Cassazione Civile, Sentenza n. 15591/2020 del 22/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente, l'8 marzo 2003, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998, contestando ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri previsti dai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997. L'accertamento si fondava anche sulla mancata comparizione del contribuente all'invito al contraddittorio. Il contribuente aveva impugnato l'atto, lamentando l'applicazione di un parametro errato e richiamando una domanda di condono ai sensi della L. n. 289/2002, art. 7. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata attestazione di conformità della copia consegnata all'Ufficio e che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, la Cassazione, con sentenza n. 8618/2011, aveva cassato la decisione ritenendo inapplicabile il condono e disposto il rinvio. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello del contribuente, rilevando che l'Ufficio aveva applicato parametri relativi a un'attività diversa da quella effettivamente esercitata, anche per un errore del contribuente nell'indicazione dell'attività, e considerando congrui i ricavi dichiarati per il 1999 secondo uno studio di settore riferito all'attività originariamente considerata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., omessa pronuncia sulla congruità dei ricavi rispetto al codice di attività ritenuto corretto (n. 51310), poiché la CTR aveva escluso l'applicabilità del codice n. 51110 ma non aveva esaminato la pretesa tributaria secondo il codice alternativo; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla congruità dei ricavi per il 1998.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che, dopo aver ritenuto non applicabile il codice ISTAT n. 51110 e applicabile il codice n. 51310, la CTR non aveva deciso la congruità dei ricavi in relazione a quest'ultimo, omettendo di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria. Ha inoltre giudicato apparente la motivazione con cui la CTR aveva affermato la congruità dei ricavi facendo riferimento allo studio di settore relativo al codice n. 51110, senza indicare l'ammontare che ne risultava né confrontarlo con i ricavi dichiarati per il 1998. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
La disposizione consente la cassazione per i vizi processuali denunciati, qui ravvisati nell'omessa pronuncia sul merito della pretesa e nella motivazione apparente circa la congruità dei ricavi.
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione-merito il giudice deve decidere anche il rapporto tributario e, nei limiti delle domande delle parti, quantificare la pretesa, non limitandosi a verificare o annullare l'atto impugnato.
- Quando il giudice tributario esclude l'applicabilità del parametro relativo all'attività indicata nell'accertamento e individua un diverso codice di attività pertinente, deve esaminare la congruità dei ricavi rispetto a quest'ultimo; omettere tale verifica integra omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
- La motivazione sull'attendibilità o congruità dei ricavi è apparente se afferma la congruità sulla base di uno studio di settore senza indicare il risultato quantitativo rilevante e senza confrontarlo con i ricavi dichiarati per l'anno oggetto di accertamento.
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