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Sentenza

Sentenza n. 1930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2174 del 2023.

Giustizia amministrativa202403262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina interrata e opere pertinenziali, fondato sul parere negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e carenza istruttoria, sostenendo che la piscina, interrata e pertinenziale all’immobile destinato a casa per vacanze, non avrebbe richiesto il permesso di costruire e sarebbe stata compatibile con la Zona territoriale 3 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Con il secondo motivo ha contestato il diniego anche per le opere minori — muri perimetrali, camminamenti, panchina in muratura, ripristino dei muri di contenimento, accesso al giardino, rampe, ringhiere e sistemazioni esterne — sostenendone l’autonomia rispetto alla piscina e il difetto assoluto di motivazione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990, assumendo che la Soprintendenza e il Comune non avessero adeguatamente considerato le osservazioni presentate nel procedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la realizzazione di una piscina, anche interrata e in area vincolata, costituisca intervento di nuova costruzione, poiché crea volume e comporta una trasformazione permanente del suolo; pertanto richiede il permesso di costruire e, in zona vincolata, l’autorizzazione paesaggistica. La collocazione nel sottosuolo non esclude tale qualificazione. È stata inoltre esclusa la natura di mera pertinenza urbanistica, considerata la consistenza dell’opera, la sua autonomia funzionale e la capacità di incrementare il valore del bene, anche in relazione alla destinazione ricettiva dell’immobile. L’intervento è stato comunque ritenuto incompatibile con la Zona territoriale 3 del PUT, che ammette interventi edilizi limitati e subordinati alla dimostrazione della compatibilità ambientale nell’ambito della pianificazione generale. Eventuali previsioni difformi del regolamento edilizio comunale devono essere disapplicate perché subordinate alle prescrizioni del PUT e della legge regionale. Le opere minori sono state considerate collegate alla realizzazione della piscina e, quindi, non autonomamente assentibili. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché gli atti impugnati richiamavano e confutavano le osservazioni della proprietaria; non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la loro complessiva considerazione. Nulla sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    intervento di nuova costruzione

    La piscina interrata costituisce nuova costruzione perché crea volume e determina una trasformazione permanente del suolo; la sua interratura non ne esclude la rilevanza edilizia.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione della piscina richiede il previo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 5 l.r. Campania 35/1987

    La disciplina di salvaguardia del PUT impedisce l’autorizzazione dell’intervento incompatibile con la disciplina territoriale sovraordinata.

  • art. 17 l.r. Campania 35/1987

    Zona territoriale 3 (Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo)

    Nella Zona territoriale 3 sono ammessi interventi edilizi residenziali e terziari limitati, subordinati al fabbisogno previsto dalla legge e alla dimostrazione della compatibilità ambientale nella pianificazione generale.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Gli atti devono essere conclusi e motivati secondo le regole generali dell’azione amministrativa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale, purché dimostri che le osservazioni siano state complessivamente considerate.

  • artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004

    La piscina realizzata in area vincolata è soggetta al necessario regime di tutela paesaggistica.

Massime di principio

  • La realizzazione di una piscina interrata costituisce intervento di nuova costruzione quando crea volume e comporta una trasformazione permanente del suolo; essa richiede il permesso di costruire anche se completamente interrata.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la piscina interrata, in quanto nuova opera volumetricamente rilevante, necessita anche dell’autorizzazione paesaggistica; la collocazione nel sottosuolo non elimina la rilevanza paesaggistica dell’intervento.
  • Una piscina di consistenza non esigua, destinata a essere autonomamente utilizzabile e idonea a incrementare il valore del bene, non può essere qualificata come mera pertinenza urbanistica dell’abitazione o della struttura ricettiva.
  • Le previsioni del regolamento edilizio comunale non possono legittimare interventi incompatibili con le prescrizioni sovraordinate del piano urbanistico territoriale e della legge regionale; in caso di contrasto, devono essere disapplicate.
  • Le opere accessorie e di sistemazione esterna funzionalmente collegate alla realizzazione di una piscina non sono valutabili come interventi autonomi quando risultano concepite per rendere possibile o completare l’opera principale.
  • Ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che dimostri la considerazione complessiva delle osservazioni e ne consenta la comprensione delle ragioni di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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