esercizio di un determinato potere accertativo o sanzionatorio adempie all’onere “nella data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (che invece rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione).
Il termine triennale previsto dall’art. 221 per la contabilizzazione a posteriori è di decadenza. L’amministrazione lo rispetta compiendo entro il termine gli adempimenti necessari alla notificazione dell’atto; non è necessario che il contribuente ne acquisisca conoscenza entro la stessa data.
Reg. (UE) n. 1225/2009, art. 13
Premesso che per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a Paese importatore, senza passaggi intermedi, e dovendosi prendere atto che la CTR ha accertato invece, con statuizione già confermata in virtù del rigetto dei motivi che precedono, che le merci dei cui dazi si controverte provenivano dalla RPC (e non già da Paese non individuato) attraverso uno spazio doganale “free” della Malaysia, va ribadito che l’accertamento della non spettanza del regime agevolato comporta l’applicazione del regime daziario ordinario, che è quello c.d. antidumping applicabile alle merci provenienti dal Paese di origine effettiva, e non quello “c.d. normale”, che prevede un’aliquota anch’essa agevolata.
La Corte collega l’applicazione del dazio antidumping alla provenienza effettiva accertata e alla non spettanza del regime preferenziale, precisando che il passaggio attraverso una zona franca di un Paese agevolato non trasforma l’origine della merce in assenza di lavorazioni. Il passaggio non stabilisce autonomamente ulteriori criteri di accertamento dell’elusione ai sensi dell’art. 13.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale del cit. art. 13, ex comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove né di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è deducibile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo non già esaminato dal giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorrente trascriva puntualmente nel ricorso il contenuto della deduzione proposta nel grado precedente, in modo da consentirne la verifica.
- L’autorità doganale non è tenuta ad attivare in ogni caso, a pena di nullità, la procedura amministrativa di controllo e invalidazione dei certificati d’origine; può procedere al recupero quando gli elementi disponibili eliminino ogni ragionevole dubbio sulla loro inattendibilità.
- Gli accertamenti dell’OLAF, inclusi i documenti, le informazioni e i verbali acquisiti durante le indagini, sono utilizzabili come prove nel giudizio doganale; il contribuente che ne contesti il fondamento può fornire prova contraria.
- L’importatore che invoca l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori per errore dell’autorità e buona fede deve dimostrare le condizioni richieste dall’art. 220, par. 2, lett. b), C.d.C. e l’adozione della diligenza professionale. La mera ricezione da parte dell’autorità di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, in particolare sull’origine, non costituisce errore attivo idoneo a escludere il recupero.
- Ai fini della sanzione prevista dall’art. 303 TULD, la qualità della merce comprende anche il dato relativo alla sua origine; la difformità o falsità della dichiarazione sull’origine è pertanto sanzionabile anche quando l’importatore deduca la propria buona fede, se la documentazione d’origine è risultata falsa.
- Per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imposta, il procedimento sanzionatorio è regolato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e non richiede le formalità di preventiva contestazione e contraddittorio anticipato previste dall’art. 16.
- Il termine triennale dell’art. 221 C.d.C. per la contabilizzazione a posteriori è un termine di decadenza, rispettato quando l’amministrazione compie entro il termine gli adempimenti necessari alla notificazione; la conoscenza dell’atto da parte del contribuente può intervenire successivamente.
- Quando è accertata la provenienza effettiva delle merci da un Paese soggetto a dazio antidumping e non spetta il regime preferenziale invocato per il Paese di transito, si applica il dazio antidumping previsto per il Paese di origine effettiva.
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