Cassazione Penale, Sentenza n. 25488/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza circa la determinazione delle modalità esecutive di una misura di affidamento in prova al servizio sociale, derivante dal riconoscimento in Italia di una sentenza rumena con sospensione condizionale della pena. La Corte di appello aveva riconosciuto e adeguato la sanzione straniera convertendola nell'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di sorveglianza ha rifiutato di provvedere sostenendo che l'adeguamento e la determinazione delle modalità esecutive spettassero integralmente alla Corte di appello, sollevando quindi conflitto negativo ai sensi dell'art. 30 c.p.p.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato ammissibile il conflitto e ne ha dichiarato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Ha ricostruito la disciplina del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, affermando che la Corte di appello decide sul riconoscimento e sull'eventuale adeguamento della sanzione straniera, ma quando l'adeguamento si traduce in un istituto di diritto penitenziario interno (es. affidamento in prova al servizio sociale), la determinazione concreta delle prescrizioni esecutive e la sorveglianza spettano al Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre ribadito il principio per cui l'adeguamento non può aggravare contenuto o durata della sanzione originaria e che il giudice di sorveglianza, chiamato a gestire e vigilare sull'esecuzione, ha competenza per conformare le prescrizioni nei limiti imposti dalla pronuncia straniera. Gli atti sono stati quindi trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Attua la decisione-quadro 2008/947/GAI; disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere con sospensione condizionale o sanzioni sostitutive e prevede che la Corte di appello decida sul riconoscimento e sull'adeguamento, senza però escludere l'intervento del giudice di sorveglianza quando l'adeguamento assume la forma di un istituto di esecuzione penitenziaria.
Decisione-Quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Quadro europeo cui il d.lgs. n. 38 dà attuazione, relativo al principio del reciproco riconoscimento delle misure di sospensione condizionale e misure alternative tra Stati membri.
art. 9 d.lgs. n. 38
Individua la competenza territoriale della Corte di appello per il riconoscimento in caso di esecuzione passiva, legata al distretto dove il condannato ha o intende trasferire la residenza.
art. 10, commi 2 e 3 d.lgs. n. 38
Attribuisce alla Corte di appello la facoltà di adeguare la natura o la durata delle prescrizioni incompatibili con l'ordinamento italiano, con deroghe minime e obbligo di informare l'Autorità dello Stato di condanna; il giudizio chiarisce tuttavia che l'adeguamento non esclude l'intervento del giudice di sorveglianza per le modalità esecutive.
art. 14, comma 1 d.lgs. n. 38
Stabilisce che, pronunciato il riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana, giustificando il ruolo del tribunale di sorveglianza nella regolazione delle modalità esecutive.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che, essendo l'istituto previsto dall'ordinamento penitenziario, la competenza sulla determinazione delle prescrizioni operative ricada sul tribunale di sorveglianza.
art. 30, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sul conflitto di attribuzione tra giudici; il Tribunale di sorveglianza ha invocato questa disposizione per sollevare il conflitto negativo.
art. 735, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di liberazione condizionale derivante da titolo estero, la Corte di appello sostituisca la misura straniera con la liberazione condizionale italiana e che il magistrato di sorveglianza determini le prescrizioni relative alla libertà vigilata senza aggravare il trattamento; la pronuncia richiama questa norma per confermare la competenza del magistrato di sorveglianza.
art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente la trattazione del conflitto in forma scritta; la Corte segnala che il conflitto è stato trattato in forma scritta ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022 (Rugiero)
Giudicato precedente che aveva implicitamente individuato il magistrato di sorveglianza come organo competente a conformare le prescrizioni e a vigilare quando la sanzione straniera viene tradotta in affidamento in prova al servizio sociale; la sentenza odierna ribadisce e chiarisce quella soluzione.
Massime di principio
- La Corte di appello decide sul riconoscimento della sentenza straniera e sull'eventuale adeguamento formale alla disciplina interna, ma se l'adeguamento assume la forma di un istituto di esecuzione penitenziaria (es. affidamento in prova al servizio sociale), la determinazione concreta delle prescrizioni e la vigilanza spettano al Tribunale di sorveglianza.
- L'adeguamento previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 38 non può mai aggravare né il contenuto né la durata delle prescrizioni imposte dallo Stato di condanna; ogni autorità italiana deve rispettare il principio di non aggravamento.
- La competenza territoriale per il riconoscimento iniziale spetta alla Corte di appello del distretto di residenza o di trasferimento della persona condannata (art. 9), ma tale competenza non esclude il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione pratica dell'istituto penitenziario adottato.
- In caso di stasi procedimentale dovuta a contrasto tra giudici, è ammissibile il conflitto ai sensi dell'art. 30 c.p.p. e la Corte di cassazione può dichiarare quale abbia competenza per superare l'impasse.
- Nelle ipotesi di riconoscimento di misure straniere con obblighi e prescrizioni è necessario comunicare all'Autorità dello Stato di condanna gli adeguamenti effettuati, limitandoli alle deroghe minime richieste dall'ordinamento italiano.
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