Cassazione Civile, Sentenza n. 15585/2020 del 22/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Il contribuente, spedizioniere doganale che operava per conto di una società importatrice, aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane aveva recuperato IVA per l’anno 2011, in relazione a un’erronea dichiarazione doganale. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 183/2016 depositata il 18 gennaio 2016, aveva invece accolto l’appello, ritenendo provato che lo spedizioniere avesse agito in rappresentanza diretta, benché nella dichiarazione doganale risultasse indicata la rappresentanza indiretta tramite il codice “3”. La CTR aveva inoltre considerato emendabile la dichiarazione e aveva escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere per i vizi della dichiarazione. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha denunciato violazione della disciplina doganale europea e dell’art. 8 del d.lgs. n. 374/1990, contestando la possibilità di correggere in ogni momento l’errore relativo alla qualità rappresentativa dichiarata; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 374/1990, sostenendo che la rettifica dovesse seguire la procedura prevista da tale norma; con il terzo ha denunciato l’omesso esame delle circostanze addotte dall’Ufficio per negare l’esistenza dell’errore e sostenere che lo spedizioniere avesse agito in rappresentanza indiretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell’apprezzamento di fatto compiuto dalla CTR, non consentita in sede di legittimità; la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso né un’anomalia motivazionale riconducibile al minimo costituzionale. Di conseguenza, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché entrambi presupponevano l’esistenza di un errore nella dichiarazione doganale, mentre la CTR aveva escluso in fatto che tale errore sussistesse, accertando che lo spedizioniere aveva operato in rappresentanza diretta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non può, invece, il ricorrente, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere alla Cassazione una diversa lettura delle prove o una rivalutazione dell’accertamento di fatto. Il controllo di legittimità resta circoscritto ai limiti indicati dalla disposizione, compreso l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”
La denuncia di vizio motivazionale è ammessa quando la motivazione presenta anomalie radicali che incidono sul requisito costituzionale della motivazione, quali mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, coerente, compiuta dal giudice di merito. Il sindacato resta circoscritto alle anomalie motivazionali radicali e all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
- Quando le censure di diritto presuppongono un errore di fatto che il giudice di merito ha escluso con un accertamento non utilmente censurabile in cassazione, tali censure restano prive di interesse sopravvenuto.
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